LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Sul ricorso prodotto da Salvini Giuseppe e Scarpulla Caterina, Mongrando, avverso avviso accertamento Irpef-Ilor 1983; Letti gli atti; Sentito il rag. Anna Bonino per l'amministrazione finanziaria e ricorrenti; Udito il relatore; RITENUTO IN FATTO Trattasi di ricorso avverso la tassazione ai fini Irpef-Ilor della plusvalenza derivante dalla vendita di un alloggio in Biella. Valore della plusvalenza determinato dall'ufficio in L. 42.641.000. I ricorrenti contestano tale accertamento ritenendolo illegittimo, immotivato ed iniquo chiedendo l'annullamento ed in via subordinata chiedono che la plusvalenza sia determinata in L. 27.421.000. O S S E R V A Come emerso altresi' dalla discussione orale i ricorrenti acquistarono in Biella un alloggio da adibire a propria abitazione, a mezzo di legale gli stessi tentavano, inutilmente, di ottenere il rilascio dell'immobile da parte dell'imquilino che occupava lo stesso. Essi si risolvevano pertanto ad alienare l'immobile al fine di acquistare altro alloggio da adibire a prima casa, beneficiando delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile 1982, n. 168. L'ufficio qualificava come speculativa l'operazione ai sensi dell'art. 76, terzo comma, punto 2, del d.P.R. n. 597/1973. Ritiene la commissione non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' relativa alla posizione juris et de jure che inibisce alla parte di fornire in giudizio la prova del proprio comportamento non speculativo nell'ipotesi in cui il bene immobile cui fa riferimento il citato terzo comma dell'art. 76, non possa essere stato destinato alla utilizzazione personale da parte dell'acquirente o dei suoi familiari per il caso di forza maggiore e comunque per eventi che risultano oggettivamente non determinati e/o voluti dall'acquirente stesso. Nella fattispecie i ricorrenti; pur avendo acquistato, come risulta accertato in giudizio l'immobile al fine di adibirlo ad abitazione propria (prima casa), non hanno potuto concretizzare tale destinazione dell'immobile per la resistenza opposta dal terzo conduttore il quale si e' avvalso al riguardo di proroghe alle date di risoluzione dei contratti di locazione, introdotte per legge. Una lettura del testo dell'art. 76, terzo comma, che inibisca comunque la possibilita' di fornire la prova contraria al presunto intento speculativo si appalesa pertanto in contrasto con la richiesta normativa primaria tendente ad incentivare ed agevolare l'acquisto della prima casa e con lo stesso dettato degli articoli 3, primo comma, 42, secondo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione.