ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nei  giudizi riuniti di legittimita' costituzionale dell'art. 215 del
 codice penale militare di pace in riferimento all'art. 314 del codice
 penale, promossi con le seguenti ordinanze:
      1)  ordinanza  emessa  l'8 maggio 1990 dal Tribunale militare di
 Padova nel procedimento penale a carico di Cerisano Luca, iscritta al
 n.  497  del  registro  ordinanze  1990  e  pubblicata nella Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 33,  prima  serie  speciale,  dell'anno
 1990;
      2)  ordinanza emessa il 15 maggio 1990 dal Tribunale militare di
 Padova nel  procedimento  penale  a  carico  di  Cianciaruso  Natale,
 iscritta  al  n.  469  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  33,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
      3)  ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal Tribunale militare di
 Roma nel procedimento penale  a  carico  di  De  Pasquale  Gaudenzio,
 iscritta  al  n.  470  del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica  n.  33,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Ritenuto  che  il  Tribunale  militare  di  Roma, con ordinanza 25
 maggio 1990, e il Tribunale militare di Padova, con ordinanze 8 e  15
 maggio 1990, hanno sollevato questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 215 del codice penale militare di pace sotto il profilo che
 -  non  essendo  stata  la modifica apportata all'art. 314 del codice
 penale dalla legge 26 aprile 1990 n. 86 (Modifiche in tema di delitti
 dei  pubblici  ufficiali  contro  la pubblica amministrazione) estesa
 alla  corrispondente  e,   nella   sostanza,   identica   fattispecie
 disciplinata  dall'art.  314  del  codice  penale  -  si  e' venuta a
 determinare  fra  pubblico  ufficiale  civile  e  pubblico  ufficiale
 militare  un'ingiustificata  disparita'  di  trattamento  in danno di
 quest'ultimo e si e' quindi violato l'art. 3 della Costituzione;
    Considerato  che questa Corte, con la sentenza n. 473 del 1990, ha
 gia' dichiarato  inammissibile  identica  questione  di  legittimita'
 costituzionale;
      che   pertanto   la   questione   ora  sollevata  va  dichiarata
 manifestamente inammissibile.
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte costituzionale.