IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nella causa di primo grado,
 iscritta al n. 364 del ruolo generale  contenzioso  per  l'anno  1987
 promossa  dall'amministrazione  delle  finanze  dello Stato - ufficio
 I.V.A. - Grosseto, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentata
 e  difesa ex lege dell'avvocatura dello Stato - distretto di Firenze,
 per legge domiciliataria, e rappresentata altresi' dall'avv. Raffaele
 De  Luca  del  Foro  di  Grosseto per delega in data 20 gennaio 1988,
 attrice, contro il fallimento di S.r.l. C.I.B. -  Commercio  italiano
 biancheria,  con  sede  in Grosseto, in persona del curatore dott. A.
 Menocci,  convenuto-contumace,  avente  ad   oggetto:   dichiarazione
 tardiva di credito.
                         SVOLGIMENTO DEL FATTO
    Con  ricorso  depositato  in  cancelleria  il di' 11 ottobre 1986,
 l'amministrazione  delle  finanze  dello  Stato,  ufficio  I.V.A.  di
 Grosseto,   in   persona   del   direttore   pro-tempore,  dichiarava
 tardivamente un proprio credito di L. 2.000.000 per pena pecuniaria e
 ne  chiedeva  l'ammissione al passivo del fallimento di S.r.l. C.I.B.
 Grosseto, fallimento dichiarato con  sentenza  12  dicembre  1985  di
 questo  tribunale,  in  forza di avvisi di irrogazione di sanzione n.
 5673 e 6709,  notificati  al  curatore  il  3  febbraio  1986  e  non
 impugnati.
    Il  ricorso,  col  pedissequo  decreto del giudice delegato per la
 comparizione delle parti, veniva  notificato  al  curatore  che  alla
 prima  udienza  si  opponeva  all'ammissione  del credito ritenendolo
 sorto col provvedimento di irrogazione e percio' posteriormente  alla
 dichiarazione di fallimento.
    Con comparsa depositata il 30 gennaio 1988 l'amministrazione delle
 finanze, in  persona  del  Ministro  pro-tempore,  si  costituiva  in
 giudizio  ed  insisteva  per  l'ammissione  del  credito  che,  a suo
 giudizio, confortato da una  lunga  e  costante  giurisprudenza,  era
 invece di carattere concorsuale perche' sorto con la violazione della
 norma finanziaria e, percio', anteriormente al fallimento.
    La  curatela  fallimentare  non  si costituiva e veniva, pertanto,
 dichiarata contumace.
    La   questione   veniva   rimessa  per  la  decisione  all'udienza
 collegiale del 7 luglio 1988.
                         MOTIVI DELLA DECISIONE