IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Successivamente il pretore, a scioglimento della riserva di cui sopra, osserva: Roberto Alvisi, premesso di aver acquistato per il proprio figlio Bruno di anni 10 affetto da distrofia muscolare Duchenne con conseguente invalidita' al 100%, una vettura Renault tipi Express appositamente furgonata allo scopo di renderla idonea al trasporto del medesimo, al prezzo di L. 22.500.000 oltre ad I.V.A.; che la ditta venditrice, si rifiutava di consegnare l'autoveicolo avendo egli corrisposto l'I.V.A. nella misura del 4% invece che del 19%, ricorreva in data 4 aprile al pretore perche', ex art. 700 del c.p.c. ordinasse alla ditta Automobili Pichierri la consegna immediata dell'anzidetta autovettura stante l'assoluta necessita' dell'uso del mezzo indispensabile a garantire l'attivita' scolastica ed extrascolastica del minore. Il pretore con provvedimento emesso inaudita altera parte, in data 10 aprile 1990 ritenuta la sussistenza del pregiudizio imminente ed irreparabile, provvedeva in conformita' alla richiesta. All'udienza fissata per la comparizione delle parti si costituiva la convenuta la quale, dopo aver premesso di aver in esecuzione del provvedimento pretorile, provveduto in data 24 aprile 1990 alla consegna dell'anzidetta autovettura, emettendo regolare fattura portante l'applicazione dell'I.V.A. nella misura ordinaria del 19%, richiedeva la revoca del concesso provvedimento ex art. 700 del c.p.c. per carenza di condizioni per la concessione del provvedimento cautelare dovendosi considerare l'azione da esercitarsi dal ricorrente come un'azione di accertamento in ordine alla misura del tributo applicabile e per carenza di requisiti per la applicabilita' dell'agevolazione ex d.m. 16 maggio 1986. Replicava con memoria 9 luglio 1990 il ricorrente richiedendo la convalida del provvedimento d'urgenza emesso inaudita altera parte. Cio' premesso, dovendosi riesaminare la vicenda a seguito della comparizione del convenuto, appare chiaro che, agli effetti dell'adozione di un provvedimento cautelare, e' indispensabile sollevare questione di legittimita' costituzionale della legge 9 aprile 1986, n. 97, recante "Disposizioni per l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adottati ad invalidi". Se, infatti, detta legge verra' considerata incostituzionale nella parte in cui non prevede che anche gli invalidi non titolari di patente F possono usufruire della riduzione dell'aliquota dell'I.V.A., dovra' ritenersi nella fattispecie in esame che l'acquirente abbia esattamente adempiuto e dovra', pertanto ordinarsi al venditore, qualora sussistono i presupposti di cui all'art. 700 del c.p.c., di consegnarli immediatamente l'autoveicolo. In caso contrario, sussistera' inadempimento da parte dell'acquirente la cui importanza dovra' venir valutata agli effetti dell'applicazione del principio inadimplenti non est adimplendum (art. 1460 del c.c.) e potra' aversi in sede cautelare anche una diversa statuizione. Ne' puo' negarsi, nel caso di specie, rilevanza ai fini del giudizio cautelare alla questione di legittimita' costituzionale che si intende proporre sotto il profilo che un provvedimento cautelare sarebbe gia' stato adottato e che, comunque, successivamente a detto provvedimento l'autoveicolo sarebbe stato consegnato all'acquirente. Premesso, infatti, che con sentenze n. 186/1976 e del 22 dicembre 1989 la stessa Corte costituzionale ha ritenuto proponibili le questioni di legittimita' costituzionale anche in sede di giudizio ex art. 700 del c.p.c. purche' pero' esse vengono sollevate prima della delibera in ordine alle istanze cautelari, venendo altrimenti meno la loro rilevanza, va sottolineato come nella fattispecie non possa dirsi che il giudice abbia gia' provveduto: un'istanza cautelare - nell'ipotesi di provvedimento emesso inaudita altera parte - puo' dirsi accolta infatti soltanto nel momento in cui il relativo provvedimento venga confermato con o senza modifiche all'udienza fissata ai sensi dell'art. 690 del c.p.c. Quanto al secondo profilo, si rileva come nessuna prova il convenuto abbia fornito dell'asserita consegna dell'autoveicolo all'acquirente, ne' ammissioni in tal senso ha fatto il ricorrente (v. in particolare memoria cit. 9 luglio 1990) e, che comunque si tratterebbe di consegna effettuata in ottemperanza ad un provvedimento del giudice, talche' tuttora persiste l'interesse delle parti ad una decisione. La questione di legittimita' costituzionale proposta appare poi, oltreche' rilevante anche non manifestamente infondata. La legge 9 aprile 1986, n. 97, citata prevede al primo comma dell'art. 1 che le cessioni... di veicoli... adattati ad invalidi titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie, sono assoggettate all'imposta sul valore aggiunto con aliquota del 2% elevata al 4% con d.-l. 30 dicembre 1988, n. 550, reiterato dal d.-l. 2 marzo 1989, n. 69. E' evidente che il beneficio di riduzione d'aliquota riservato ai soli portatori di handicap titolari di patente F e' in contrasto con quanto previsto nella nostra Costituzione ai commi primo e secondo dell'art. 3 e con l'art. 32, primo comma. Per quanto riguarda il primo comma dell'art. 3, non vi sono dubbi che il principio ivi sancito di uguaglianza senza distinzione con riferimento alle condizioni personali e sociali impone che il portatore di handicap goda dei benefici di legge indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di una patente speciale. Ancora piu' evidente e' l'iniquita' della disposizione se si considera che il mancato conseguimento della patente F puo' essere dovuto alla minore eta' del portatore di handicap o, alla impossibilita' per la specificita' della inabilita' del soggetto di potere ottenere la patente stessa (es. non vedenti). E' del pari evidente il contrasto della norma esaminata con il secondo comma, art. 3 della Costituzione il quale fa obbligo al legislatore di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano di fatto la liberta' e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese. La mancata agevolazione fiscale al portatore di handicap non titolare di patente F rende a questi piu' oneroso l'accesso ai mezzi di trasporto impedendone la vita di relazione, e, quindi, l'effettivo sviluppo della personalita'. La norma sopra considerata, e' poi, anche in contrasto con l'art. 32, primo comma, della Corte costituzionale tutelando la Repubblica la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita' e garantendo cure gratuite agli indigenti. La possibilita' di ottenere agevolazioni economiche per l'acquisto di veicoli speciali indispensabili per consentire gli spostamenti, pone i portatori di handicap in condizione di poter meglio accedere ai luoghi di cura e riabilitazione ed esercita riflessi positivi, sulle condizioni psicofisiche dei medesimi.