IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
    Ha pronunciato la seguente ordinanza sulle eccezioni formulate dai
 difensori degli imputati e sentito il p.m.;
                             O S S E R V A
    Al  processo  de  quo  si  applicano le norme del c.p.p. abrogato,
 atteso che il p.m. ha provveduto a richiedere il decreto di citazione
 a  giudizio il 28 febbraio 1990 entro il termine previsto dal secondo
 comma dell'art. 242 del d.lgs. 28 luglio 1989, n.  271,  in  presenza
 delle condizioni di cui al primo comma stesso articolo.
    Mastrogiovanni  Pasqualina e' senz'altro legittimata a costituirsi
 parte civile nell'interesse proprio e dei  figli  minori,  risultando
 dagli  atti  del  processo  e  segnatamente dalle indagini di polizia
 giudiziaria  che  essa  conviveva  con   il   Pezzuti   e   riceveva,
 presumibilmente, da lui il sostentamento per tutti i componenti della
 famiglia, compresi i figli minori procreati dalla relazione.
    E' stata poi accennata dalla stessa difesa e dal p.m. la questione
 di legittimita' costituzionale  delle  norme  transitorie  del  nuovo
 c.p.p.  minorile  nella  parte in cui non dichiarano inammissibile la
 costituzione di parte civile nei processi a carico di minorenni,  nei
 quali  si  applica,  come  quello di specie, la vecchia normativa, in
 sintonia con la disciplina prevista nel d.P.R. 22 settembre 1988,  n.
 488, per violazione dell'art. 3 della Costituzione.
    La  questione  appare  non manifestamente infondata e rilevante ai
 fini della decisione.
    E'  noto  che  il vigente c.p.p. minorile esclude l'ammissibilita'
 della costituzione di parte civile nel procedimento penale  a  carico
 di  minorenni  (art. 10 del d.P.R. n. 448/1988) sul presupposto della
 prevalenza data alla personalita'  ed  alle  esigenze  educative  del
 minorenne  (principio  sancito  dall'art.  3  della  legge  delega 16
 febbraio 1987, n. 81), per le quali sono stati inseriti istituti  del
 tutto  nuovi  per il nostro ordinamento giuridico, come l'irrilevanza
 del fatto e la messa alla  prova,  comportanti  il  sacrificio  degli
 interessi  della  persona  offesa  dal  reato  rispetto  alla  tutela
 prioritaria del minorenne.
    La norma transitoria di cui all'art. 30 del d.lgs. 28 luglio 1989,
 n. 272, sanciva  l'applicabilita'  degli  istituti  sopra  menzionati
 anche nei procedimenti per i quali si procede con il vecchio rito, ma
 non esclude per essi l'ammissibilita'  della  costituzione  di  parte
 civile.
    Sembra  al  collegio  che  siffatta  diversita'  di trattamento di
 situazioni del tutto eguali  vulneri  l'art.  3  della  Costituzione,
 giacche'  senza  alcuna  giustificazione, pure a fronte di situazioni
 identiche,  e'  prevista  in  un   caso   (nuovo   procedimento)   la
 inammissibilita'  della  costituzione  di  parte  civile e nell'altro
 (vecchio procedimento) l'ammissibilita' della stessa parte civile.
    E'  del tutto evidente la violazione del principio di eguaglianza,
 contenente,  secondo  il  consolidato   inquadramento   della   Corte
 costituzionale,  il  precetto  di  non  trattare  in  modo  diseguale
 situazioni eguali.
    La rilevanza della questione sussiste senza ombra di dubbio ove si
 consideri che l'eventuale illegittimita' della norma che si  denunzia
 renderebbe  inammissibile  la  costituzione  di parte civile fatta da
 Mastrogiovanni Pasqualina.