IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Rilevato  che  con  proprio  provvedimento  del  1º  ottobre  1990,
 accogliendo le richieste del p.m., veniva emesso decreto di  giudizio
 immediato  nei confronti di Claudio Cannavo', imputato dei delitti di
 cui agli articoli: a) 110, 628, terzo comma, n. 1 (ipotesi 1º,  2º  e
 3º) del c.p.; b) 110, 582, 585, 576, n. 1, 61, n. 2 del c.p.; c) 110,
 56, 575, 576, n. 1, 61, n. 2, del c.p.; d) 10, 12, 14 della legge  n.
 497/1974;
    Rilevato  che  nei  termini  di  cui  all'art.  458 del c.p.p./89,
 l'imputato chiedeva il rito abbreviato a cui il p.m. non prestava  il
 consenso;
    Preso  atto  che  il difensore proponeva eccezione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 458, secondo comma, del c.p.p., in relazione
 agli  artt.  3,  24,  secondo  comma,  e  101,  secondo  comma, della
 Costituzione;
    Ritenuta   la   competenza  di  questo  giudice  per  le  indagini
 preliminari a sollevare la questione di legittimita'  costituzionale,
 avendo l'art. 458, secondo comma, del c.p.p./89, indicato nel giudice
 per le indagini preliminari  l'organo  giurisdizionale  competente  a
 dichiarare l'ammissibilita' del rito abbreviato qualora ne esistano i
 presupposti;
      che  e' conseguente, quindi, la competenza a sollevare questione
 di  legittimita'  costituzionale  di   una   norma   regolatrice   di
 un'attivita' giurisdizionale del giudice per le indagini preliminari,
 quale quella prevista dall'art. 458 del c.p.p./89;
    Ritenuto  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale  e'
 rilevante, sussistendo  l'interesse  dell'imputato  ad  un  controllo
 giurisdizionale  sulla  scelta  di  un  rito che comporta, in caso di
 condanna, una diminuzione di un terzo di pena;
    Considerato  che  la  questione  non  e'  manifestamente infondata
 perche' il dissenso del p.m. (peraltro non soggetto  a  motivazione),
 pone  il  giudice  in  posizione  di soggezione rispetto ad una delle
 parti del processo, essendo egli vincolato alla volonta' del p.m.;
      che  questa situazione crea una evidente disparita' tra le parti
 processuali (difesa e accusa) che, conseguentemente, l'art. 458,  del
 c.p.p./89  nella  parte  in  cui non prevede l'intervento del giudice
 nella scelta del rito abbreviato, richiesto dalla difesa ed  impedito
 dal  dissenso  del  p.m., si pone in aperta violazione degli artt. 3,
 24, 101, secondo comma, della Costituzione;
    Rilevato  che  il  presente  procedimento,  peraltro  a  carico di
 imputato detenuto, non puo' esere  definito  indipendentemente  dalla
 risoluzione della sollevata questione di legittimita' costituzionale;