IL VICE PRETORE Visti gli atti ed i verbali di causa; A scioglimento della riserva che precede; R I L E V A che, innanzi tutto, e' tutt'ora discutibile, sia sotto il profilo dottrinale che giurisprudenzionale, anche per la mancanza di una esplicita disposizione normativa al riguardo, se sia applicabile la tutela cautelativa ex art. 700 del c.p.c. nei confronti dell'autorita' amministrativa, tenuto altresi' conto, che per altri provvedimenti cautelativi, come ad esempio il sequestro, e' data facolta' al giudice ordinario di emettere comunque tali provvedimenti, anche quando una chiara ed esplicita disposizione di legge determini l'incompetenza a conoscere nel merito per materia. Cio' premesso, nella fattispecie, il ricorrente, principalmente in questa specifica fase verrebbe ad essere spogliato di qualsiasi tutela giuridica e pericolosamente esposto alla pretesa della stessa controparte della controversia, in forza di una legge che, inequivocabilmente, mentre da una parte privilegia l'amministrazione finanziaria, dall'altra lascia il cittadino-contribuente alla completa mercede del suo presunto creditore, senza garantirgli quel minimo di tutela che invece la legge concede a qualsiasi debitore di terzi che non sia l'amministrazione finanziaria. Da cio' sembra evidente che questa legge sia manifestamente inficiata di incostituzionalita'. E' altresi' palese ed elementare che la vera, unica e sostanziale tutela, estremamente concreta e priva di qualsiasi astrezza e quella giursidizionale che, nel caso in specie potra' essere assicurata solo dal giudice investito dalla trattazione del merito, il quale, in possesso di tutti gli elementi, per valutare la pretesa delle parti, serenamente potra' decidere sulla questione, evitando spiacevoli abusi. E' da notare ancora che l'iscrizione a ruolo in base ad accertamenti non definitivi ex art. 15 del d.P.R. n. 602/1973, sia pure graduale rappresenta un pericolosissimo tentativo di ripristinare il principio del salvo et repete, gia' abiurato dal nostro ordinamento. Pertanto il potere accordato unicamente all'intendente di finanza di sospendere ruolo ed atti esecutivi ex art. 39 e 53 del citato d.P.R. e la prova di un ingiustificato privilegio accordato alla sola amministrazione finanziaria cioe' ad una delle parti contendenti. Infatti non e' possibile accettare passivamente il principio che una delle parti in causa, anche se parte pubblica portatrice di interessi generali, possa ergersi a medesimo giudice della controversia ed a decidere, a suo insindacabile giudizio se accordare o meno la sospensione del ruolo degli atti esecutivi. Cio' sarebbe paragonabile ad una innaturale disposizione legislativa che, mentre, vietasse al giudice materialmente investito dall'opposizione alla esecuzione proposta dal debitore la facolta' o meno di sospendere l'esecuzione stessa, inspiegabilmente accordasse invece tale facolta' allo stesso presunto creditore. Pertanto a questo giudicante appare non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale degli artt. 15, 39, 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione agli artt. 24, 113 e 3 della Costituzione e poiche' la questione e' rilevante ai fini del presente giudizio va disposta la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. In considerazione dei gravi dubbi di incostituzionalita' su esposti va confermato il provvedimento di sospensione di riscossione e di esecuzione coattiva delle somme iscritte a ruolo.