IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile promossa
 con ricorso del 22 settembre 1989 ed iscritta al n.  8570  del  ruolo
 generale  affari  civili  contenziosi  dell'anno  1989  da  Foiadelli
 Tarcisio, con il proc. dom. avv. L. Della Vite, appellante, contro il
 Ministero dell'interno, con il proc. dom. avv.ra Stato, appellato;
    Visto il ricorso depositato in data 29 settembre 1989 da Foiadelli
 Tarcisio, quale tutore dei figli inabili Ermanno  e  Bruna,  e  dalla
 madre Persiani Laura, con cui proponevano appello avverso la sentenza
 del pretore di Bergamo n. 128 del 30 marzo 1989;
    Rilevato  che,  come  osservano  gli appellanti, in data 11 aprile
 1980  essi  avevano  fatto   istanza   alla   commissione   sanitaria
 provinciale  di  Treviglio per ottenere la declaratoria del diritto a
 percepire per i figli Ermanno (nato il 1› marzo 1967) e  Bruna  (nata
 il 7 novembre 1968) l'indennita' di accompagnamento di cui alla legge
 11 febbraio 1980, n. 18;
      che  tale  organo  aveva  accertato la sussistenza dei requisiti
 medico-legali richiesti dalla legge ma il C.P.A.B.P. di  Bergamo  con
 provvedimento  in  data 24 giugno 1982 aveva negato detta provvidenza
 sul presupposto  che  gli  interessati  si  trovavano  ricoverati  in
 istituto con retta a "totale carico di ente pubblico";
    Rilevato   altresi'   che  gli  appellanti  avevano  ammesso  tale
 circostanza ma specificando che la degenza presso l'istituto non  era
 continuativa  in  quanto i due figli restavano comunque affidati alla
 famiglia dalle ore 15 di ogni venerdi' alle ore 9  di  ogni  lunedi',
 nonche'  in  occasione delle vacanze natalizie, pasquali, nel mese di
 agosto  ed  in  caso   di   malattia   per   un   totale   di   circa
 centocinquantaquattro giorni all'anno;
      che  cio'  nonostante  il  pretore  adito  in  primo grado aveva
 rigettato la loro domanda ritenendo che, ai  sensi  del  terzo  comma
 dell'art.  1  della  citata  legge,  per  escludere  il  diritto alla
 indennita' basta che l'invalido sia  "ricoverato"  in  istituto,  non
 occorrendo  anche che il ricovero sia ininterrotto e si protragga per
 tutti e trecentosessantacinque i giorni dell'anno;
    Rilevato  che  ora  in  sede d'appello veniva riproposta la stessa
 domanda cui resiste il Ministero dell'interno;
    Rileva ora il tribunale che appare non manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge  11
 febbraio  1980,  n. 18, per violazione dell'art. 3 della Costituzione
 con riferimento all'assistenza agli inabili come delineata  dall'art.
 38 della Costituzione ed attuata dalla normativa vigente;
    Infatti,  secondo  la  decisione  pretorile finirebbero per essere
 trattati allo stesso modo, con esclusione del diritto  all'indennita'
 di  accompagnamento,  sia chi e' ricoverato gratuitamente in istituto
 in modo continuativo ed ininterrotto, sia chi lo e' (come nel caso di
 specie)  solo  per  alcuni  giorni  della settimana o comunque per un
 periodo  limitato,  restando  per  il  restante  tempo  a  totale  ed
 esclusivo carico della famiglia.
    D'altra parte non prevedendo la legge una indennita' proporzionata
 al numero dei giorni di mancato  ricovero  (e  non  ritenendo  questo
 giudice   di   potervi  arrivare  in  via  meramente  interpretativa)
 quand'anche si dovesse  accogliere  la  domanda  degli  appellanti  e
 quindi  concedere  la  richiesta  indennita'  di  accompagnamento, si
 finirebbe comunque per  creare  un'altra  disparita'  di  trattamento
 (costituzionalmente  rilevante)  fra  chi  e'  a  totale ed esclusivo
 carico della famiglia e chi invece (come nel caso di specie) anche se
 per  un  periodo  limitato  e'  comunque  ricoverato gratuitamente in
 istituto.
    In  definitiva,  in  entrambi  i  casi  (che  ad  avviso di questo
 Tribunale  sono  le  uniche  due  interpretazioni   possibili   della
 normativa de qua) si finirebbe per trattare in modo eguale situazioni
 chiaramente diseguali, con palese violazione quindi del principio  di
 uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione cosi' come interpretato ed
 applicato dal giudice delle leggi.
   D'altra  parte il nostro sistema di assistenza sociale agli inabili
 gia' conosce forme di indennita' per i casi di ricovero non  a  tempo
 pieno  (cfr.  art.  17  della legge 30 marzo 1971, n. 118) o comunque
 solo periodico (cfr. art. 1 della legge 11  ottobre  1990,  n.  289);
 tale  normativa  prevista  per  i  minori  di  diciotto anni e quindi
 ispirata  ad  interessi  pubblici  e  privati   diversi   (formazione
 professionale  dei  minori,  mantenimento  in  famiglia degli stessi,
 etc.) realizza comunque un'assistenza proporzionata ed adeguata  alle
 diverse  situazioni,  cosa che invece non avviene con la normativa de
 qua per i maggiori di diciotto anni, pur sussistendo  sostanzialmente
 le stesse esigenze (ricovero per periodi limitati, etc.);
    Pertanto  attesa  la rilevanza della questione nel caso di specie,
 trattandosi di persone inabili, maggiori di diciotto anni  ricoverate
 gratuitamente  ma  solo  per periodi limitati, in istituto e ritenuta
 non   manifestamente   infondata   la   questione   di   legittimita'
 costituzionale,  come  sopra  esposto,  dell'art.  1  della  legge 11
 febbraio  1980,  n.  18,  nella  parte  in   cui   non   prevede   la
 corresponsione  dell'indennita'  di accompagnamento in proporzione al
 periodo di mancato ricovero gratuito in istituto;