IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
    Rilevato  che  in data 13 giugno 1990 il p.m. chiedeva il rinvio a
 giudizio di Linzola Giovanni e Codazzi Giovanni Paolo per il reato di
 cui agli artt. 110 e 81 cpv., del c.p. e 72 della legge stupefacente;
      che  il  g.i.p.  segnalava la mancanza nel fascicolo trasmesso a
 norma dell'art. 416 del c.p.p. di alcuni atti (quali quelli  relativi
 ad  un  ricorso  per  Cassazione) e restituiva il fascicolo stesso al
 p.m. sollecitandone l'integrazione;
      che  il  p.m.,  non  ritenendo di accogliere tale sollecitazione
 proveniente dal giudice, rispondeva con due ordini di argomentazioni:
       1) l'art. 416, secondo comma del c.p.p. indica dettagliatamente
 gli atti che il p.m. deve trasmettere al g.i.p.  (notizia  di  reato,
 documentazione  relativa  alle indagini espletate, verbali degli atti
 compiuti davanti al g.i.p., corpo del  reato  e  cose  pertinenti  al
 reato  qualora  non  debbano essere custoditi altrove) e non contiene
 quindi alcun obbligo per il  primo  di  mettere  a  disposizione  del
 secondo e delle altre parti l'intero fascicolo processuale, tanto che
 l'eventuale mancata trasmissione di atti ha  come  unica  conseguenza
 l'inutilizzabilita' degli stessi in giudizio.
    In  particolare  gli  atti  relativi al ricorso per Cassazione non
 sono ricompresi fra quelli di cui all'art.  416,  secondo  comma  del
 c.p.p.
    Cio'  troverebbe  conferma  nel  ruolo svolto dal g.i.p. - giudice
 "senza fascicolo" -  nell'udienza  preliminare,  ruolo  che,  essendo
 limitato  ad  un  "giudizio  di  rito"  non presuppone una cognizione
 piena;
       2)   il  p.m.  prima  dell'esercizio  dell'azione  penale  puo'
 selezionare gli atti da trasmettere al g.i.p.  con  riferimento  alle
 singole  posizioni e ai singoli fatti oggetto di indagini non essendo
 tenuto  alla  "discovery"  di   atti   relativi   ad   "indagati"   o
 "incolpazioni"  diversi da quelli per cui chiede il rinvio a giudizio
 (v. anche art. 130 delle disp. att. e  in  generale  normativa  sulla
 separazione  e  riunione  dei  processi)  e quindi anche sotto questo
 profilo e' libero di trasmettere un  fascicolo  contenente  solo  una
 parte degli atti in suo possesso;
      che  il  g.i.p. fissava l'udienza preliminare in data 16 ottobre
 1990 e in tale sede il Linzola e il  p.m.  chiedevano  l'applicazione
 dell'istituto di cui agli artt. 444 ss c.p.p. mentre la posizione del
 Codazzi, che risultava non regolarmente citato, veniva stralciata;
    Premesso  che  nessun  rilievo  questo  giudice intende muovere in
 ordine alle argomentazioni di  cui  al  punto  2)  in  quanto  appare
 pienamente   legittimo   che   il   p.m.  nel  caso  in  cui  procede
 "separatamente" per piu' indagati o piu'  incolpazioni  trasmetta  al
 g.i.p. solo gli atti relativi alla richiesta di rinvio a giudizio che
 intende formulare;
      che  nel  caso  di  specie  tuttavia  non  si e' verificata tale
 situazione in quanto i fatti di cui al procedimento, assai  semplici,
 si  riferiscono  ad  un  episodio  di detenzione di droga scoperto in
 flagranza  e  a  pregressi  espisodi  ammessi  dagli  imputati,   fin
 dall'inizio  attribuiti  solo al Linzola e al Codazzi in concorso fra
 loro;
    Con riguardo alle argomentazioni di cui al punto 1.
                             O S S E R V A
    L'art.  416,  secondo domma, cosi' come interpretato sia dal p.m.,
 conformemente alla lettura della norma, che da questo giudice  -  che
 non  avrebbe  comunque  strumenti processuali per imporre una diversa
 interpretazione, pure inizialmente sollecitata con la propria missiva
 al  p.m.,  ma da questi non raccolta - si appalesa costituzionalmente
 illegittima sotto due profili:
      1)  per  contrasto  con  l'art.  24 della Costituzione in quanto
 consente al p.m. di sottrarre degli atti al  contraddittorio  con  la
 difesa  (che  si realizza con il deposito del fascicolo trasmesso con
 la richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 131 delle  disp.
 att.),  con  violazione  del  fondamentale  diritto  dell'imputato di
 conoscere le vicende processuali  che  hanno  portato  all'elevazione
 dell'imputazione nei suoi confronti, comprensiva sia degli elementi a
 suo carico che di quelli a suo  discarico  eventualmente  emersi  nel
 corso delle indagini preliminari.
    Ne   discende   che  non  e'  sanzione  sufficiente  alla  mancata
 trasmissione  di  atti   l'inutilizzabilita'   degli   stessi   nelle
 successive  fasi del giudizio: tale sanzione non offre infatti alcuna
 garanzia nel caso che gli atti non trasmessi non contengano  elementi
 di accusa, ma elementi contrastanti con l'accusa stessa che la difesa
 potrebbe non conoscere - vista la segretezza  della  precedente  fase
 processuale  -  e  non  essere  posta  in  grado  di utilizzare a suo
 vantaggio, eventualmente  nella  prospettiva  della  scelta  di  riti
 alternativi che nell'udienza preliminare le parti possono effettuare;
      2)  per  contrasto con gli artt. 101 e 102 della Costituzione in
 quanto limitata la cognizione del Giudice in  un  modo  incompatibile
 con  le  attribuzioni  proprie  dell'organo  giudicante. Il g.i.p. e'
 soggetto soltanto alla legge che in sede di udienza  preliminare  gli
 impone   o   gli   consente   alcune   attivita'  quali,  oltre  alle
 deliberazioni sul rinvio a giudizio, la decisione, anche di  ufficio,
 sulla  liberta' personale dell'imputato o la decisione sul merito nel
 caso di applicazione di un rito alternativo  (patteggiamento  o  rito
 abbreviato).
    Tali attivita' vengono limitate e condizionate dal potere del p.m.
 di non trasmettere alcuni atti del suo fascicolo ponendo  il  giudice
 nella  condizione  di  assumere  delle decisioni senza la certezza di
 aver valutato tutto il materiale raccolto, eventualmente  utile  alla
 decisione  stessa. Cio' con riguardo anche all'accertamento di talune
 nullita' rilevabili anche d'ufficio, che potrebbero nascondersi nelle
 pieghe di atti non trasmessi dal p.m.
    L'esercizio  della funzione giurisdizionale in conclusione sarebbe
 illegittimamente compresso dal potere - fra l'altro non  suscettibile
 di  alcun  controllo  e  quindi del tutto insindacabile - del p.m. di
 trattenere una parte degli atti a sua disposizione.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale cosi' prospettata,
 oltre che non manifestamente  infondata,  appare  rilevante  per  due
 motivi:
      1)   questo  giudice  all'esito  dell'udienza  preliminare  deve
 decidere in ordine alla posizione del Linzola per la quale  le  parti
 hanno chiesto l'applicazione della pena e non ritiene di poterlo fare
 senza la disponibilita' dell'intero fascicolo del  p.m.;  cio'  anche
 perche'  la  consapevolezza della mancanza nel fascicolo trasmessogli
 di alcuni atti di cui non si puo' conoscere la natura e  la  portata,
 non consente di valutare l'incidenza degli stessi nella decisione;
      2)  la mancanza in particolare degli atti relativi ad un ricorso
 per Cassazione non consente al giudice, al momento della chiusura del
 processo di accertare la eventuale sussistenza di nullita' rilevabili
 d'ufficio.