ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1990 dalla Commissione Tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto dagli eredi di Evelina Cordiglia contro l'Intendenza di Finanza di Genova, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto in fatto 1. - La Commissione tributaria di primo grado di Genova, con ordinanza 9 aprile 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono, riguardo alle indennita' di buonuscita erogate dal Fondo istituito presso la Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale, che dall'imponibile da assoggettare all'imposta complementare ed a quella di ricchezza mobile vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita', corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa su detta. Nell'ordinanza di rimessione si osserva che, con sentenza 27 giugno 1986, n. 178, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, in quanto sottoponevano allo stesso trattamento tributario ai fini dell'I.R.P.E.F. dette indennita' e quelle di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato, senza tener conto che alla formazione delle indennita' erogate dall'E.N.P.A.S. - e non delle altre - concorrono i contributi degli aventi diritto. Successivamente, con sentenza 19 novembre 1987, n. 400, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale anche degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, relativamente al trattamento tributario delle indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S., ivi disposto ai fini delle imposte complementari e di ricchezza mobile. In entrambi i casi le norme anzi dette sono state dichiarate illegittime nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S. Cio' premesso, il giudice a quo deduce l'illegittimita' costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui non prevedono analoga detrazione dall'imponibile riguardo alle indennita' di buonuscita erogate dal Fondo istituito presso la Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale, sotto il profilo che la differenza di trattamento fiscale, relativamente a tali indennita' rispetto a quelle erogate dall'E.N.P.A.S., e' irragionevole e non giustificata. Il Fondo in questione, infatti, oltre che da entrate particolari a carico di terzi, e' alimentato anche da contributi a carico del personale telefonico, per cui, in mancanza della su detta detrazione, le norme impugnate si pongono in contrasto con il principio di uguaglianza. Considerato in diritto 1. - La Corte e' chiamata a decidere se gli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contrastino con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, riguardo alle indennita' di buonuscita erogate dal Fondo istituito presso la Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale, che dall'imponibile da assoggettare all'imposta complementare ed a quella di ricchezza mobile vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita', corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa. In proposito il giudice a quo ha dedotto che, dopo la declaratoria d'illegittimita' costituzionale pronunciata con le sentenze n. 400 del 1987 e n. 178 del 1986, il trattamento fiscale previsto dalle norme impugnate appare ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per le indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. 2. - Va premesso che, con la sentenza n. 178 del 1986, questa Corte ha affermato, in linea di principio, la tassabilita' - ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - delle indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S ai dipendenti statali. Ha dichiarato, tuttavia, la parziale illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, i quali sottoponevano allo stesso trattamento tributario dette indennita' e quelle di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato, senza tener conto che, alla formazione delle indennita' erogate dall'E.N.P.A.S. - e non delle altre - concorrono i contributi degli aventi diritto, cosicche', per la parte a questi virtualmente afferente, tali indennita' non potevano essere considerate reddito. Gli artt. 2 e 4 della legge n. 482 del 1985 sono stati, per tale ragione, dichiarati illegittimi nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad I.R.P.E.F. andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S. Successivamente con la sentenza n. 400 del 1987 questa Corte ha parimenti dichiarato, per lo stesso ordine di ragioni, l'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto assoggettavano ad imposta di R.M. e complementare le indennita' di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, senza prevedere un'analoga detrazione dall'imponibile. Con la sentenza n. 877 del 1988 questa Corte ha poi pronunciato declaratoria d'illegittimita' costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958, riguardo alle indennita' di fine rapporto erogate dall'I.N.A.D.E.L., dichiarandoli illegittimi nella parte in cui non prevedevano una consimile detrazione dall'imponibile da assoggettare ad imposta. 3. - Ai fini del decidere va rilevato che le indennita' di buonuscita erogate dal Fondo istituito presso la Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale (D.Lgsv. C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 134), secondo le modalita' previste dal d.P.R. 18 luglio 1949, n. 688, presentano alcuni qualificanti elementi, che ne accomunano la fisionomia a quella delle corrispondenti indennita' erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L. Invero, caratteristiche comuni alle anzidette indennita' sono la finalita' di contribuire a far fronte ai bisogni del pubblico dipendente nel momento in cui si estingue il rapporto di lavoro, nonche' - in parte - il meccanismo contributivo. Tutte queste indennita', infatti, sia pure in base a requisiti differenziati, sono erogate, solo a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro, da enti diversi dal datore di lavoro, sulla base di contributi versati anche dal pubblico dipendente. Per quel che riguarda, in particolare, il Fondo istituito presso la Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale, l'art. 28 del d.P.R. n. 688 del 1949 prevede il versamento, da parte del personale telefonico statale, in favore di tale Cassa di un contributo "determinato in misura pari a quella delle ritenute in conto entrate tesoro e del contributo in favore dell'Opera di previdenza, dovuti dagl'impiegati civili dello Stato". 4. - Questa Corte, con le citate sentenze n. 178 del 1986, n. 400 del 1987 e n. 877 del 1988, ha affermato che, per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, le indennita' di buonuscita, erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L., non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate ne' ad I.R.P.E.F. ne' ad imposta di R.M. o complementare. Ha affermato, inoltre, che l'art. 53 della Costituzione impone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari differenziati. Il legislatore, pertanto, nel regolare il regime tributario delle indennita' di fine rapporto, e' tenuto a dettare una disciplina particolare per quelle indennita' che siano formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto, prevedendo - per tali ipotesi - una detrazione che tenga adeguato conto di cio'. In base ai suddetti principi, poiche' anche le indennita' di buonuscita erogate dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale sono formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto, va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennita' di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale.