ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
    Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 452, secondo
 comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza  emessa
 il 17 maggio 1990 dal Tribunale di Avezzano nel procedimento penale a
 carico di Scarfo' Pasquale ed altro, iscritta al n. 461 del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
 relatore Giovanni Conso.
    Ritenuto che il Tribunale di Avezzano, con ordinanza del 17 maggio
 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo  comma,  e  24
 della  Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 452, secondo
 comma, del codice di  procedura  penale,  "nella  parte  in  cui  non
 prevede la possibilita', per il giudice del dibattimento, di valutare
 il  dissenso  del  P.M.  in  ordine  all'instaurazione  del  giudizio
 abbreviato";
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione e' stata pronunciata
 anteriormente all'apertura di un dibattimento con rito  direttissimo,
 donde,  appunto,  l'applicabilita'  dell'art. 452, secondo comma, del
 codice di procedura penale;
      e  che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  183 del 1990, ha gia'
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  452,  secondo
 comma, del codice di procedura penale, proprio nella parte in cui non
 prevede che il pubblico ministero, quando non consente alla richiesta
 di  trasformazione  del giudizio direttissimo in giudizio abbreviato,
 debba enunciare le ragioni del suo dissenso e nella parte in cui  non
 prevede  che  il  giudice,  quando, a giudizio direttissimo concluso,
 ritiene ingiustificato il  dissenso  del  pubblico  ministero,  possa
 applicare  all'imputato  la  riduzione  di pena contemplata dall'art.
 442, secondo comma, dello stesso codice.
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.