ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 15, comma terzo, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato), iscritta al n. 431 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 26 settembre 1990 il Giudice relatore Aldo Corasaniti; Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Concetta Baglieri, insegnante elementare assunta in ruolo a partire dall'anno scolastico 1977 -78, per l'annullamento del provvedimento del Provveditore agli studi di Siracusa che ne rigettava l'istanza di permanenza in servizio sino al settantesimo anno di eta' onde acquisire l'anzianita' utile al conseguimento del minimo della pensione, il T.a.r. Sicilia, sezione staccata di Catania, con ordinanza emessa il 26 settembre 1989, ha sollevato questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 35 (in motivazione e' richiamato l'art. 38, secondo comma) della Costituzione, dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale diettivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato); che l'art. 15 della legge n. 477 del 1973, mentre al primo comma dispone che, dal 1 ottobre 1974 il collocamento a riposo del personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica "avviene" il 1 ottobre successivo alla data di compimento del sessantacinquesimo anno di eta'", al secondo comma, tuttavia, consente al personale in servizio al 1 ottobre 1974 che, in forza della norma contenuta nel precedente comma, doveva essere collocato a riposo, ma non aveva raggiunto il numero di anni di servizio richiesto per il massimo della pensione, di "rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il settantesimo anno di eta'"; che il successivo terzo comma dell'art. 15, censurato dall'autorita' remittente, stabilisce che la disposizione di cui al secondo comma si applica anche al personale che, "in servizio al 1 ottobre 1974, al compimento del sessantacinquesimo anno di eta' non abbia ancora raggiunto il numero di anni richiesti per ottenere il minimo della pensione"; che, secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione, stante la stretta connessione tra il limite di eta' per l'assunzione dei dipendenti pubblici e quello prescritto per il loro collocamento a riposo, determinato in modo tale da garantire il conseguimento del diritto a pensione, la norma denunciata, che ha riguardo a tutte le categorie del personale dell'amministrazione scolastica dello Stato, ha lo scopo di garantire il diritto al trattamento di quiescenza a tutti i dipendenti che, essendo stati assunti ope legis prescindendosi dall'eta', non avrebbero potuto effettuare il servizio minimo richiesto qualora fossero stati trattenuti in servizio solo fino al sessantacinquesimo anno di eta'; che, sempre secondo la motivazione dell'ordinanza di rimessione, la norma denunciata, nella parte in cui esclude la permanenza in servizio del personale ultrasessantacinquenne docente e non docente assunto dopo il 1 ottobre 1974, che non abbia maturato l'anzianita' minima per il trattamento di quiescenza, si pone pertanto in contrasto: a) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto realizza una irrazionale disparita' di trattamento tra pubblici dipendenti a seconda che si siano trovati o meno in servizio al 1 ottobre 1974, "poiche' l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione e' un interesse di tutti i lavoratori, a prescindere dall'epoca della loro assunzione"; b) con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto, non consentendo ai lavoratori assunti dopo detta data, in eta' avanzata, di completare il periodo minimo richiesto per il conseguimento del trattamento di quiescenza, lede il diritto sociale alla pensione minima; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per l'infondatezza della questione; Considerato che analoga questione, sollevata dalla medesima autorita' (R.O. nn. 173, 174, 175 e 176 del 1990), e' stata decisa da questa Corte con la sentenza n. 444 del 1990, con la quale e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, "nella parte in cui non consente al personale assunto dopo il 1 ottobre 1974, che al compimento del 65 anno di eta' non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, di rimanere in servizio su richiesta fino al conseguimento di tale anzianita' minima (e comunque non oltre il 70 anno di eta'); che pertanto la questione va dichiarata manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;