LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza sul ricorso prodotta dalla
 Industria dolciaria "Giampaoli" Ancona avverso  ufficio  registro  di
 Ancona;
    Letti gli atti;
                             RITENUTO IN FATTO
    La  "Giampaoli industria dolciaria - s.p.a." depositata in data 11
 dicembre 1986 ricorso  avverso  il  silenzio  rifiuto  dell'uff.  del
 registro  di  Ancona  al  quale  si  era  rivolto  con istanza dell'8
 dicembre 1986  al  fine  di  ottenere  il  rimborso  dell'imposta  di
 registro  dell'importo di L. 2.002.000 versata in data 12 luglio 1985
 per l'emissione  di  un  prestito  obbligazionario  deliberato  dalla
 societa' in data 14 gennaio 1985.
    Sosteneva  il  ricorrente  che  tale  versamento  era  illegittimo
 perche' preteso in relazione all'art. 4, lett. e) della  prima  parte
 della  tariffa  di  cui  al  d.P.R.  26  ottobre 1972, n. 634, di cui
 denunicava il contrasto con l'art. II della direttiva  del  consiglio
 delle  Comunita'  Europee  del 17 luglio 1969 che obbligava gli stati
 membri a non sottoporre ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma,
 i prestiti contratti mediante emissione di obbligazioni.
    Tale direttiva era vincolante per il legislatore delegato giacche'
 l'art. 7, primo comma, della legge 9  ottobre  1971,  n.  825,  aveva
 imposto  al  Governo  di  adeguarsi  alla  direttiva  di cui innanzi.
 Pertanto vi era stata da parte del Governo un  eccesso  della  delega
 ricevuta  sicche'  si  realizzava il contrasto delle norma de quo con
 l'art. 76 della Costituzione. Concludeva per il rimborso dell'imposta
 e  in  via  subordinata  che  venisse  dichiarata  la  non  manifesta
 infondatezza della sollevata questione di legittimita'.
    Resisteva  l'ufficio  del registro osservando che non giovava alla
 ricorrente la piu' favorevole  normativa  di  cui  al  secondo  comma
 dell'art.  79  della  nuova  legge  di  registro (d.P.R. n. 131/1986)
 giacche' secondo tale disposto "al rimborso di imposte gia' pagate si
 fa  luogo  soltanto  nel  caso  che  alla data del 1ยบ luglio 1986 sia
 pendente controversia o sia stata presentata  domanda  di  rimborso",
 termine  poi  prorogato  al  24  agosto  1986, cioe' al decimo giorno
 successivo  alla  pubblicazione  (14  agosto  1986)  del  decreto  di
 chiusura  dell'ufficio  per  il  30  giugno  1986.  Orbene poiche' la
 domanda di rimborso era datata 2 settembre  1986  e  il  ricorso  era
 pendente  dall'11 dicembre 1986 non ricorreva nessuno dei presupposti
 fiscali richiesti per l'applicazione della norma piu' favorevole.
    All'udienza  del  15 febbraio 1990 presente il solo rappresentante
 dell'ufficio, la Commissione si riservava la decisione.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE
    Preliminare  e'  l'eccezione  di  incostituzionalita' dell'art. 4,
 lett. e), della tariffa citata.
    Essa  appare  rilevante  giacche'  secondo  le esatte osservazioni
 dell'ufficio resistente che questa  commissione,  la  ricorrente  non
 puo' giovarsi del disposto di cui all'art. 79 nuova legge di registro
 essendo stata la domanda di rimborso presentata  solo  nel  settembre
 del 1986.
    L'eccezione  e'  fondata in quanto evidente appare l'eccesso della
 delega conferita dal legislatore con l'art.  7,  primo  comma,  della
 legge  9  ottobre 1971, n. 825, che imponeva il rispetto dell'art. II
 della direttiva comunitaria la quale tra l'altro fa esente da imposta
 indiretta i prestiti obbligazionari emessi da societa'.
    Pertanto  il  giudizio  va  sospeso  e gli atti rimessi alla Corte
 costituzionale.
    A scioglimento della riserva di cui sopra.