IL TRIBUNALE Letti gli atti relativi al proc. civ. di appello n. 1121/90 promosso dall'I.N.P.S. nei confronti di Arci Maria Teresa; Considerato che in detto procedimento si controverte sull'applicazione del quinto comma dell'art. 5 del d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge che, rinviando all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (che a sua volta fa riferimento agli artt. 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155), riconosce un aumento di contribuzione fino a 55 anni anziche' fino a 60 anni, come richiesto da parte appellata, alle lavoratrici del settore siderurgico che, in presenza di particolari requisiti, abbiano ottenuto il prepensionamento ad un'eta' inferiore ai 50 ma non ai 47 anni di eta'; Ritenuto che la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 6 agosto 1989 che ha riconosciuto l'anzianita' contributiva fino ai 60 anni delle lavoratrici del settore "in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno di eta'", non e' immediatamente applicabile alla fattispecie in esame che si fonda su presupposto diverso (prepensionamento per la donna ancor piu' anticipato a quello di 50 anni di eta' stabilito indistintamente per uomini e donne dalla legge 31 maggio 1984, n. 193); Rilevato che, non potendosi, per i motivi detti, ritenersi direttamente estesa anche al d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge, la declaratoria di incostituzionalita' di cui alla sentenza n. 371/1989, occorre provvedere alla valutazione relativa alla costituzionalita' di tale d.-l., osservando che indubbiamente sussiste profilo di illegittimita' costituzionale per violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto con l'art. 5, quinto comma dello stesso d.-l. combinato con le norme del 1981 e 1984, si stabilisce un aumento di anzianita' contributiva limitato ad otto anni, anziche' fino al limite per il pensionamento (sessantesimo anno di eta') e cioe' fino a 13 anni, e comunque inferiore a quello di 10 anni riconosciuto ad uomini e donne che abbiano ottenuto il pensionamento ad eta' pressoche' uguale (50 anni) a quella in esame; Considerato altresi' che e' indubbia la rilevanza della questione di legittimita' costituzionale che viene ora sollevata d'ufficio, dato che, per i motivi esposti l'accoglimento della domanda della lavoratrice appellata e la connessa relazione dell'appello dell'I.N.P.S. e' subordinato ad una declaratoria di illegittimita' incostituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, che sia piu' estesa di quella contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 6 luglio 1989 e limitata al "caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno di eta'" mentre, per i motivi esposti si reputa che la pronuncia di illegittimita' costituzionale debba estendersi anche ai casi in cui, in base al combinato disposto delle predette norme e dal d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, che ha trovato applicazione per la lavoratrice appellata, il pensionamento anticipato sia avvenuto in epoca anteriore "al compimento del cinquantesimo anno di eta'"; Visto l'art. 23 della legge 12 marzo 1953, n. 87;