ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  47, primo
 comma, della legge 26 luglio 1975,  n.  354  (Norme  sull'ordinamento
 penitenziario  e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
 della liberta'), cosi' come introdotto e modificato  dalla  legge  10
 ottobre  1986  n. 663, promosso con ordinanza emessa il 27 marzo 1990
 dal  Tribunale  di  Sorveglianza  di  Brescia  nel  procedimento   di
 sorveglianza  nei confronti di Trimboli Rocco, iscritta al n. 400 del
 registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  Camera  di  consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  27  marzo  1990,  il  Tribunale di
 Sorveglianza  di  Brescia   sollevava   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 47, primo comma, della legge 26 luglio 1975
 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle
 misure  privative e limitative della liberta'), cosi' come introdotto
 e modificato dalla legge 10 ottobre 1986 n. 663, con riferimento agli
 artt. 3 e 27 della Costituzione;
      che nell'ordinanza espone il Tribunale che la questione riguarda
 un condannato con unica sentenza alla pena di anni 3 e  mesi  sei  di
 reclusione,  di  cui  anni  tre  inflitti  per il reato piu' grave di
 concussione, e i residui sei mesi per  la  continuazione  relativa  a
 reati di lieve entita' di peculato e falso;
      che  di  tale  pena  l'interessato  ha gia' scontato in custodia
 cautelare anni 1 e giorni 17, sicche' la  pena  residua  e'  di  gran
 lunga inferiore ad anni tre di reclusione;
      che,  a  fronte  della  richiesta  di  affidamento  in  prova al
 servizio sociale, il Tribunale ha, pero', rilevato che la sentenza n.
 386 del 1989 di questa Corte avrebbe bensi' escluso dal computo della
 "pena inflitta", ai fini dell'istituto in esame,  la  parte  di  pena
 espiata,  purche',  pero',  si  tratti  di pene irrogate con sentenze
 diverse;
      che,  nella  specie,  invece la pena unica e' stata inflitta con
 unica sentenza in quanto  e'  stato  applicato  il  disposto  di  cui
 all'art.  81,  secondo  comma, codice penale, sicche' il Tribunale si
 domanda  se,  trattandosi  di  reato   continuato,   il   privilegium
 favorabile  che  lo  contraddistingue  non  debba  dispiegare  i suoi
 effetti anche in sede esecutiva  e  percio'  tenersi  conto  soltanto
 della pena da espiare ancorche' inflitta con unica sentenza;
      che  conseguentemente,  al  fine  di vedere risolto quest'ultimo
 quesito,  il  Tribunale  solleva   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale innanzi a questa Corte;
    Considerato che la questione viene sollevata in forma perplessa e,
 comunque - come bene ha osservato l'Avvocatura Generale riguarderebbe
 la  mera  interpretazione  dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. che
 spetta  innanzitutto   al   giudice   di   merito   (cui,   peraltro,
 soccorrerebbe  l'utile  indicazione  di  cui all'art. 671 cod.  proc.
 pen.);
      che,  tuttavia,  non puo' la Corte esimersi dal rilevare che, in
 realta', il problema e' inesistente  in  quanto  frutto  di  equivoco
 giacche',  se e' vero che la sentenza n. 386 del 1989 di questa Corte
 ha risolto una questione concernente un cumulo di pene  derivanti  da
 piu'  sentenze,  e' pur vero, pero', che gia' nelle prime righe della
 motivazione in  diritto  (par.  2)  la  sentenza  faceva  riferimento
 all'art.  76,  primo  comma,  cod. pen. quale fonte del "cumulo delle
 pene inflitte con una o piu' sentenze di condanna";
      che,  d'altra  parte,  non  poteva essere diversamente in quanto
 l'art. 76, primo comma, codice penale, cosi' come l'art. 73 che  pure
 si  riferisce  a pene della stessa specie, sono correlati all'art. 71
 (in testa al Capo) che disciplina proprio la condanna per piu'  reati
 con  unica  sentenza:  sicche' e' proprio e soltanto questa l'ipotesi
 cui gli artt. 73  e  76  cod.  pen.  si  coordinano  per  contemplare
 l'istituto della pena unica;
      che,  in  effetti,  l'estensione  del  principio di cui ai detti
 articoli (e in particolare del primo comma dell'art. 76 cod. pen.  su
 cui  si  svolge la citata sentenza della Corte) anche ai casi di pene
 irrogate con piu' sentenze di condanna, dipende dal disposto  di  cui
 al  successivo art. 80 cod.pen., sicche' la previsione principale del
 legislatore e' proprio quella concernente l'ipotesi che preoccupa  il
 Tribunale  rimettente, e il contenuto della decisione di questa Corte
 a fortiori e' percio' ad essa riferibile;