ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 29 luglio 1980, n. 385 (Norme provvisorie sulla indennita' di espropriazione di aree edificabili nonche' modificazioni di termini previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457 e 15 febbraio 1980, n. 25), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1981 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra Fossati Mansueta Emma e il Comune di Cairo Montenotte, iscritta al n. 636 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1990; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore; Ritenuto che con ordinanza 23 aprile 1981 la Corte d'appello di Genova ha sospeso un giudizio dinanzi a se' pendente, in attesa che fosse decisa dalla Corte costituzionale una questione di legittimita' costituzionale sollevata con altra ordinanza, emessa il 3 novembre 1980; che in data 31 agosto 1990 la Corte d'appello di Genova ha trasmesso a questa Corte l'ordinanza 23 aprile 1981 e gli atti del relativo processo; che quest'ultima ordinanza e' stata notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; Considerato che detta ordinanza, avendo per suo esclusivo contenuto la sospensione del giudizio, esplica i suoi effetti soltanto nell'ambito del giudizio stesso; che essa, priva dei requisiti previsti dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e' inidonea a promuovere il giudizio incidentale di costituzionalita', cosicche' si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice che li ha trasmessi; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.