IL PRETORE Questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, ventiseiesimo comma, della legge 17 febbraio 1985, n. 17, per violazione dell'art. 3 della Costituzione sollevata nel corso del procedimento penale n. 3068/1988 r.g. a carico di Ricci Roberto (udienza 9 ottobre 1990). Con istanza presentata all'odierna udienza l'imputato sollevava la questione di legittimita' costituzionale sopra indicata, sostenendo che l'art. citato sarebbe incostituzionale per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ossia per l'irragionevole disparita' di trattamento che si viene a creare, per effetto di detta norma, fra il contribuente in regime IVA forfettario e quello in regime ordinario. Cio' in quanto tale norma attribuisce rilevanza penale a qualsiasi acquisto effettuato senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto da parte del contribuente in regime IVA forfettario mentre, d'altro canto, il soggetto che effettua la cessione omettendo la fatturazione risponde penalmente soltanto se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati e' superiore ai 50 milioni annui ed al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultati dall'ultima dichiarazione presentata (art. 1, secondo comma, della legge n. 516/82). Tale diversita' non apparirebbe ragionevole ed inoltre la norma censurata comporterebbe l'assoggettamento a sanzione penale anche di evasioni irrisorie, quale quella del caso di specie (L. 2.888 d'imposta) violando il principio di sussidiarieta' e residualita' della sanzione penale. Sulla rilevanza. L'eccezione e' rilevante perche' concerne la stessa norma incriminatrice che il giudice e' chiamato ad applicare per definire il presente giudizio. Sulla non manifesta infondatezza. La ratio della norma in oggetto deve essere individuata nella considerazione che il contribuente che si avvalga del regime forfettario non ha, contrariamente al contribuente in regime ordinario, interesse a richiedere e conservare regolare fatturazione degli acquisti di beni e servizi da lui effettuati. Da qui la necessita' di stimolare tale contribuente mediante la minaccia della sanzione penale. Sotto questo profilo il diverso trattamento riservato al soggetto in regime forfettario rispetto agli altri contribuenti in regime ordinario non puo' in linea di principio essere considerato irragionevole. Tuttavia non sembra ragionevole, rispetto allo scopo che il legislatore si proponeva, aver esteso la punibilita' del contribuente in regime forfettario, sino al punto di eliminare del tutto qualsiasi soglia minima di evasione, creando un trattamento che pare essere eccessivamente ed ingiustificatamente deteriore rispetto a quello riservato al contribuente in regime ordinario, e venendo cosi' ad assoggettare a sanzione penale anche evasioni veramente minime, che non denotano alcuna pericolosita' sociale, ne' causano danno apprezzabile all'erario, mentre richiedono invece un rilevante dispiego di energie investigative e processuali che potrebbero essere piu' utilmente impiegate. Sotto questo profilo non pare possa definirsi manifestamente infondato il dubbio di legittimita' costituzionale sollevato.