IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Successivamente  il  pretore,  a scioglimento della riserva di cui
 sopra, osserva: Roberto Alvisi, premesso di aver  acquistato  per  il
 proprio  figlio  Bruno  di  anni  10  affetto  da distrofia muscolare
 Duchenne con conseguente invalidita' al  100%,  una  vettura  Renault
 tipi Express appositamente furgonata allo scopo di renderla idonea al
 trasporto del medesimo, al prezzo di L. 22.500.000 oltre  ad  I.V.A.;
 che  la  ditta  venditrice,  si rifiutava di consegnare l'autoveicolo
 avendo egli corrisposto l'I.V.A. nella misura del 4% invece  che  del
 19%,  ricorreva  in data 4 aprile al pretore perche', ex art. 700 del
 c.p.c.  ordinasse  alla  ditta  Automobili  Pichierri   la   consegna
 immediata  dell'anzidetta  autovettura  stante  l'assoluta necessita'
 dell'uso del mezzo indispensabile a garantire l'attivita'  scolastica
 ed extrascolastica del minore.
    Il pretore con provvedimento emesso inaudita altera parte, in data
 10 aprile 1990 ritenuta la sussistenza del pregiudizio  imminente  ed
 irreparabile, provvedeva in conformita' alla richiesta.
    All'udienza  fissata per la comparizione delle parti si costituiva
 la convenuta la quale, dopo aver premesso di aver in  esecuzione  del
 provvedimento  pretorile,  provveduto  in  data  24  aprile 1990 alla
 consegna  dell'anzidetta  autovettura,  emettendo  regolare   fattura
 portante  l'applicazione  dell'I.V.A. nella misura ordinaria del 19%,
 richiedeva la revoca del  concesso  provvedimento  ex  art.  700  del
 c.p.c. per carenza di condizioni per la concessione del provvedimento
 cautelare  dovendosi  considerare   l'azione   da   esercitarsi   dal
 ricorrente  come  un'azione di accertamento in ordine alla misura del
 tributo applicabile e per carenza di requisiti per la  applicabilita'
 dell'agevolazione ex d.m. 16 maggio 1986.
    Replicava  con  memoria 9 luglio 1990 il ricorrente richiedendo la
 convalida del provvedimento d'urgenza emesso inaudita altera parte.
    Cio'  premesso,  dovendosi  riesaminare la vicenda a seguito della
 comparizione  del  convenuto,  appare  chiaro   che,   agli   effetti
 dell'adozione   di  un  provvedimento  cautelare,  e'  indispensabile
 sollevare questione di  legittimita'  costituzionale  della  legge  9
 aprile  1986,  n.  97,  recante  "Disposizioni  per l'assoggettamento
 all'imposta sul valore aggiunto  con  aliquota  ridotta  dei  veicoli
 adottati ad invalidi".
   Se,  infatti, detta legge verra' considerata incostituzionale nella
 parte in cui non prevede che  anche  gli  invalidi  non  titolari  di
 patente   F   possono   usufruire   della   riduzione   dell'aliquota
 dell'I.V.A.,  dovra'  ritenersi  nella  fattispecie  in   esame   che
 l'acquirente abbia esattamente adempiuto e dovra', pertanto ordinarsi
 al venditore, qualora sussistono i presupposti di  cui  all'art.  700
 del c.p.c., di consegnarli immediatamente l'autoveicolo.
    In    caso   contrario,   sussistera'   inadempimento   da   parte
 dell'acquirente la cui importanza dovra' venir valutata agli  effetti
 dell'applicazione  del  principio  inadimplenti  non  est adimplendum
 (art. 1460 del c.c.) e potra' aversi  in  sede  cautelare  anche  una
 diversa statuizione.
    Ne'  puo'  negarsi,  nel  caso  di  specie,  rilevanza ai fini del
 giudizio cautelare alla questione di legittimita' costituzionale  che
 si  intende  proporre sotto il profilo che un provvedimento cautelare
 sarebbe gia' stato adottato e che, comunque, successivamente a  detto
 provvedimento  l'autoveicolo sarebbe stato consegnato all'acquirente.
    Premesso,  infatti, che con sentenze n. 186/1976 e del 22 dicembre
 1989 la  stessa  Corte  costituzionale  ha  ritenuto  proponibili  le
 questioni di legittimita' costituzionale anche in sede di giudizio ex
 art. 700 del c.p.c. purche' pero' esse vengono sollevate prima  della
 delibera in ordine alle istanze cautelari, venendo altrimenti meno la
 loro rilevanza, va sottolineato  come  nella  fattispecie  non  possa
 dirsi  che  il  giudice abbia gia' provveduto: un'istanza cautelare -
 nell'ipotesi di provvedimento emesso inaudita  altera  parte  -  puo'
 dirsi  accolta  infatti  soltanto  nel  momento  in  cui  il relativo
 provvedimento venga confermato  con  o  senza  modifiche  all'udienza
 fissata ai sensi dell'art. 690 del c.p.c.
    Quanto  al  secondo  profilo,  si  rileva  come  nessuna  prova il
 convenuto  abbia  fornito  dell'asserita  consegna   dell'autoveicolo
 all'acquirente,  ne'  ammissioni  in tal senso ha fatto il ricorrente
 (v. in particolare memoria cit. 9 luglio 1990)  e,  che  comunque  si
 tratterebbe   di   consegna   effettuata   in   ottemperanza   ad  un
 provvedimento del giudice, talche' tuttora persiste l'interesse delle
 parti ad una decisione.
    La  questione  di legittimita' costituzionale proposta appare poi,
 oltreche' rilevante anche non manifestamente infondata.  La  legge  9
 aprile  1986, n. 97, citata prevede al primo comma dell'art. 1 che le
 cessioni... di veicoli... adattati ad invalidi titolari di patente  F
 per   ridotte   o   impedite  capacita'  motorie,  sono  assoggettate
 all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 2% elevata al 4% con
 d.-l.  30 dicembre 1988, n. 550, reiterato dal d.-l. 2 marzo 1989, n.
 69. E' evidente che il beneficio di riduzione d'aliquota riservato ai
 soli  portatori di handicap titolari di patente F e' in contrasto con
 quanto previsto nella nostra Costituzione ai commi  primo  e  secondo
 dell'art. 3 e con l'art. 32, primo comma.
    Per  quanto riguarda il primo comma dell'art. 3, non vi sono dubbi
 che il principio ivi sancito di  uguaglianza  senza  distinzione  con
 riferimento  alle  condizioni  personali  e  sociali  impone  che  il
 portatore di handicap goda dei benefici  di  legge  indipendentemente
 dal  fatto  che  sia  titolare o meno di una patente speciale. Ancora
 piu' evidente e' l'iniquita' della disposizione se si  considera  che
 il  mancato  conseguimento  della  patente  F puo' essere dovuto alla
 minore eta' del portatore di handicap o, alla impossibilita'  per  la
 specificita'  della  inabilita'  del  soggetto  di potere ottenere la
 patente stessa (es. non vedenti).
    E'  del  pari  evidente  il contrasto della norma esaminata con il
 secondo comma, art. 3 della  Costituzione  il  quale  fa  obbligo  al
 legislatore  di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale,
 che limitano di fatto la  liberta'  e  l'eguaglianza  dei  cittadini,
 impediscono  il  pieno  sviluppo  della  persona  umana e l'effettiva
 partecipazione di tutti  i  lavoratori  all'organizzazione  politica,
 economica  e  sociale  del  paese. La mancata agevolazione fiscale al
 portatore di handicap non titolare di patente F rende a  questi  piu'
 oneroso  l'accesso  ai  mezzi  di  trasporto  impedendone  la vita di
 relazione, e, quindi, l'effettivo sviluppo della personalita'.
    La  norma sopra considerata, e' poi, anche in contrasto con l'art.
 32, primo comma, della Corte costituzionale tutelando  la  Repubblica
 la  salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della
 collettivita' e garantendo cure gratuite agli indigenti.
    La possibilita' di ottenere agevolazioni economiche per l'acquisto
 di veicoli speciali indispensabili per  consentire  gli  spostamenti,
 pone  i  portatori di handicap in condizione di poter meglio accedere
 ai luoghi di cura e riabilitazione  ed  esercita  riflessi  positivi,
 sulle condizioni psicofisiche dei medesimi.