IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la seguente ordinanza sulle eccezioni formulate dai difensori degli imputati e sentito il p.m.; O S S E R V A Al processo de quo si applicano le norme del c.p.p. abrogato, atteso che il p.m. ha provveduto a richiedere il decreto di citazione a giudizio il 28 febbraio 1990 entro il termine previsto dal secondo comma dell'art. 242 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, in presenza delle condizioni di cui al primo comma stesso articolo. Mastrogiovanni Pasqualina e' senz'altro legittimata a costituirsi parte civile nell'interesse proprio e dei figli minori, risultando dagli atti del processo e segnatamente dalle indagini di polizia giudiziaria che essa conviveva con il Pezzuti e riceveva, presumibilmente, da lui il sostentamento per tutti i componenti della famiglia, compresi i figli minori procreati dalla relazione. E' stata poi accennata dalla stessa difesa e dal p.m. la questione di legittimita' costituzionale delle norme transitorie del nuovo c.p.p. minorile nella parte in cui non dichiarano inammissibile la costituzione di parte civile nei processi a carico di minorenni, nei quali si applica, come quello di specie, la vecchia normativa, in sintonia con la disciplina prevista nel d.P.R. 22 settembre 1988, n. 488, per violazione dell'art. 3 della Costituzione. La questione appare non manifestamente infondata e rilevante ai fini della decisione. E' noto che il vigente c.p.p. minorile esclude l'ammissibilita' della costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico di minorenni (art. 10 del d.P.R. n. 448/1988) sul presupposto della prevalenza data alla personalita' ed alle esigenze educative del minorenne (principio sancito dall'art. 3 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81), per le quali sono stati inseriti istituti del tutto nuovi per il nostro ordinamento giuridico, come l'irrilevanza del fatto e la messa alla prova, comportanti il sacrificio degli interessi della persona offesa dal reato rispetto alla tutela prioritaria del minorenne. La norma transitoria di cui all'art. 30 del d.lgs. 28 luglio 1989, n. 272, sanciva l'applicabilita' degli istituti sopra menzionati anche nei procedimenti per i quali si procede con il vecchio rito, ma non esclude per essi l'ammissibilita' della costituzione di parte civile. Sembra al collegio che siffatta diversita' di trattamento di situazioni del tutto eguali vulneri l'art. 3 della Costituzione, giacche' senza alcuna giustificazione, pure a fronte di situazioni identiche, e' prevista in un caso (nuovo procedimento) la inammissibilita' della costituzione di parte civile e nell'altro (vecchio procedimento) l'ammissibilita' della stessa parte civile. E' del tutto evidente la violazione del principio di eguaglianza, contenente, secondo il consolidato inquadramento della Corte costituzionale, il precetto di non trattare in modo diseguale situazioni eguali. La rilevanza della questione sussiste senza ombra di dubbio ove si consideri che l'eventuale illegittimita' della norma che si denunzia renderebbe inammissibile la costituzione di parte civile fatta da Mastrogiovanni Pasqualina.