IL PRETORE Visti gli atti a carico di Puglisi Carmelo e La Torre Antonino generalizzati come in atti ed imputati come in atti nel procedimento penale n. 371/88 r.g.; Vista la superiore richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. vigente; Ritenuto che l'art. 444 del c.p.p. vigente e' applicabile ai procedimenti penali in corso; Ritenuto che l'art. 444 del c.p.p. vigente si pone in palese contrasto con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione in quanto subordina la determinazione della pena alla volonta' delle parti anziche' a quella della legge penale sostanziale incriminatrice; Ritenuto altresi' che l'art. 444 del c.p.p. vigente, peraltro, teoricamente consente la copertura degli eventuali veri responsabili di un qualsiasi reato simulatamente ascritto all'imputato nell'ipotesi in cui al reale accertamento dei fatti puo' pervenirsi solo al termine dell'istruzione dibattimentale; Ritenuta rilevante ai fini della decisione della causa la superiore questione di costituzionalita'; Ritenuta la superiore questione di legittimita' costituzionale non manifestamente infondata;