ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice
 di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 14  giugno  1990
 dal  G.I.P.  presso il Tribunale di Bolzano nel procedimento penale a
 carico di Filippone Bruno, iscritta al n. 521 del registro  ordinanze
 1990  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35,
 prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
 relatore Ettore Gallo;
    Considerato  che  il Giudice per le indagini preliminari presso il
 Tribunale di Bolzano, con ordinanza  14  giugno  1990,  ha  sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 444 del codice di
 procedura penale 1988, in quanto il patteggiamento sulla pena,  cosi'
 come  disciplinato  dalla  norma  suddetta,  viola  gli artt. 3 (puo'
 determinare ingiustificate disparita' di trattamento fra imputati  in
 identica  situazione processuale), 101, 102, 107 (esclude la liberta'
 di giudizio del giudice in ordine alla ricerca  della  prova  e  alla
 determinazione  della  pena)  e  76  (eccede  i criteri direttivi e i
 principi posti dalla legge di delega 16 febbraio 1987  n.  81)  della
 Costituzione;
    Ritenuto  che  questa  Corte,  con la sentenza n. 313 del 1990, ha
 dichiarato l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  444,  secondo
 comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
 che, ai fini e nei limiti di cui  all'art.  27,  terzo  comma,  della
 Costituzione,  il  giudice  possa  valutare  la congruita' della pena
 indicata  dalle  parti,  rigettando  la  richiesta  in   ipotesi   di
 sfavorevole valutazione;
      che  pertanto - venuto meno, a seguito della precitata sentenza,
 il  presupposto  da  cui  muove   l'ordinanza   di   rimessione   (la
 impossibilita'  per  il  G.I.P.  di non irrogare una pena che ritiene
 inadeguata) -  l'attuale  questione  di  legittimita'  costituzionale
 appare  inammissibile  perche'  gia' risolta dalla citata sentenza n.
 313 del 1990;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87
 e 9, secondo comma, delle Norme integrative  per  i  giudizi  davanti
 alla Corte Costituzionale.