IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    All'odierna  udienza  preliminare la difesa ha sollevato eccezione
 di illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  secondo  comma  del
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 aprile 1990, n. 75, in
 relazione all'art. 3 della Costituzione, nella parte in  cui  esclude
 dall'amnistia  chi  non abbia effettuato il versamento delle ritenute
 (trattenute e non versate nel termine di legge ordinario)  "entro  il
 termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale del
 sostituto  d'imposta",  pur  quando  il  soggetto  si   sia   trovato
 nell'impossibilita'  giuridica  di determinarsi perche' in precedenza
 dichiarato fallito.
    La questione e' rilevante e non manifestamente infondata.
    L'imputato,  come risulta dalla documentazione esibita, e' infatti
 stato dichiarato fallito con sentenza  13  febbraio  1986  di  questo
 tribunale,  e per beneficiare dell'amnistia avrebbe dovuto provvedere
 al versamento delle ritenute di cui  all'imputazione  entro  l'aprile
 dello  stesso  anno:  e'  dunque  evidente  che  la risoluzione della
 questione proposta e' pregiudizionale  alla  decisione  del  caso  di
 specie.
    Quanto  alla  non manifesta infondatezza, e' evidente che la norma
 equipara chi non ha provveduto al  (tardivo)  versamento  per  libera
 determinazione  o per impossibilita' di fatto e chi invece si trovava
 nell'impossibilita' giuridica  di  provvedere,  perche'  privato  del
 potere  di  disporre  in  ordine a tutto il suo patrimonio, e cio' in
 violazione  del  principio  di  uguaglianza  sostanziale   desumibile
 dall'art. 3 della Costituzione, che impone di non trattare in maniera
 identica situazioni di fatto diverse. E' appena il caso di osservare,
 al  riguardo,  che  il legislatore e' bensi' libero di individuare le
 fattispecie da escludere o da  comprendere  in  un  provvedimento  di
 clemenza:  ma  una  volta che la fattispecie sia stata individuata il
 trattamento delle situazioni di fatto alla stessa riconducibili  deve
 obbedire  a  criteri di ragionevolezza: il che pare da escludersi nel
 caso in esame.
    Ne'   alcun  rilievo  potrebbe  comunque  assegnarsi  alle  scelte
 eventualmente compiute dal curatore (per altro anch'egli vincolato al
 rispetto  dei  tempi  propri  della  procedura  e  della par condicio
 creditorum  non  potendo,  evidentemente,  conseguenze  di  carattere
 penale  per  un  soggetto  essere  rimesse  alle determinazioni di un
 terzo.