ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 396 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17 maggio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Sondrio nel procedimento penale a carico di Rivera Luigi, iscritta al n. 549 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso; Ritenuto che il Tribunale di Sondrio, con ordinanza del 17 maggio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, secondo comma, e 76 della Costituzione, questione di legittimita' dell'art. 396 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la richiesta di incidente probatorio venga notificata anche al difensore della persona sottoposta alle indagini; e che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata; considerato che questa Corte, con sentenza n. 436 del 1990, successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha gia' dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, un'analoga questione di legittimita' avente ad oggetto, oltre all'art. 396, anche gli artt. 393 e 395 del codice di procedura penale, sul presupposto che, "coordinato con gli artt. 61 e 99, il richiamo dell'art. 395 all'art. 393 viene ad assumere una piu' precisa fisionomia, che, tenendo nel debito conto la funzione assegnata alla notifica della richiesta di incidente probatorio, permette di considerare ricompreso fra i destinatari di tale notificazione anche il difensore della persona sottoposta alle indagini"; che l'ordinanza di rimessione non adduce argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli allora esaminati; e che, quindi, la questione qui proposta deve dirsi manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;