ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 438, primo comma, 442, secondo comma, e 452, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 aprile 1990 dal Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di De Vincenzi Claudio, iscritta al n. 450 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 3 aprile 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 101 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 438, primo comma, 442, secondo comma, 452, secondo comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevedono la motivazione del dissenso del p.m. al rito abbreviato e la possibilita' per il giudice di sindacare il dissenso applicando ugualmente la riduzione di pena se lo ritiene ingiustificato"; Considerato che l'ordinanza di rimessione - sebbene pronunciata anteriormente all'apertura di un dibattimento promosso dal pubblico ministero con rito direttissimo ai sensi dell'art. 449, terzo comma, del codice di procedura penale, rito in ordine al quale "il ruolo esplicato dal consenso del pubblico ministero forma oggetto di autonoma previsione da parte dell'art. 452, secondo comma", del codice di procedura penale - ha denunciato anche gli artt. 438, primo comma, e 442, secondo comma, dello stesso codice, norme non applicabili nel giudizio a quo (v. sentenza n. 183 del 1990; ordinanza n. 252 del 1990); e che questa Corte, con la sentenza n. 183 del 1990 ora ricordata ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta di trasformazione del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato, debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a giudizio direttissimo concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all'imputato la riduzione di pena contemplata dall'art. 442, secondo comma, dello stesso codice; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;