IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
     Ha pronunciato la seguente ordinanza.
    Su  richiesta  del  pubblico  ministero, questo giudice ha emesso,
 decreto di giudizio immediato, rinviando l'imputato al giudizio della
 corte,  d'assise  di  Milano.  L'imputato  al  giudizio  della corte,
 d'assise di Milano. L'imputato ha chiesto, il giudizio abbreviato  ed
 il p.m. vi ha prestato il proprio consenso. Esistono i presupposti di
 ammissibilita' richiesti dall'art. 458, secondo  comma,  del  c.p.p.,
 per  fissare  l'udienza  del  giudizio  abbreviato,  al  quale devono
 applicarsi le norme di cui agli artt. 441, 442 e 443 del c.p.p.
    In  primo  luogo  si  rileva  che  l'art.  442, secondo comma, del
 c.p.p.,  nel  prevedere  che,  in  caso  di   condanna,   alla   pena
 dell'ergastolo venga sostituita la pena di anni trenta di reclusione,
 esorbita dell'oggetto e dai principi di cui all'art.  2,  punto  53),
 della  legge  delega  16  febbraio  1987,  n.  81;  questa,  infatti,
 prevedendo la diminuzione  di  un  terzo  delle  pene  comminate  con
 sentenza    pronunziata    all'udienza    preliminare,    circoscrive
 l'applicabilita'  della  diminuente  ai  reati  sanzionati  con  pena
 pecuniaria  ovvero  con  pena  detentiva  a  termine,  con  implicita
 esclusione dei delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo.
    Non si ritiene, pertanto, manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 442, secondo comma, del c.p.p.,
 per  contrasto con l'art. 76 della Costituzione, laddove, esorbitando
 dall'oggetto della  legge  delega,  la  norma  prevede,  in  caso  di
 condanna  a  seguito  di  giudizio  abbreviato, la sostituzione della
 reclusione di anni trenta alla pena dell'ergastolo.
    Con  l'unica eccezione prevista, a norma dell'art. 452 del c.p.p.,
 per l'ipotesi di trasformazione dal rito direttissimo in  abbreviato,
 il  giudizio  abbreviato  e'  celebrato  dal  g.i.p.  in ogni caso e,
 dunque, anche nei procedimenti  aventi  ad  oggetto  delitti  la  cui
 cognizione  e'  riservata, a norma dell'art. 5, lett. a), del c.p.p.,
 alla competenza della corte di assise.
    In  esito  ad  una scelta di parte, viene cosi' operata una deroga
 alla norma generale che attribuisce specifica competenza per  materia
 ad  un  giudice  collegiale,  a composizione mista, qualificato dalla
 diretta partecipazione popolare; giudice che dal legislatore e' stato
 inteso,  definito  e  voluto "di competenza superiore" (art. 38 della
 legge 10 aprile 1951, n. 287), in ragione del titolo del reato, delle
 conseguenze  dell'illecito,  dell'entita' della pena da infliggere in
 caso di condanna, di un particolare rilievo per la coscienza  sociale
 di  tutto  questo e delle connesse esigenze di controllo e di diretta
 partecipazione del popolo alla amministrazione della giustizia.
    Non  appare,  pertanto,  manifestamente  infondata la questione di
 costituzionalita' dell'art. 458, secondo comma, e 441 del c.p.p., per
 contrasto  con  gli  artt.  25, primo comma, e 102, terzo comma della
 Costituzione, nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato
 si  svolga  innanzi  al  giudice per le indagini preliminari anche in
 relazione a procedimenti aventi  ad  oggetto  delitti  di  competenza
 della corte di assise.
    Il  controllo  e  la  diretta  partecipazione del popolo appaiono,
 peraltro,  ulteriormente   compromessi,   svolgendosi   il   giudizio
 abbreviato  in camera di consiglio. La pubblicita' del giudizio viene
 in tal modo affidata alla disponibilita' delle parti  le  quali,  nel
 caso di giudizio camerale, ottengono di escludere, in uno con questa,
 il  diretto  controllo  della  collettivita'   sulle   modalita'   di
 svolgimento  del  giudizio,  sulle dichiarazioni dell'imputato, sulle
 argomentazioni  delle  parti,  sugli  elementi  tutti  sottoposti  al
 giudice per la decisione.
    Ne'   tale   diretto   controllo   puo'   dirsi   surrogato  dalla
 pubblicazione della sentenza e dalla "concisa esposizione" dei motivi
 di fatto e diritto della decisione.
    Invero,  nel  corso  dei lavori perlamentari sulla legge delega fu
 promosso  un  emendamento  aggiuntivo  del  punto  n.  48-  bis   con
 "previsione  dei  casi  e  delle  forme  di pubblicita' delle udienze
 preliminari  e  delle   altre   udienze   davanti   al   giudice   in
 contradditorio  delle  parti".  Ma la Commissione redigente oppose il
 proprio  diniego  "per   non   rendere   piu'   pesante   l'attivita'
 dell'udienza preliminare".
    Invero,  come la Corte costituzionale, con sentenza n. 50/1989, ha
 ribadito, il principio della pubblicita' dei dibattimenti  giudiziari
 e'   da   ritenersi   implicito   nei   principi  costituzionali  che
 disciplinano l'esercizio  della  giurisdizione,  trovando  fondamento
 l'amministrazione  della giustizia nella sovranita' popolare, in base
 al precetto dell'art. 101, primo comma, della Costituzione.
    Ed  e'  questa  una regola generale che - secondo quanto affermato
 dalla  Corte  costituzionale  -  puo'  subire  eccezioni,   solo   in
 riferimento a determinati procedimenti, quanto abbiano una obbiettiva
 e razionale giustificazione; eccezione che la  Corte  stessa  non  ha
 riconosciuto   sorretta   da   tale   giustificazione  nel  caso  dei
 procedimenti  tributari,  per  il  canone   della   trasparenza   cui
 l'imposizione  tributaria  e'  connessa,  per  la rilevanza di questa
 rispetto  alla  generalita'  dei  cittadini,  per   i   principi   di
 universita'  ed  eguaglianza,  che  non  consentono  di  ritenere  la
 posizione del contribuente esclusivamente personale e tutelabile  col
 segreto.
    Il  raffronto appare decisivo, sol che si consideri che il diritto
 penale stesso trova legittimazione nella tutela dei beni  socialmente
 rilevanti  e contribuisce tendenzialmente ad assicurare le condizioni
 essenziali della convivenza.
    In  ogni  caso,  le eccezioni alla pubblicita' del giudizio penale
 sembrano essere ammesso solo con riferimento a specifiche circostanze
 che  caratterizzano  il giudizio - quali quelle contemplate dall'art.
 472 del c.p.p. - mentre  non  appare  compatibile  con  il  principio
 costituzionale   quella,   generalissima,  legata  soltanto  al  rito
 processuale prescelto ad iniziativa di parte.
    Non  si  ritiene,  pertanto infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 441  del  c.p.p.  nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  il  giudizio  abbreviato  debba  svolgersi  in pubblica
 udienza.
    Le  questioni sopra enunciate sono rilevanti nel presente giudizio
 che deve svolgersi con rito abbreviato e con applicazione delle norme
 richiamate.