IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale per la soluzione della questione relativa al vizio di legittimita' costituzionale dell'art. 28, comma secondo, al d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, approvazione del codice di procedura penale, per violazione dell'art. 101, secondo comma, in relazione all'art. 328 del c.p.p., e dell'art. 102, primo comma, in relazione all'art. 65 dell'ordinamento giudiziario. PREMESSO DI FATTO A seguito di richiesta di giudizio immediato avanzata dal pubblico ministero questo giudice per le indagini preliminari emetteva decreto con il quale disponeva che si procedesse a giudizio immediato nei confronti di Peethambaram Sri Kantan, per rispondere dei reati di rapina e lesioni personali aggravate. Successivamente l'imputato, entro i termini di legge, chiedeva di essere giudicato con il rito del giudizio abbreviato. Tale richiesta veniva dichiarata inammissibile con ordinanza del 15 maggio 1990, per il motivo che non appariva a questo giudice per le indagini preliminari di poter decidere allo stato degli atti. Il tribunale di Palermo, prima sezione penale, cui gli atti venivano trasmessi per il dibattimento (giudizio immediato), essendo andato di contrario avviso, ravvisava l'esistenza di un conflitto, lo risolveva, ed ai sensi dell'art. 28, secondo comma, del c.p.p. rimetteva gli atti a questo giudice invitandolo a procedere con il rito del giudizio abbreviato. CONSIDERATO IN DIRITTO L'art. 28 del vigente codice di procedura penale, che nel primo comma descrive i casi di conflitto tra giudici ordinari e speciali e tra giudici ordinari, nel secondo comma recita: "Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal primo comma. Tuttavia, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo". L'articolo citato, attribuendo in caso di contrasto tra giudice per le indagini preliminari e giudice del dibattimento prevalenza alla decisione del secondo, in sostanza impone al primo (che e' giudice monocratico cui l'art. 328 del codice penale di rito attribuisce una specifica competenza funzionale) di conformarsi alla decisione del giudice collegiale. Cio' appare in netto contrasto con l'art. 101 della Costituzione in quanto e' di tutta evidenza come, nel caso in esame, la decisione del giudice del dibattimento assume le caratteristiche di una prescrizione, impartita da un organo giurisdizionale ad un altro organo giurisdizionale, volta, secondo i casi, a consentirgli o a negargli giurisdizione. In sostanza il giudice per le indagini preliminari, per effetto del dettato del citato art. 28 del c.p.p., da una parte viene spogliato del potere-dovere di esercitare la funzione tipica prevista dall'art. 101 della Costituzione, che e' quella della interpretazione ed applicazione della norma, suo compito istituzionale nel quale si sostanzia il concetto di soggezione alla legge, dall'altra resta vincolato alla "decisione" (non importa se corretta oppure no) di un altro giudice di merito, il quale, per di piu', si trova rispetto al primo in una posizione conflittuale e dunque quasi di "controparte". L'art. 28, primo comma, del c.p.p. sembra pertanto rispondere alla logica inespressa, e forse anche inconfessata, di considerare il giudice per le indagini preliminari come organo giurisdizionale monocratico in qualche modo subordinato a quello collegiale. Cio' resta avvalorato dalla considerazione che, in caso di conflitto fra diversi pubblici ministeri, l'art. 54, secondo comma, del c.p.p., evidentemente ispirato da una logica diversa da quella sopra richiamata, demanda la soluzione della controversia ad un organo diverso da quelli in contrasto e cioe', secondo i casi, al procuratore generale presso la corte d'appello oppure a quello presso la Corte di cassazione. L'articolo in esame risulta inoltre essere in contrasto con l'art. 102, primo comma, della Costituzione il quale, prescrivendo che la funzione giurisdizionale e' esercitata secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, sembra riservare la materia dell'attribuzione della competenza funzionale ai diversi organi della giurisdizione ordinaria a quel complesso ed organico sistema che e' appunto l'ordinamento giudiziario. Orbene, poiche' l'art. 65 dell'ordinamento giudiziario attribuisce soltanto alla Corte di cassazione la funzione di regolare i conflitti di competenza, tale compito non puo' essere demandato ad altro giudice di merito, nella specie il giudice del dibattimento, senza con cio' violare il disposto del citato art. 102. La sollevata questione di costituzionalita' e' senz'altro rilevate in quanto l'eventuale accoglimento della stessa ha diretta influenza sul rito da adottare.