IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile promossa con ricorso del 22 settembre 1989 ed iscritta al n. 8570 del ruolo generale affari civili contenziosi dell'anno 1989 da Foiadelli Tarcisio, con il proc. dom. avv. L. Della Vite, appellante, contro il Ministero dell'interno, con il proc. dom. avv.ra Stato, appellato; Visto il ricorso depositato in data 29 settembre 1989 da Foiadelli Tarcisio, quale tutore dei figli inabili Ermanno e Bruna, e dalla madre Persiani Laura, con cui proponevano appello avverso la sentenza del pretore di Bergamo n. 128 del 30 marzo 1989; Rilevato che, come osservano gli appellanti, in data 11 aprile 1980 essi avevano fatto istanza alla commissione sanitaria provinciale di Treviglio per ottenere la declaratoria del diritto a percepire per i figli Ermanno (nato il 1 marzo 1967) e Bruna (nata il 7 novembre 1968) l'indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18; che tale organo aveva accertato la sussistenza dei requisiti medico-legali richiesti dalla legge ma il C.P.A.B.P. di Bergamo con provvedimento in data 24 giugno 1982 aveva negato detta provvidenza sul presupposto che gli interessati si trovavano ricoverati in istituto con retta a "totale carico di ente pubblico"; Rilevato altresi' che gli appellanti avevano ammesso tale circostanza ma specificando che la degenza presso l'istituto non era continuativa in quanto i due figli restavano comunque affidati alla famiglia dalle ore 15 di ogni venerdi' alle ore 9 di ogni lunedi', nonche' in occasione delle vacanze natalizie, pasquali, nel mese di agosto ed in caso di malattia per un totale di circa centocinquantaquattro giorni all'anno; che cio' nonostante il pretore adito in primo grado aveva rigettato la loro domanda ritenendo che, ai sensi del terzo comma dell'art. 1 della citata legge, per escludere il diritto alla indennita' basta che l'invalido sia "ricoverato" in istituto, non occorrendo anche che il ricovero sia ininterrotto e si protragga per tutti e trecentosessantacinque i giorni dell'anno; Rilevato che ora in sede d'appello veniva riproposta la stessa domanda cui resiste il Ministero dell'interno; Rileva ora il tribunale che appare non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, per violazione dell'art. 3 della Costituzione con riferimento all'assistenza agli inabili come delineata dall'art. 38 della Costituzione ed attuata dalla normativa vigente; Infatti, secondo la decisione pretorile finirebbero per essere trattati allo stesso modo, con esclusione del diritto all'indennita' di accompagnamento, sia chi e' ricoverato gratuitamente in istituto in modo continuativo ed ininterrotto, sia chi lo e' (come nel caso di specie) solo per alcuni giorni della settimana o comunque per un periodo limitato, restando per il restante tempo a totale ed esclusivo carico della famiglia. D'altra parte non prevedendo la legge una indennita' proporzionata al numero dei giorni di mancato ricovero (e non ritenendo questo giudice di potervi arrivare in via meramente interpretativa) quand'anche si dovesse accogliere la domanda degli appellanti e quindi concedere la richiesta indennita' di accompagnamento, si finirebbe comunque per creare un'altra disparita' di trattamento (costituzionalmente rilevante) fra chi e' a totale ed esclusivo carico della famiglia e chi invece (come nel caso di specie) anche se per un periodo limitato e' comunque ricoverato gratuitamente in istituto. In definitiva, in entrambi i casi (che ad avviso di questo Tribunale sono le uniche due interpretazioni possibili della normativa de qua) si finirebbe per trattare in modo eguale situazioni chiaramente diseguali, con palese violazione quindi del principio di uguaglianza dell'art. 3 della Costituzione cosi' come interpretato ed applicato dal giudice delle leggi. D'altra parte il nostro sistema di assistenza sociale agli inabili gia' conosce forme di indennita' per i casi di ricovero non a tempo pieno (cfr. art. 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118) o comunque solo periodico (cfr. art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289); tale normativa prevista per i minori di diciotto anni e quindi ispirata ad interessi pubblici e privati diversi (formazione professionale dei minori, mantenimento in famiglia degli stessi, etc.) realizza comunque un'assistenza proporzionata ed adeguata alle diverse situazioni, cosa che invece non avviene con la normativa de qua per i maggiori di diciotto anni, pur sussistendo sostanzialmente le stesse esigenze (ricovero per periodi limitati, etc.); Pertanto attesa la rilevanza della questione nel caso di specie, trattandosi di persone inabili, maggiori di diciotto anni ricoverate gratuitamente ma solo per periodi limitati, in istituto e ritenuta non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, come sopra esposto, dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, nella parte in cui non prevede la corresponsione dell'indennita' di accompagnamento in proporzione al periodo di mancato ricovero gratuito in istituto;