ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), cosi' come introdotto e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1990 dal Tribunale di Sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza nei confronti di Trimboli Rocco, iscritta al n. 400 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella Camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Ettore Gallo; Ritenuto che, con ordinanza 27 marzo 1990, il Tribunale di Sorveglianza di Brescia sollevava questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta'), cosi' come introdotto e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione; che nell'ordinanza espone il Tribunale che la questione riguarda un condannato con unica sentenza alla pena di anni 3 e mesi sei di reclusione, di cui anni tre inflitti per il reato piu' grave di concussione, e i residui sei mesi per la continuazione relativa a reati di lieve entita' di peculato e falso; che di tale pena l'interessato ha gia' scontato in custodia cautelare anni 1 e giorni 17, sicche' la pena residua e' di gran lunga inferiore ad anni tre di reclusione; che, a fronte della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, il Tribunale ha, pero', rilevato che la sentenza n. 386 del 1989 di questa Corte avrebbe bensi' escluso dal computo della "pena inflitta", ai fini dell'istituto in esame, la parte di pena espiata, purche', pero', si tratti di pene irrogate con sentenze diverse; che, nella specie, invece la pena unica e' stata inflitta con unica sentenza in quanto e' stato applicato il disposto di cui all'art. 81, secondo comma, codice penale, sicche' il Tribunale si domanda se, trattandosi di reato continuato, il privilegium favorabile che lo contraddistingue non debba dispiegare i suoi effetti anche in sede esecutiva e percio' tenersi conto soltanto della pena da espiare ancorche' inflitta con unica sentenza; che conseguentemente, al fine di vedere risolto quest'ultimo quesito, il Tribunale solleva la questione di legittimita' costituzionale innanzi a questa Corte; Considerato che la questione viene sollevata in forma perplessa e, comunque - come bene ha osservato l'Avvocatura Generale riguarderebbe la mera interpretazione dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. che spetta innanzitutto al giudice di merito (cui, peraltro, soccorrerebbe l'utile indicazione di cui all'art. 671 cod. proc. pen.); che, tuttavia, non puo' la Corte esimersi dal rilevare che, in realta', il problema e' inesistente in quanto frutto di equivoco giacche', se e' vero che la sentenza n. 386 del 1989 di questa Corte ha risolto una questione concernente un cumulo di pene derivanti da piu' sentenze, e' pur vero, pero', che gia' nelle prime righe della motivazione in diritto (par. 2) la sentenza faceva riferimento all'art. 76, primo comma, cod. pen. quale fonte del "cumulo delle pene inflitte con una o piu' sentenze di condanna"; che, d'altra parte, non poteva essere diversamente in quanto l'art. 76, primo comma, codice penale, cosi' come l'art. 73 che pure si riferisce a pene della stessa specie, sono correlati all'art. 71 (in testa al Capo) che disciplina proprio la condanna per piu' reati con unica sentenza: sicche' e' proprio e soltanto questa l'ipotesi cui gli artt. 73 e 76 cod. pen. si coordinano per contemplare l'istituto della pena unica; che, in effetti, l'estensione del principio di cui ai detti articoli (e in particolare del primo comma dell'art. 76 cod. pen. su cui si svolge la citata sentenza della Corte) anche ai casi di pene irrogate con piu' sentenze di condanna, dipende dal disposto di cui al successivo art. 80 cod.pen., sicche' la previsione principale del legislatore e' proprio quella concernente l'ipotesi che preoccupa il Tribunale rimettente, e il contenuto della decisione di questa Corte a fortiori e' percio' ad essa riferibile;