IL PRETORE
    Visti  gli  atti  a  carico di Puglisi Carmelo e La Torre Antonino
 generalizzati come in atti ed imputati come in atti nel  procedimento
 penale n. 371/88 r.g.;
    Vista  la  superiore  richiesta  delle  parti  formulata  ai sensi
 dell'art. 444 c.p.p. vigente;
    Ritenuto  che  l'art.  444  del  c.p.p.  vigente e' applicabile ai
 procedimenti penali in corso;
    Ritenuto  che  l'art.  444  del  c.p.p.  vigente si pone in palese
 contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione in quanto
 subordina  la  determinazione  della  pena  alla volonta' delle parti
 anziche' a quella della legge penale sostanziale incriminatrice;
    Ritenuto  altresi'  che  l'art.  444 del c.p.p. vigente, peraltro,
 teoricamente consente la copertura degli eventuali veri  responsabili
 di   un   qualsiasi   reato   simulatamente   ascritto   all'imputato
 nell'ipotesi in cui al reale accertamento dei fatti  puo'  pervenirsi
 solo al termine dell'istruzione dibattimentale;
    Ritenuta   rilevante  ai  fini  della  decisione  della  causa  la
 superiore questione di costituzionalita';
    Ritenuta la superiore questione di legittimita' costituzionale non
 manifestamente infondata;