IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza. Su richiesta del pubblico ministero, questo giudice ha emesso, decreto di giudizio immediato, rinviando l'imputato al giudizio della corte, d'assise di Milano. L'imputato al giudizio della corte, d'assise di Milano. L'imputato ha chiesto, il giudizio abbreviato ed il p.m. vi ha prestato il proprio consenso. Esistono i presupposti di ammissibilita' richiesti dall'art. 458, secondo comma, del c.p.p., per fissare l'udienza del giudizio abbreviato, al quale devono applicarsi le norme di cui agli artt. 441, 442 e 443 del c.p.p. In primo luogo si rileva che l'art. 442, secondo comma, del c.p.p., nel prevedere che, in caso di condanna, alla pena dell'ergastolo venga sostituita la pena di anni trenta di reclusione, esorbita dell'oggetto e dai principi di cui all'art. 2, punto 53), della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81; questa, infatti, prevedendo la diminuzione di un terzo delle pene comminate con sentenza pronunziata all'udienza preliminare, circoscrive l'applicabilita' della diminuente ai reati sanzionati con pena pecuniaria ovvero con pena detentiva a termine, con implicita esclusione dei delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo. Non si ritiene, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, del c.p.p., per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, laddove, esorbitando dall'oggetto della legge delega, la norma prevede, in caso di condanna a seguito di giudizio abbreviato, la sostituzione della reclusione di anni trenta alla pena dell'ergastolo. Con l'unica eccezione prevista, a norma dell'art. 452 del c.p.p., per l'ipotesi di trasformazione dal rito direttissimo in abbreviato, il giudizio abbreviato e' celebrato dal g.i.p. in ogni caso e, dunque, anche nei procedimenti aventi ad oggetto delitti la cui cognizione e' riservata, a norma dell'art. 5, lett. a), del c.p.p., alla competenza della corte di assise. In esito ad una scelta di parte, viene cosi' operata una deroga alla norma generale che attribuisce specifica competenza per materia ad un giudice collegiale, a composizione mista, qualificato dalla diretta partecipazione popolare; giudice che dal legislatore e' stato inteso, definito e voluto "di competenza superiore" (art. 38 della legge 10 aprile 1951, n. 287), in ragione del titolo del reato, delle conseguenze dell'illecito, dell'entita' della pena da infliggere in caso di condanna, di un particolare rilievo per la coscienza sociale di tutto questo e delle connesse esigenze di controllo e di diretta partecipazione del popolo alla amministrazione della giustizia. Non appare, pertanto, manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 458, secondo comma, e 441 del c.p.p., per contrasto con gli artt. 25, primo comma, e 102, terzo comma della Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga innanzi al giudice per le indagini preliminari anche in relazione a procedimenti aventi ad oggetto delitti di competenza della corte di assise. Il controllo e la diretta partecipazione del popolo appaiono, peraltro, ulteriormente compromessi, svolgendosi il giudizio abbreviato in camera di consiglio. La pubblicita' del giudizio viene in tal modo affidata alla disponibilita' delle parti le quali, nel caso di giudizio camerale, ottengono di escludere, in uno con questa, il diretto controllo della collettivita' sulle modalita' di svolgimento del giudizio, sulle dichiarazioni dell'imputato, sulle argomentazioni delle parti, sugli elementi tutti sottoposti al giudice per la decisione. Ne' tale diretto controllo puo' dirsi surrogato dalla pubblicazione della sentenza e dalla "concisa esposizione" dei motivi di fatto e diritto della decisione. Invero, nel corso dei lavori perlamentari sulla legge delega fu promosso un emendamento aggiuntivo del punto n. 48- bis con "previsione dei casi e delle forme di pubblicita' delle udienze preliminari e delle altre udienze davanti al giudice in contradditorio delle parti". Ma la Commissione redigente oppose il proprio diniego "per non rendere piu' pesante l'attivita' dell'udienza preliminare". Invero, come la Corte costituzionale, con sentenza n. 50/1989, ha ribadito, il principio della pubblicita' dei dibattimenti giudiziari e' da ritenersi implicito nei principi costituzionali che disciplinano l'esercizio della giurisdizione, trovando fondamento l'amministrazione della giustizia nella sovranita' popolare, in base al precetto dell'art. 101, primo comma, della Costituzione. Ed e' questa una regola generale che - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale - puo' subire eccezioni, solo in riferimento a determinati procedimenti, quanto abbiano una obbiettiva e razionale giustificazione; eccezione che la Corte stessa non ha riconosciuto sorretta da tale giustificazione nel caso dei procedimenti tributari, per il canone della trasparenza cui l'imposizione tributaria e' connessa, per la rilevanza di questa rispetto alla generalita' dei cittadini, per i principi di universita' ed eguaglianza, che non consentono di ritenere la posizione del contribuente esclusivamente personale e tutelabile col segreto. Il raffronto appare decisivo, sol che si consideri che il diritto penale stesso trova legittimazione nella tutela dei beni socialmente rilevanti e contribuisce tendenzialmente ad assicurare le condizioni essenziali della convivenza. In ogni caso, le eccezioni alla pubblicita' del giudizio penale sembrano essere ammesso solo con riferimento a specifiche circostanze che caratterizzano il giudizio - quali quelle contemplate dall'art. 472 del c.p.p. - mentre non appare compatibile con il principio costituzionale quella, generalissima, legata soltanto al rito processuale prescelto ad iniziativa di parte. Non si ritiene, pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 441 del c.p.p. nella parte in cui non prevede che il giudizio abbreviato debba svolgersi in pubblica udienza. Le questioni sopra enunciate sono rilevanti nel presente giudizio che deve svolgersi con rito abbreviato e con applicazione delle norme richiamate.