Ricorso   della   regione   Toscana,  in  persona  del  presidente
 pro-tempore,  a  cio'  autorizzato  con  deliberazione  della  giunta
 regionale  n.  11183  del 17 dicembre 1990 rappresentato e difeso nel
 presente giudizio dagli avv.ti  prof.  Paolo  Barile,  prof.  Stefano
 Grassi  e prof. Carlo Mezzanotte, ed elettivamente domiciliato presso
 lo studio di quest'ultimo in Roma, via delle Tre Madonne, 16, come da
 mandato  in  calce al presente atto, per conflitto di attribuzione in
 relazione al decreto del Ministro per il commercio  con  l'estero  30
 ottobre  1990,  pubblicato  in  supplemento  ordinario  alla Gazzetta
 Ufficiale, serie  generale,  n.  258  del  5  novembre  1990,  ed  in
 particolare in relazione all'allegato 3 ex cap. 97, oggetti d'arte di
 tale decreto.
                           PREMESSE DI FATTO
    1. - Con decreto 14 luglio 1990, n. 313 (pubblicato nella Gazzetta
 Ufficiale 5 novemre 1990 - serie generale n. 258) il  Ministro  delle
 finanze,   ha  approvato  il  regolamento  concernente  i  regimi  di
 importazione e di esportazione delle merci, riordinando in  un  unico
 testo  le  modalita'  da  seguire nelle operazioni di importazione ed
 esportazione.
    All'art.   1,   punto   1,   del  regolamento  si  stabilisce  che
 l'importazione  e  l'esportazione  delle  merci  sono  libere,  salvo
 deroghe e limitazioni specificamente disposte in relazione ad impegni
 internazionali e comunitari per esigenze di interesse nazionale,  con
 provvedimenti  del  Minsitro  del commercio con l'estero, di concerto
 con  il  Ministro  delle  finanze.  Si  prevede  inoltre   che   tali
 provvedimenti   siano   pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica italiana.
    In  particolare, all'art. 5 del regolamento citato, si precisa che
 le esportazioni sono "soggette  all'osservanza  delle  vigenti  norme
 concernenti  i  visti,  le certificazioni ed i controlli di pubbliche
 amministrazioni o di determinati  enti,  in  ordine  alle  rispettive
 finalita' istituzionali".
   Con  decreto 30 ottobre 1990 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5
 novembre 1990, suppl. ord. n. 258 norme  generali)  il  Ministro  del
 commercio con l'estero, di concerto con il Ministro delle finanze, ha
 determinato l'elenco delle merci  sottoposte  ad  autorizzazione  per
 l'esportazione  e per il transito. Piu' precisamente l'allegato 3 del
 decreto citato determina l'elenco delle merci la cui esportazione  e'
 subordinata  all'osservanza  delle formalita' specificate per ciascun
 prodotto.
    2.  -  Tra le alte merci incluse nell'allegato 3 sono elencati gli
 oggetti d'arte (numero di codice  della  nomenclatura  combinata:  ex
 cap.  97).  In  corrispondenza di tale categoria di merci, si precisa
 che "l'esportazione definitiva o temporanea degli oggetti che abbiano
 interesse  storico,  archeologico,  paleontologico  o  artistico, ivi
 compresi i codici, i manoscritti, le stampe, i libri, le incisioni  e
 le cose di interesse numismatico e' vincolata alla presentazione, tra
 l'altro, di una licenza o di un  nulla-osta,  al  cui  rilascio  sono
 autorizzati  esclusivamente  gli uffici di esportazione degli oggetti
 di antichita' ed arte dipendenti dal Ministero per i  beni  culturali
 ed ambientali aventi sede presso alcune sopraintendenze".
    Questa  previsione,  per la parte in cui prevede la necessita' che
 il nulla-osta, per i codici, i manoscritti, le stampe,  i  libri,  le
 incisioni, sia rilasciato esclusivamente dagli uffici di esportazione
 degli oggetti di antichita' ed arte dipendenti dal  Ministero  per  i
 beni  culturali  ed  ambientali,  si pone in diretto contrasto con la
 previsione di cui all'art. 9 del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3,  dove,
 alla  lett.  f), si delega alle regioni di diritto comune l'esercizio
 delle funzioni di ufficio per le esportazioni ai termini della  legge
 n. 1089 del 1› giugno 1939.
    Il  decreto  ministeriale  30  ottobre 1990 configura sotto questo
 profilo una violazione di  competenze,  della  regione  Toscana,  che
 risultano  costituzionalmente  tutelate  e  che  vengono fatte valere
 mediante il presente ricorso per  conflitto  di  attribuzione  per  i
 seguenti motivi di
                             D I R I T T O
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 117 della Costituzione e
 dell'art. 118 della Costituzione, in relazione all'art. 9, lett.  f),
 del  d.P.R.  14  gennaio  1972,  n. 3; nonche' agli artt. 47 e 48 del
 d.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977.
    3.   -   Il   presente   ricorso  si  riferisce  alla  titolarita'
 nell'esercizio delle funzioni di ufficio per l'esportazione ai  sensi
 della  legge  1›  giugno  1939,  n.  1089, di manoscritti, autografi,
 carteggi, documenti notevoli, incunaboli,  nonche'  libri,  stampe  e
 incisioni aventi rarita' e pregio.
    Tali  funzioni  sono state delegate alle regioni di diritto comune
 dall'art. 9, lett. f), del d.P.R. n. 3 del 14 gennaio 1972.
    La  delega  di cui alla norma ora citata si ricollega direttamente
 al trasferimento delle funzioni amministrative degli organi  centrali
 e  periferici dello Stato in materia di musei e biblioteche, disposto
 dall'art. 7 dello stesso d.P.R. n. 3/1972. Piu' precisamente l'art. 7
 cit.  trasferiva  -  fra  l'altro - alle regioni di diritto comune le
 funzioni  concernenti:  "  b)  la  manutenzione,   l'integrita',   la
 sicurezza  e  il  godimento  publico  delle cose raccolte nei musei e
 nelle  biblioteche  di  enti  locali  o  di  interesse  locale".   In
 connessione con tale trasferimento di funzioni, l'art. 8 dello stesso
 d.P.R. n. 3/1972 trasferiva "le soprintendenze ai beni librari"  alle
 regioni  di  diritto  comune  nel  cui  territorio  avevano  sede. Le
 funzioni che restavano di competenza dello Stato, e  che  gia'  erano
 state esercitate dagli uffici, cosi' trasferiti, delle soprintendenze
 ai beni librari,  venivano  delegate  alle  regioni,  come  precisato
 dall'art. 9 dello stesso decreto delegato n. 3/1972.
    4.  -  La regione Toscana rivendica, in relazione al deceto che ha
 dato origine al presente conflitto,  la  titolarita'  delle  funzioni
 amministrative  delegate dallo Stato, ai sensi dell'art. 118, secondo
 comma, della Costituzione, con la citata  disciplina  del  d.P.R.  n.
 3/1972.
    Il  conflitto  e',  soto  questo  profilo,  ammissibile  - come e'
 possibile sostenere sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte
 (v.  sentt. n. 559/1988, nonche', a contrario, n. 359/1985 e n. 152 e
 n. 153 del 1986) - in quanto la delega di cui all'art.  9,  lett.  f)
 del  d.P.R.  n.  3/1972  e'  sicuramente  da ritenere: a) una "delega
 devolutiva o traslativa"; b) una delega "necessaria"  per  consentire
 l'integrazione  e  l'esercizio  "organico" delle competenze "proprie"
 delle regioni di diritto comune.
    5  sub. a). - Non si puo', infatti, mettere in dubbio che la norma
 di cui all'art. 9, lett. f), del d.P.R. n.  3/1972  abbia  attribuito
 alle  regioni  di  diritto comune la titolarita' piena, in materia di
 musei  e  biblioteche,  di  tutte  le  funzioni  che  gia'  erano  di
 competenza  dello  Stato  ai  sensi  della  legge n. 1039/1989. Si e'
 verificata in altri termini un'assegnazione temporanea (ma  completa)
 di  funzioni  che  vengono  in via esclusiva esercitate dalle regioni
 delegate, rimanendo allo Stato delegante solo i poteri di indirizzo e
 quelli eventuali di controllo mediante sostituzione. La previsione di
 cui all'art. 9, lett. f), del d.P.R.  n.  3/1972  integra,  in  altri
 termini,  le previsioni costituzionali che attribuiscono alle regioni
 la competenza  in  materia  di  "musei  e  biblioteche",  confermando
 l'ampia interpretazione che di tale materia venne data, sin dal 1972,
 in sede di primo trasferimento delle funzioni. Nello stesso senso  si
 possono  citare anche le successive norme del decreto delegato n. 616
 del 22 luglio 1977 (artt. 47 e 48), nelle quali e'  stata  confermata
 la lettura estensiva delle competenze regionali in materia. E' quindi
 certo  che  all'accrescimentodelle  competenze  regionali  ai   sensi
 dell'art.   9   cit.,  corrisponde  una  puntuale  diminuzione  delle
 competenze statali, che non puo' essere vanificata dal decreto che ha
 dato origine al presente conflitto.
    6  sub  b).  - Ma ancor piu' decisiva appare la circostanza che le
 funzioni amministrative delegate ai sensi dell'art. 9, del d.P.R.  n.
 3/1972  corrispondono  esattamente  alle  funzioni  gia' svolte dalle
 soprintendenze librarie ai sensi del r.d.-l. 2 ottobre 1919, n. 2074,
 riferite  alla  tutela  del  materiale  librario  raro  e  di  pregio
 posseduto da enti e da privati. Tali funzioni, pur essendo "residuate
 alla  competenza  statale",  non  potevano  non  essere delegate alle
 regioni proprio ed in quanto funzioni fino ad allora esercitate dalle
 soprintendenze  e cioe' dagli uffici che - ai sensi dell'art. 8 dello
 stesso d.P.R. n. 3/1972 - erano stati integralmente  trasferiti  alle
 regioni.  La  delega  dell'art.  9  cit.  ha quindi il duplice scopo,
 proprio della delega traslativa "necessaria", e cioe' quello di:
       a1)  assicurare,  con un modello organizzativo piu' flessibile,
 una maggiore uniformita' nell'esercizio delle  competenze  statali  e
 regionali nelle materie di cui all'art. 117 della Costituzione;
       b1)   configurare   uno   strumento   di  ricomposizione  delle
 competenze in capo alle regioni, per garantire  l'esercizio  organico
 delle funzioni trasferite.
    Questa   importazione   della   delega  e  la  sua  finalizzazione
 all'esercizio organico delle competenze proprie  della  regione  sono
 confermate dalla evoluzione legislativa e dalla prassi amministrativa
 che si e' consolidata a partire dal 1972. In primo luogo, gli  stessi
 artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 616/1977 hanno confermato la tendenza del
 legislatore a spostare la tutela dei beni culturali dal bene,  e  dal
 complesso  de  beni, all'attivita', sottolinenado cosi' la necessita'
 di uno svolgimento organico delle funzioni amministrative in materia.
 In  secondo luogo, la stessa regione Toscana ha ampiamente esercitato
 i suoi poteri legislativi ed amministrativi  in  materia,  anche  con
 particolare    riferimento    alle    autorizzazioni   e   nulla-osta
 all'esportazione ai sensi delle norme di cui alla lege  n.  1089/1939
 (cfr.  legge  reg.  n.  61 del 31 maggio 1975; legge reg. n. 33 del 3
 luglio 1976; legge reg. n. 89 del 4 dicembre 1980). In  terzo  luogo,
 nessuna    norma    successiva   ha   modificato,   nella   sostanza,
 l'attribuzione di competenze di cui all'art. 9, lett. f), del  d.P.R.
 n.  3/1972,  ne' ha modificato la prassi legislativa e amministrativa
 regionale.
    7. - Queste ultime considerazioni valgono anche per il regolamento
 14 luglio 1990 emanato dal  Ministro  per  il  commercio  estero,  di
 concerto con il Ministro delle finanze. Tale disciplina normativa non
 ha in  alcun  modo  modificato  le  previsioni  sulle  autorizzazioni
 all'esportazione  gia'  previgenti:  l'art.  5,  seconda  parte,  del
 regolamento rinvia, anzi,  espressamente  alle  "vigenti  norme"  per
 l'applicazione  di visti e controlli di pubbliche amministrazioni, in
 ordine alle rispettive finalita'.
    Il  decreto  30  ottobre  1990, indicando l'elenco delle merci che
 possono avere deroghe o limitazioni specifiche per  l'importazione  e
 l'esportazione,  non  poteva  quindi  inserire previsioni in grado di
 mutare  l'assetto  delle  competenze  definite  dal  legislatore,  in
 aderenza  alla  ripartizione delle attribuzioni fissate nell'art. 117
 della Costituzione e pienamente confermate dallo  stesso  regolamento
 di cui costituisce diretta applicazione.
    8. - Da quanto sopra esposto risulta evidente che la previsione di
 cui al decreto 30 ottobre 1990 del Ministro per il commercio  estero,
 allegato  3,  ex  cap.  97  -  che  afferma  la  necessita',  per  le
 esportazioni di codici, manoscritti, stampe, libri e  incisioni,  del
 nulla  osta rilasciato esclusivamente dagli uffici esportazione degli
 oggetti di antichita' ed arte dipendenti dal  Ministero  per  i  beni
 culturali  e  ambientali  aventi  sede presso alcune soprintendenze -
 configuri una lesione di competenze costituzionalmente garantite alla
 regione Toscana dalle norme sopra citate.