IL TRIBUNALE
    Letti  gli  atti  relativi  al  proc.  civ.  di appello n. 1121/90
 promosso dall'I.N.P.S. nei confronti di Arci Maria Teresa;
    Considerato    che    in   detto   procedimento   si   controverte
 sull'applicazione del quinto comma dell'art. 5 del d.-l. 30  dicembre
 1987,  n.  536,  convertito  in legge che, rinviando all'art. 1 della
 legge 31 maggio 1984, n. 193 (che a sua  volta  fa  riferimento  agli
 artt.  16  e  17  della  legge  23 aprile 1981, n. 155), riconosce un
 aumento di contribuzione fino a 55 anni anziche' fino a 60 anni, come
 richiesto   da   parte   appellata,   alle  lavoratrici  del  settore
 siderurgico  che,  in  presenza  di  particolari  requisiti,  abbiano
 ottenuto  il prepensionamento ad un'eta' inferiore ai 50 ma non ai 47
 anni di eta';
    Ritenuto  che  la sentenza della Corte costituzionale n. 371 del 6
 agosto 1989 che ha riconosciuto l'anzianita' contributiva fino ai  60
 anni   delle  lavoratrici  del  settore  "in  caso  di  pensionamento
 anticipato al compimento del cinquantesimo  anno  di  eta'",  non  e'
 immediatamente  applicabile alla fattispecie in esame che si fonda su
 presupposto  diverso  (prepensionamento  per  la  donna  ancor   piu'
 anticipato  a quello di 50 anni di eta' stabilito indistintamente per
 uomini e donne dalla legge 31 maggio 1984, n. 193);
    Rilevato  che,  non  potendosi,  per  i  motivi  detti,  ritenersi
 direttamente  estesa  anche  al  d.-l.  30  dicembre  1987,  n.  536,
 convertito  in  legge,  la declaratoria di incostituzionalita' di cui
 alla  sentenza  n.  371/1989,  occorre  provvedere  alla  valutazione
 relativa   alla  costituzionalita'  di  tale  d.-l.,  osservando  che
 indubbiamente sussiste profilo di illegittimita'  costituzionale  per
 violazione  del  principio  di  uguaglianza  di  cui all'art. 3 della
 Costituzione, in quanto con l'art. 5, quinto comma dello stesso d.-l.
 combinato  con  le norme del 1981 e 1984, si stabilisce un aumento di
 anzianita' contributiva limitato  ad  otto  anni,  anziche'  fino  al
 limite  per il pensionamento (sessantesimo anno di eta') e cioe' fino
 a 13 anni, e comunque inferiore a quello di 10 anni  riconosciuto  ad
 uomini  e  donne  che  abbiano  ottenuto  il  pensionamento  ad  eta'
 pressoche' uguale (50 anni) a quella in esame;
    Considerato  altresi' che e' indubbia la rilevanza della questione
 di legittimita' costituzionale che  viene  ora  sollevata  d'ufficio,
 dato  che,  per  i  motivi esposti l'accoglimento della domanda della
 lavoratrice  appellata   e   la   connessa   relazione   dell'appello
 dell'I.N.P.S.  e'  subordinato  ad una declaratoria di illegittimita'
 incostituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23
 aprile  1981,  n. 155 e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, che sia
 piu'  estesa  di  quella  contenuta  nella   sentenza   della   Corte
 costituzionale  n.  371  del  6  luglio  1989  e limitata al "caso di
 pensionamento anticipato al  compimento  del  cinquantesimo  anno  di
 eta'"  mentre,  per  i  motivi  esposti si reputa che la pronuncia di
 illegittimita' costituzionale debba estendersi anche ai casi in  cui,
 in  base  al  combinato  disposto delle predette norme e dal d.-l. 30
 dicembre 1987, n. 536, che ha trovato applicazione per la lavoratrice
 appellata,   il   pensionamento  anticipato  sia  avvenuto  in  epoca
 anteriore "al compimento del cinquantesimo anno di eta'";
    Visto l'art. 23 della legge 12 marzo 1953, n. 87;