ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), in relazione all'art. 5, commi secondo e quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonche' sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 26 novembre 1986 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto da Rizzo Paolo contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri, iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola; Ritenuto che, con ordinanza del 26 novembre 1986 (pervenuta a questa Corte il 3 luglio 1990), il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in riferimento all'art. 76 (in relazione all'art. 5, commi secondo e quarto, della legge 21 febbraio 1980, n. 28) e agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nonche' dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 134, 136 e 137 della Costituzione e all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione); che, secondo il giudice a quo, l'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 - nel prevedere la costituzione di piu' commissioni qualora il numero dei concorrenti al giudizio di idoneita' per l'inquadramento nella fascia dei professori associati superi le ottanta unita' - contrasterebbe da un lato con l'art. 76 della Costituzione, discostandosi dal dettato dall'art. 5 della legge (di delega) 21 febbraio 1980, n. 28, ove (quarto comma) si rinvia, in materia di composizione delle commissioni per i giudizi idoneativi, al sistema stabilito per il concorso a regime (secondo comma) e dall'altro lato con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, non assicurando la previsione di piu' commissioni per un medesimo raggruppamento disciplinare ne' la par condicio dei partecipanti ne' il criterio di imparzialita' cui deve ispirarsi l'azione della pubblica Amministrazione; che, secondo il giudice a quo, l'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705 (contenente interpretazione autentica dell'art. 51 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382) contrasterebbe a) con l'art. 24 della Costituzione (in relazione agli artt. 76 e 77 della Costituzione), in quanto l'interpretazione legislativa di una precedente norma di delega in senso conforme alla norma delegata verrebbe ad incidere sulla possibilita' di difesa del cittadino, che resterebbe "privato della possibilita' di far valere nei confronti della norma delegata la violazione dell'art. 76 della Costituzione, sotto il profilo dell'eccesso di delega"; b) con gli artt. 134, 136 e 137 della Costituzione nonche' con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, in quanto, essendo intervenuta tale norma interpretativa dopo che la Corte costituzionale era stata gia' investita dell'esame di costituzionalita' della norma delegata in questione, con riferimento all'art. 76 della Costituzione, la norma in questione verrebbe sostanzialmente "ad impedire il sindacato della Corte costituzionale sulla norma delegata, incidendo sulle prerogative della Corte", dovendo essere precluso al legislatore di "incidere con effetto retroattivo sulla norma di delega, nell'intento di renderla conforme alla norma delegata"; Considerato che l'ordinanza di rimessione riproduce sostanzialmente altre coeve ordinanze emesse dalla stessa Autorita' ma pervenute con maggiore tempestivita' a questa Corte che si e' gia' pronunciata, con la sentenza n. 620 del 1987, dichiarando la non fondatezza delle questioni; che in tale sentenza e' stato evidenziato come con l'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, "il legislatore-interprete non innova alcunche' rispetto ai criteri enunciati nella legge di delegazione n. 28 e correttamente recepiti nel decreto delegato" sicche' "dinanzi ad un intervento interpretativo meramente tautologico e riproduttivo delle norme interpretate la verifica di costituzionalita' in ordine ai parametri invocati resta assorbita dalla questione di costituzionalita' della norma interpretata, quando risulti - come qui risulta - infondata"; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;