LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Sul  ricorso  prodotto  da  Salvini Giuseppe e Scarpulla Caterina,
 Mongrando, avverso avviso accertamento Irpef-Ilor 1983;
    Letti gli atti;
    Sentito  il  rag.  Anna Bonino per l'amministrazione finanziaria e
 ricorrenti;
    Udito il relatore;
                           RITENUTO IN FATTO
    Trattasi di ricorso avverso la tassazione ai fini Irpef-Ilor della
 plusvalenza derivante dalla vendita di un alloggio in Biella.  Valore
 della plusvalenza determinato dall'ufficio in L. 42.641.000.
    I ricorrenti contestano tale accertamento ritenendolo illegittimo,
 immotivato ed iniquo chiedendo l'annullamento ed in  via  subordinata
 chiedono che la plusvalenza sia determinata in L. 27.421.000.
                             O S S E R V A
    Come   emerso   altresi'  dalla  discussione  orale  i  ricorrenti
 acquistarono in Biella un alloggio da adibire a propria abitazione, a
 mezzo  di  legale  gli  stessi tentavano, inutilmente, di ottenere il
 rilascio  dell'immobile  da  parte  dell'imquilino  che  occupava  lo
 stesso.
    Essi  si  risolvevano  pertanto  ad alienare l'immobile al fine di
 acquistare altro alloggio da adibire a prima casa, beneficiando delle
 agevolazioni fiscali di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 aprile
 1982, n. 168.
    L'ufficio  qualificava  come  speculativa  l'operazione  ai  sensi
 dell'art. 76, terzo comma, punto 2, del d.P.R. n. 597/1973.
    Ritiene  la  commissione non manifestamente infondata la questione
 di costituzionalita' relativa alla posizione juris  et  de  jure  che
 inibisce  alla  parte  di  fornire  in  giudizio la prova del proprio
 comportamento non speculativo nell'ipotesi in cui  il  bene  immobile
 cui  fa  riferimento  il  citato  terzo comma dell'art. 76, non possa
 essere  stato  destinato  alla  utilizzazione  personale   da   parte
 dell'acquirente  o dei suoi familiari per il caso di forza maggiore e
 comunque per eventi che risultano oggettivamente non determinati  e/o
 voluti dall'acquirente stesso.
    Nella  fattispecie  i  ricorrenti;  pur  avendo  acquistato,  come
 risulta accertato in giudizio  l'immobile  al  fine  di  adibirlo  ad
 abitazione  propria (prima casa), non hanno potuto concretizzare tale
 destinazione  dell'immobile  per  la  resistenza  opposta  dal  terzo
 conduttore  il  quale si e' avvalso al riguardo di proroghe alle date
 di risoluzione dei contratti di locazione, introdotte per legge.  Una
 lettura del testo dell'art. 76, terzo comma, che inibisca comunque la
 possibilita' di  fornire  la  prova  contraria  al  presunto  intento
 speculativo  si  appalesa  pertanto  in  contrasto  con  la richiesta
 normativa primaria tendente ad incentivare  ed  agevolare  l'acquisto
 della  prima  casa  e  con  lo stesso dettato degli articoli 3, primo
 comma, 42,  secondo  comma,  e  24,  primo  e  secondo  comma,  della
 Costituzione.