ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 377 del codice
 penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il  15  maggio
 1990  dal  Tribunale  militare  di  Padova  nel procedimento penale a
 carico di Bartolotta Massimiliano, iscritta al n.  462  del  registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  procedimento penale a carico di
 Bartolotta Massimiliano, imputato del reato di  diserzione  aggravata
 (artt.  148  n.2,  154 n. 1 e 99, C.P.M.P.), il Tribunale militare di
 Padova, con ordinanza 15  maggio  1990,  ha  sollevato  questione  di
 legittimita'  costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 112 della
 Costituzione,  dell'art.  377  C.P.M.P.,  che,  non  consentendo   il
 procedimento  contumaciale  nei confronti degli imputati dei reati di
 diserzione e mancanza alla chiamata, di fatto  assicura  agli  stessi
 l'impunita';
    Considerato  che  identica  questione  e' stata trattata da questa
 Corte con la sentenza  n.  469  del  1990,  con  la  quale  e'  stata
 dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 377 C.P.M.P.;
      che   pertanto   la   questione   va  dichiarata  manifestamente
 inammissibile;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale;