IL VICE PRETORE
    Visti gli atti ed i verbali di causa;
    A scioglimento della riserva che precede;
                              R I L E V A
      che,  innanzi  tutto,  e'  tutt'ora  discutibile,  sia  sotto il
 profilo dottrinale che giurisprudenzionale, anche per la mancanza  di
 una  esplicita disposizione normativa al riguardo, se sia applicabile
 la  tutela  cautelativa  ex  art.  700  del  c.p.c.   nei   confronti
 dell'autorita'  amministrativa,  tenuto altresi' conto, che per altri
 provvedimenti cautelativi, come ad  esempio  il  sequestro,  e'  data
 facolta'   al   giudice   ordinario   di   emettere   comunque   tali
 provvedimenti, anche quando una chiara ed esplicita  disposizione  di
 legge  determini  l'incompetenza  a conoscere nel merito per materia.
 Cio' premesso, nella fattispecie, il  ricorrente,  principalmente  in
 questa  specifica  fase  verrebbe  ad  essere  spogliato di qualsiasi
 tutela giuridica e pericolosamente esposto alla pretesa della  stessa
 controparte   della   controversia,   in  forza  di  una  legge  che,
 inequivocabilmente, mentre da una parte privilegia  l'amministrazione
 finanziaria,   dall'altra   lascia   il  cittadino-contribuente  alla
 completa mercede del suo presunto creditore, senza  garantirgli  quel
 minimo  di tutela che invece la legge concede a qualsiasi debitore di
 terzi che non sia l'amministrazione finanziaria.
    Da  cio'  sembra  evidente  che  questa  legge  sia manifestamente
 inficiata di incostituzionalita'.
    E'  altresi' palese ed elementare che la vera, unica e sostanziale
 tutela, estremamente concreta e priva di qualsiasi astrezza e  quella
 giursidizionale che, nel caso in specie potra' essere assicurata solo
 dal giudice investito dalla trattazione  del  merito,  il  quale,  in
 possesso  di tutti gli elementi, per valutare la pretesa delle parti,
 serenamente potra'  decidere  sulla  questione,  evitando  spiacevoli
 abusi.
   E'   da   notare  ancora  che  l'iscrizione  a  ruolo  in  base  ad
 accertamenti non definitivi ex art. 15 del d.P.R.  n.  602/1973,  sia
 pure   graduale   rappresenta   un   pericolosissimo   tentativo   di
 ripristinare il principio del salvo  et  repete,  gia'  abiurato  dal
 nostro   ordinamento.   Pertanto   il   potere  accordato  unicamente
 all'intendente di finanza di sospendere ruolo ed  atti  esecutivi  ex
 art.  39  e  53  del  citato  d.P.R.  e la prova di un ingiustificato
 privilegio accordato alla sola amministrazione finanziaria  cioe'  ad
 una  delle  parti  contendenti.  Infatti  non  e' possibile accettare
 passivamente il principio che una delle  parti  in  causa,  anche  se
 parte  pubblica  portatrice  di  interessi  generali, possa ergersi a
 medesimo  giudice  della  controversia   ed   a   decidere,   a   suo
 insindacabile  giudizio  se accordare o meno la sospensione del ruolo
 degli atti esecutivi. Cio' sarebbe  paragonabile  ad  una  innaturale
 disposizione   legislativa   che,   mentre,   vietasse   al   giudice
 materialmente investito dall'opposizione alla esecuzione proposta dal
 debitore  la  facolta'  o  meno  di  sospendere  l'esecuzione stessa,
 inspiegabilmente accordasse invece tale facolta' allo stesso presunto
 creditore.  Pertanto  a  questo  giudicante appare non manifestamente
 infondata la questione di illegittimita' costituzionale  degli  artt.
 15,  39,  53  e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in relazione
 agli artt. 24, 113 e 3 della Costituzione e poiche' la  questione  e'
 rilevante  ai  fini del presente giudizio va disposta la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
    In  considerazione  dei  gravi  dubbi  di  incostituzionalita'  su
 esposti va confermato il provvedimento di sospensione di  riscossione
 e di esecuzione coattiva delle somme iscritte a ruolo.