Ricorso della regione Toscana, in persona del presidente pro-tempore, a cio' autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 11183 del 17 dicembre 1990 rappresentato e difeso nel presente giudizio dagli avv.ti prof. Paolo Barile, prof. Stefano Grassi e prof. Carlo Mezzanotte, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via delle Tre Madonne, 16, come da mandato in calce al presente atto, per conflitto di attribuzione in relazione al decreto del Ministro per il commercio con l'estero 30 ottobre 1990, pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 258 del 5 novembre 1990, ed in particolare in relazione all'allegato 3 ex cap. 97, oggetti d'arte di tale decreto. PREMESSE DI FATTO 1. - Con decreto 14 luglio 1990, n. 313 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novemre 1990 - serie generale n. 258) il Ministro delle finanze, ha approvato il regolamento concernente i regimi di importazione e di esportazione delle merci, riordinando in un unico testo le modalita' da seguire nelle operazioni di importazione ed esportazione. All'art. 1, punto 1, del regolamento si stabilisce che l'importazione e l'esportazione delle merci sono libere, salvo deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni internazionali e comunitari per esigenze di interesse nazionale, con provvedimenti del Minsitro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Si prevede inoltre che tali provvedimenti siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. In particolare, all'art. 5 del regolamento citato, si precisa che le esportazioni sono "soggette all'osservanza delle vigenti norme concernenti i visti, le certificazioni ed i controlli di pubbliche amministrazioni o di determinati enti, in ordine alle rispettive finalita' istituzionali". Con decreto 30 ottobre 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 novembre 1990, suppl. ord. n. 258 norme generali) il Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, ha determinato l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito. Piu' precisamente l'allegato 3 del decreto citato determina l'elenco delle merci la cui esportazione e' subordinata all'osservanza delle formalita' specificate per ciascun prodotto. 2. - Tra le alte merci incluse nell'allegato 3 sono elencati gli oggetti d'arte (numero di codice della nomenclatura combinata: ex cap. 97). In corrispondenza di tale categoria di merci, si precisa che "l'esportazione definitiva o temporanea degli oggetti che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico, ivi compresi i codici, i manoscritti, le stampe, i libri, le incisioni e le cose di interesse numismatico e' vincolata alla presentazione, tra l'altro, di una licenza o di un nulla-osta, al cui rilascio sono autorizzati esclusivamente gli uffici di esportazione degli oggetti di antichita' ed arte dipendenti dal Ministero per i beni culturali ed ambientali aventi sede presso alcune sopraintendenze". Questa previsione, per la parte in cui prevede la necessita' che il nulla-osta, per i codici, i manoscritti, le stampe, i libri, le incisioni, sia rilasciato esclusivamente dagli uffici di esportazione degli oggetti di antichita' ed arte dipendenti dal Ministero per i beni culturali ed ambientali, si pone in diretto contrasto con la previsione di cui all'art. 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, dove, alla lett. f), si delega alle regioni di diritto comune l'esercizio delle funzioni di ufficio per le esportazioni ai termini della legge n. 1089 del 1 giugno 1939. Il decreto ministeriale 30 ottobre 1990 configura sotto questo profilo una violazione di competenze, della regione Toscana, che risultano costituzionalmente tutelate e che vengono fatte valere mediante il presente ricorso per conflitto di attribuzione per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 118 della Costituzione, in relazione all'art. 9, lett. f), del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3; nonche' agli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. 3. - Il presente ricorso si riferisce alla titolarita' nell'esercizio delle funzioni di ufficio per l'esportazione ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, di manoscritti, autografi, carteggi, documenti notevoli, incunaboli, nonche' libri, stampe e incisioni aventi rarita' e pregio. Tali funzioni sono state delegate alle regioni di diritto comune dall'art. 9, lett. f), del d.P.R. n. 3 del 14 gennaio 1972. La delega di cui alla norma ora citata si ricollega direttamente al trasferimento delle funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche, disposto dall'art. 7 dello stesso d.P.R. n. 3/1972. Piu' precisamente l'art. 7 cit. trasferiva - fra l'altro - alle regioni di diritto comune le funzioni concernenti: " b) la manutenzione, l'integrita', la sicurezza e il godimento publico delle cose raccolte nei musei e nelle biblioteche di enti locali o di interesse locale". In connessione con tale trasferimento di funzioni, l'art. 8 dello stesso d.P.R. n. 3/1972 trasferiva "le soprintendenze ai beni librari" alle regioni di diritto comune nel cui territorio avevano sede. Le funzioni che restavano di competenza dello Stato, e che gia' erano state esercitate dagli uffici, cosi' trasferiti, delle soprintendenze ai beni librari, venivano delegate alle regioni, come precisato dall'art. 9 dello stesso decreto delegato n. 3/1972. 4. - La regione Toscana rivendica, in relazione al deceto che ha dato origine al presente conflitto, la titolarita' delle funzioni amministrative delegate dallo Stato, ai sensi dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione, con la citata disciplina del d.P.R. n. 3/1972. Il conflitto e', soto questo profilo, ammissibile - come e' possibile sostenere sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. n. 559/1988, nonche', a contrario, n. 359/1985 e n. 152 e n. 153 del 1986) - in quanto la delega di cui all'art. 9, lett. f) del d.P.R. n. 3/1972 e' sicuramente da ritenere: a) una "delega devolutiva o traslativa"; b) una delega "necessaria" per consentire l'integrazione e l'esercizio "organico" delle competenze "proprie" delle regioni di diritto comune. 5 sub. a). - Non si puo', infatti, mettere in dubbio che la norma di cui all'art. 9, lett. f), del d.P.R. n. 3/1972 abbia attribuito alle regioni di diritto comune la titolarita' piena, in materia di musei e biblioteche, di tutte le funzioni che gia' erano di competenza dello Stato ai sensi della legge n. 1039/1989. Si e' verificata in altri termini un'assegnazione temporanea (ma completa) di funzioni che vengono in via esclusiva esercitate dalle regioni delegate, rimanendo allo Stato delegante solo i poteri di indirizzo e quelli eventuali di controllo mediante sostituzione. La previsione di cui all'art. 9, lett. f), del d.P.R. n. 3/1972 integra, in altri termini, le previsioni costituzionali che attribuiscono alle regioni la competenza in materia di "musei e biblioteche", confermando l'ampia interpretazione che di tale materia venne data, sin dal 1972, in sede di primo trasferimento delle funzioni. Nello stesso senso si possono citare anche le successive norme del decreto delegato n. 616 del 22 luglio 1977 (artt. 47 e 48), nelle quali e' stata confermata la lettura estensiva delle competenze regionali in materia. E' quindi certo che all'accrescimentodelle competenze regionali ai sensi dell'art. 9 cit., corrisponde una puntuale diminuzione delle competenze statali, che non puo' essere vanificata dal decreto che ha dato origine al presente conflitto. 6 sub b). - Ma ancor piu' decisiva appare la circostanza che le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 9, del d.P.R. n. 3/1972 corrispondono esattamente alle funzioni gia' svolte dalle soprintendenze librarie ai sensi del r.d.-l. 2 ottobre 1919, n. 2074, riferite alla tutela del materiale librario raro e di pregio posseduto da enti e da privati. Tali funzioni, pur essendo "residuate alla competenza statale", non potevano non essere delegate alle regioni proprio ed in quanto funzioni fino ad allora esercitate dalle soprintendenze e cioe' dagli uffici che - ai sensi dell'art. 8 dello stesso d.P.R. n. 3/1972 - erano stati integralmente trasferiti alle regioni. La delega dell'art. 9 cit. ha quindi il duplice scopo, proprio della delega traslativa "necessaria", e cioe' quello di: a1) assicurare, con un modello organizzativo piu' flessibile, una maggiore uniformita' nell'esercizio delle competenze statali e regionali nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione; b1) configurare uno strumento di ricomposizione delle competenze in capo alle regioni, per garantire l'esercizio organico delle funzioni trasferite. Questa importazione della delega e la sua finalizzazione all'esercizio organico delle competenze proprie della regione sono confermate dalla evoluzione legislativa e dalla prassi amministrativa che si e' consolidata a partire dal 1972. In primo luogo, gli stessi artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 616/1977 hanno confermato la tendenza del legislatore a spostare la tutela dei beni culturali dal bene, e dal complesso de beni, all'attivita', sottolinenado cosi' la necessita' di uno svolgimento organico delle funzioni amministrative in materia. In secondo luogo, la stessa regione Toscana ha ampiamente esercitato i suoi poteri legislativi ed amministrativi in materia, anche con particolare riferimento alle autorizzazioni e nulla-osta all'esportazione ai sensi delle norme di cui alla lege n. 1089/1939 (cfr. legge reg. n. 61 del 31 maggio 1975; legge reg. n. 33 del 3 luglio 1976; legge reg. n. 89 del 4 dicembre 1980). In terzo luogo, nessuna norma successiva ha modificato, nella sostanza, l'attribuzione di competenze di cui all'art. 9, lett. f), del d.P.R. n. 3/1972, ne' ha modificato la prassi legislativa e amministrativa regionale. 7. - Queste ultime considerazioni valgono anche per il regolamento 14 luglio 1990 emanato dal Ministro per il commercio estero, di concerto con il Ministro delle finanze. Tale disciplina normativa non ha in alcun modo modificato le previsioni sulle autorizzazioni all'esportazione gia' previgenti: l'art. 5, seconda parte, del regolamento rinvia, anzi, espressamente alle "vigenti norme" per l'applicazione di visti e controlli di pubbliche amministrazioni, in ordine alle rispettive finalita'. Il decreto 30 ottobre 1990, indicando l'elenco delle merci che possono avere deroghe o limitazioni specifiche per l'importazione e l'esportazione, non poteva quindi inserire previsioni in grado di mutare l'assetto delle competenze definite dal legislatore, in aderenza alla ripartizione delle attribuzioni fissate nell'art. 117 della Costituzione e pienamente confermate dallo stesso regolamento di cui costituisce diretta applicazione. 8. - Da quanto sopra esposto risulta evidente che la previsione di cui al decreto 30 ottobre 1990 del Ministro per il commercio estero, allegato 3, ex cap. 97 - che afferma la necessita', per le esportazioni di codici, manoscritti, stampe, libri e incisioni, del nulla osta rilasciato esclusivamente dagli uffici esportazione degli oggetti di antichita' ed arte dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali aventi sede presso alcune soprintendenze - configuri una lesione di competenze costituzionalmente garantite alla regione Toscana dalle norme sopra citate.