Ricorso  del  presidente della regione siciliana pro-tempore on.le
 dott. Rosario Nicolosi, autorizzato  a  ricorrere  con  deliberazione
 della  giunta  regionale  del 5 dicembre 1990, rappresentato e difeso
 sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. prof. Giuseppe  Fazio
 e  dall'avv.  Francesco  Castaldi  ed elettivamente domiciliato nella
 sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via delle Coppelle
 n.  35,  presso  l'avv.  Salvatore  Sciacchitano,  giusta  procura in
 margine al presente atto, contro  il  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri  pro-tempore  domiciliato  per  la carica in Roma presso gli
 uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, palazzo  Chigi  e
 difeso  per legge dall'avvocatura dello Stato, per la risoluzione del
 conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato
 per  effetto  del  decreto del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990,
 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  238  dell'11
 ottobre  1990  avente  per  oggetto  "Modificazioni alle condizioni e
 tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato".
                               F A T T O
    Il  decreto  del  Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990 pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  dell'11  ottobre  1990  e'
 stato  emanato,  in  applicazione del d.-l. 25 novembre 1989, n. 381,
 convertito senza modificazioni nella legge 25  gennaio  1990,  n.  7,
 recante  "disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari", a
 seguito di deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
 seduta  del  4  ottobre  del  1990 alla quale non e' stato invitato a
 partecipare il presidente della  regione  siciliana.  Inoltre  nessun
 rappresentante  del  governo della stessa regione e' stato chiamato a
 partecipare ad alcuna riunione presso l'ente ferroviario prima che il
 relativo  amministratore  straordinario assumesse le deliberazioni n.
 621/AS e 622/AS  del  2  agosto  1990,  concernenti  l'aumento  delle
 tariffe  per  il  trasporto  passeggeri  citate  nelle  premesse  del
 provvedimento ministeriale.
    Non  vi  e' dubbio che l'anzidetto decreto interessa "comunque" il
 territorio della regione siciliana e ne e' prova il suo contenuto che
 nelle  varie  tabelle  tariffarie non la esclude ma all'allegato 4, a
 conferma  della   sua   applicabilita'   nell'isola,   contiene   una
 particolare  tabella  indicata  con  la  voce  "tariffa  14- ter" che
 stabilisce i prezzi per le percorrenze ferroviarie di corsa  semplice
 e  quelli  in  abbonamento  speciale mensile concernenti il "servizio
 urbano di Palermo".
    Con  riferimento  ad  una  parte  del  suo contenuto, pertanto, il
 provvedimento viene a coinvolgere un servizio in Sicilia a tutela del
 quale  le norme dello statuto siciliano e quelle di attuazione per la
 relativa materia  hanno  previsto  la  partecipazione  della  regione
 siciliana alla formazione della tariffa.
                             D I R I T T O
    L'art.  22  dello  statuto siciliano stabilisce che "la regione ha
 diritto di  partecipare  con  un  suo  rappresentante,  nominato  dal
 governo  regionale,  alla  formazione delle tariffe ferroviarie dello
 Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di
 comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano
 comunque interessare la regione".
    Gli  artt.  8  e  9  del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, recante
 "norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia
 di  comunicazioni e trasporti" hanno rispettivamente stabilito quanto
 segue:
    "Per  l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di
 comunicazioni e  trasporti  terrestri,  marittimi  ed  aerei  che  si
 svolgono   nell'ambito   della   regione,   o   che  direttamente  la
 interessino,  dovra'  essere  preliminarmente   sentito   il   parere
 dell'amministrazione  regionale,  da emettere non oltre trenta giorni
 dalla richiesta".
    "Alle  riunioni  che  avranno  luogo  presso la direzione generale
 delle ferrovie  dello  Stato  per  la  determinazione  delle  tariffe
 nazionali  per  viaggiatori e merci, che possono comunque interessare
 la regione siciliana partecipera'  un  rappresentante  della  regione
 medesima".
    La regione siciliana, allorche' con il d.-l., 4 marzo 1989, n. 77,
 convertito nella legge  5  maggio  1989,  n.  160,  venne  "superato"
 l'obbligo costituzionale di renderla partecipe della formazione delle
 tariffe di trasporto marittimo anche da e  per  le  isole  siciliane,
 promosse  in  via  diretta  giudizio  di  legittimita' costituzionale
 avverso la norma del predetto provvedimento di legge che,  a  proprio
 giudizio,  le impediva di esercitare i diritti garantiti dal predetto
 art. 22 dello statuto siciliano e dalle relative norme di attuazione,
 anche  perche'  il  presidente della regione non era stato invitato a
 partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri  nella  quale  era
 stato  adottato il provvedimento amministrativo avente forza di legge
 e poi convertito in  legge,  ritenendo  altresi'  violata  in  quella
 circostanza   la  norma  costituzionale  contenuta  nel  terzo  comma
 dell'art. 21 dello statuto regionale che vuole la partecipazione  con
 voto deliberativo alle sedute del Consiglio dei Ministri da parte del
 presidente  regionale  per  le  materie  che  interessano  la  stessa
 regione.
    Pronunziandosi   con   sentenza   n.   545/1989,   l'ecc.ma  Corte
 costituzionale, pur escludendo la possibilita' in linea di  principio
 della  partecipazione del presidente della regione alla formazione di
 un atto avente natura sostanziale di legge quale e' il decreto-legge,
 ha  stabilito che in sede legislativa non poteva essere ricercata, in
 quella fattispecie, la violazione  dell'art.  22  e  delle  norme  di
 attuazione  relative  dello  statuto  siciliano  affermando  tuttavia
 testualmente quanto segue:
    "Non  par  dubbio,  infatti, che il potere di riduzione tariffaria
 conferito, dal sesto comma dell'art.  9,  al  Ministro  della  marina
 mercantile  sia  tale  da  incidere  sulla "regolamentazione" di quei
 servizi di trasporto  marittimo  che  "direttamente"  interessano  la
 regione  e  per  la  cui  disciplina l'art. 8 del d.P.R. n. 1113/1953
 richiede  il  parere  preventivo  dell'amministrazione  regionale:  e
 invero,  nonostante  che  la  materia tariffaria venga esplicitamente
 richiamata soltanto dall'art. 9 delle stesse norme di attuazione  con
 riferimento    al    trasporto    ferroviario,    la    nozione    di
 "regolamentazione"  -  anche  per  i  motivi  enunciati  nella   gia'
 richiamata  sentenza  n.  544/1989  sub  4.1.  -  appare,  per il suo
 carattere generale, in grado  di  includere  tutti  i  profili  della
 disciplina   inerente  ai  trasporti  contemplati  nell'art.  8,  ivi
 compreso l'aspetto  della  riduzione  tariffaria.  Il  che  induce  a
 ritenere che, ai fini dell'adozione del provvedimento ministeriale di
 cui alla seconda  parte  dell'art.  9,  sesto  comma,  del  d.-l.  n.
 77/1989,  l'acquisizione  del  parere preventivo dell'amministrazione
 regionale debba, in ogni caso, presentarsi necessaria".
    In  altri termini, l'ecc.ma Corte costituzionale, non ritenendo di
 poter ravvisare nella norma di legge allora impugnata  dalla  regione
 siciliana, una violazione di natura costituzionale, ha esplicitamente
 affermato che e' proprio nella sede  di  attuazione  della  norma  di
 legge   e   cioe'   in   quella   dell'emanazione  del  provvedimento
 ministeriale di determinazione concreta delle  tariffe  (allora  tale
 nuova  determinazione  si  aveva con la scelta in sede amministrativa
 della entita' della riduzione gia' autorizzata dal  legislatore)  che
 si  manifesta  l'obbligo  del  Ministro  di pervenire alla formazione
 della  tariffa  di  intesa  con   l'amministrazione   della   regione
 siciliana,  proprio  per  il  rispetto  dell'art. 22 e delle norme di
 attuazione relative, dello statuto siciliano.
    Ma  l'autorevole  indicazione  della  ecc.ma  Corte costituzionale
 viene disattesa, oggi, in una  fattispecie  perfettamente  analoga  a
 quella  ipotizzata  nella  predetta  sentenza,  negando  alla regione
 siciliana il diritto a  partecipare  alla  formazione  delle  tariffe
 ferroviarie, e, quindi, neutralizzando in tal modo l'esercizio di una
 funzione  amministrativa  che  le  compete,  onde  il  conflitto   di
 attribuzioni,   per   violazione   della   competenza  amministrativa
 spettante alla regione siciliana in applicazione dell'art.  22  dello
 statuto siciliano e degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n.
 1113, cui da' luogo il decreto ministeriale in epigrafe.  Per  quanto
 attiene  al procedimento, si profila altresi' la violazione dell'art.
 21, terzo comma, dello statuto siciliano, non essendo stato  chiamato
 a  partecipare  il  presidente  della  regione alla deliberazione del
 Consiglio dei Ministri del  4  ottobre  del  1990  che  ha  preceduto
 l'emanazione del decreto ministeriale di pari data.