Ricorso del presidente della regione siciliana pro-tempore on.le dott. Rosario Nicolosi, autorizzato a ricorrere con deliberazione della giunta regionale del 5 dicembre 1990, rappresentato e difeso sia congiuntamente che disgiuntamente dall'avv. prof. Giuseppe Fazio e dall'avv. Francesco Castaldi ed elettivamente domiciliato nella sede dell'ufficio della regione siciliana in Roma, via delle Coppelle n. 35, presso l'avv. Salvatore Sciacchitano, giusta procura in margine al presente atto, contro il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore domiciliato per la carica in Roma presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, palazzo Chigi e difeso per legge dall'avvocatura dello Stato, per la risoluzione del conflitto di attribuzione insorto tra la regione siciliana e lo Stato per effetto del decreto del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 238 dell'11 ottobre 1990 avente per oggetto "Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle Ferrovie dello Stato". F A T T O Il decreto del Ministro dei trasporti 4 ottobre 1990 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'11 ottobre 1990 e' stato emanato, in applicazione del d.-l. 25 novembre 1989, n. 381, convertito senza modificazioni nella legge 25 gennaio 1990, n. 7, recante "disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari", a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella seduta del 4 ottobre del 1990 alla quale non e' stato invitato a partecipare il presidente della regione siciliana. Inoltre nessun rappresentante del governo della stessa regione e' stato chiamato a partecipare ad alcuna riunione presso l'ente ferroviario prima che il relativo amministratore straordinario assumesse le deliberazioni n. 621/AS e 622/AS del 2 agosto 1990, concernenti l'aumento delle tariffe per il trasporto passeggeri citate nelle premesse del provvedimento ministeriale. Non vi e' dubbio che l'anzidetto decreto interessa "comunque" il territorio della regione siciliana e ne e' prova il suo contenuto che nelle varie tabelle tariffarie non la esclude ma all'allegato 4, a conferma della sua applicabilita' nell'isola, contiene una particolare tabella indicata con la voce "tariffa 14- ter" che stabilisce i prezzi per le percorrenze ferroviarie di corsa semplice e quelli in abbonamento speciale mensile concernenti il "servizio urbano di Palermo". Con riferimento ad una parte del suo contenuto, pertanto, il provvedimento viene a coinvolgere un servizio in Sicilia a tutela del quale le norme dello statuto siciliano e quelle di attuazione per la relativa materia hanno previsto la partecipazione della regione siciliana alla formazione della tariffa. D I R I T T O L'art. 22 dello statuto siciliano stabilisce che "la regione ha diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano comunque interessare la regione". Gli artt. 8 e 9 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, recante "norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di comunicazioni e trasporti" hanno rispettivamente stabilito quanto segue: "Per l'istituzione e la regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazioni e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che si svolgono nell'ambito della regione, o che direttamente la interessino, dovra' essere preliminarmente sentito il parere dell'amministrazione regionale, da emettere non oltre trenta giorni dalla richiesta". "Alle riunioni che avranno luogo presso la direzione generale delle ferrovie dello Stato per la determinazione delle tariffe nazionali per viaggiatori e merci, che possono comunque interessare la regione siciliana partecipera' un rappresentante della regione medesima". La regione siciliana, allorche' con il d.-l., 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, venne "superato" l'obbligo costituzionale di renderla partecipe della formazione delle tariffe di trasporto marittimo anche da e per le isole siciliane, promosse in via diretta giudizio di legittimita' costituzionale avverso la norma del predetto provvedimento di legge che, a proprio giudizio, le impediva di esercitare i diritti garantiti dal predetto art. 22 dello statuto siciliano e dalle relative norme di attuazione, anche perche' il presidente della regione non era stato invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri nella quale era stato adottato il provvedimento amministrativo avente forza di legge e poi convertito in legge, ritenendo altresi' violata in quella circostanza la norma costituzionale contenuta nel terzo comma dell'art. 21 dello statuto regionale che vuole la partecipazione con voto deliberativo alle sedute del Consiglio dei Ministri da parte del presidente regionale per le materie che interessano la stessa regione. Pronunziandosi con sentenza n. 545/1989, l'ecc.ma Corte costituzionale, pur escludendo la possibilita' in linea di principio della partecipazione del presidente della regione alla formazione di un atto avente natura sostanziale di legge quale e' il decreto-legge, ha stabilito che in sede legislativa non poteva essere ricercata, in quella fattispecie, la violazione dell'art. 22 e delle norme di attuazione relative dello statuto siciliano affermando tuttavia testualmente quanto segue: "Non par dubbio, infatti, che il potere di riduzione tariffaria conferito, dal sesto comma dell'art. 9, al Ministro della marina mercantile sia tale da incidere sulla "regolamentazione" di quei servizi di trasporto marittimo che "direttamente" interessano la regione e per la cui disciplina l'art. 8 del d.P.R. n. 1113/1953 richiede il parere preventivo dell'amministrazione regionale: e invero, nonostante che la materia tariffaria venga esplicitamente richiamata soltanto dall'art. 9 delle stesse norme di attuazione con riferimento al trasporto ferroviario, la nozione di "regolamentazione" - anche per i motivi enunciati nella gia' richiamata sentenza n. 544/1989 sub 4.1. - appare, per il suo carattere generale, in grado di includere tutti i profili della disciplina inerente ai trasporti contemplati nell'art. 8, ivi compreso l'aspetto della riduzione tariffaria. Il che induce a ritenere che, ai fini dell'adozione del provvedimento ministeriale di cui alla seconda parte dell'art. 9, sesto comma, del d.-l. n. 77/1989, l'acquisizione del parere preventivo dell'amministrazione regionale debba, in ogni caso, presentarsi necessaria". In altri termini, l'ecc.ma Corte costituzionale, non ritenendo di poter ravvisare nella norma di legge allora impugnata dalla regione siciliana, una violazione di natura costituzionale, ha esplicitamente affermato che e' proprio nella sede di attuazione della norma di legge e cioe' in quella dell'emanazione del provvedimento ministeriale di determinazione concreta delle tariffe (allora tale nuova determinazione si aveva con la scelta in sede amministrativa della entita' della riduzione gia' autorizzata dal legislatore) che si manifesta l'obbligo del Ministro di pervenire alla formazione della tariffa di intesa con l'amministrazione della regione siciliana, proprio per il rispetto dell'art. 22 e delle norme di attuazione relative, dello statuto siciliano. Ma l'autorevole indicazione della ecc.ma Corte costituzionale viene disattesa, oggi, in una fattispecie perfettamente analoga a quella ipotizzata nella predetta sentenza, negando alla regione siciliana il diritto a partecipare alla formazione delle tariffe ferroviarie, e, quindi, neutralizzando in tal modo l'esercizio di una funzione amministrativa che le compete, onde il conflitto di attribuzioni, per violazione della competenza amministrativa spettante alla regione siciliana in applicazione dell'art. 22 dello statuto siciliano e degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, cui da' luogo il decreto ministeriale in epigrafe. Per quanto attiene al procedimento, si profila altresi' la violazione dell'art. 21, terzo comma, dello statuto siciliano, non essendo stato chiamato a partecipare il presidente della regione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 ottobre del 1990 che ha preceduto l'emanazione del decreto ministeriale di pari data.