ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge
 29 luglio  1980,  n.  385  (Norme  provvisorie  sulla  indennita'  di
 espropriazione  di  aree edificabili nonche' modificazioni di termini
 previsti dalle leggi 28 gennaio 1977, n. 10, 5 agosto 1978, n. 457  e
 15  febbraio 1980, n. 25), promosso con ordinanza emessa il 23 aprile
 1981 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente
 tra  Fossati  Mansueta Emma e il Comune di Cairo Montenotte, iscritta
 al n. 636 del registro ordinanze 1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  41, prima serie speciale, dell'anno
 1990;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore;
    Ritenuto  che  con  ordinanza 23 aprile 1981 la Corte d'appello di
 Genova ha sospeso un giudizio dinanzi a se' pendente, in  attesa  che
 fosse decisa dalla Corte costituzionale una questione di legittimita'
 costituzionale sollevata con altra ordinanza, emessa  il  3  novembre
 1980;
      che  in  data  31  agosto  1990  la Corte d'appello di Genova ha
 trasmesso a questa Corte l'ordinanza 23 aprile 1981 e  gli  atti  del
 relativo processo;
      che quest'ultima ordinanza e' stata notificata al Presidente del
 Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti  delle  due  Camere
 del   Parlamento   e   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica;
    Considerato   che   detta  ordinanza,  avendo  per  suo  esclusivo
 contenuto  la  sospensione  del  giudizio,  esplica  i  suoi  effetti
 soltanto nell'ambito del giudizio stesso;
      che  essa, priva dei requisiti previsti dall'art. 23 della legge
 11  marzo  1953,  n.  87,  e'  inidonea  a  promuovere  il   giudizio
 incidentale  di  costituzionalita',  cosicche' si rende necessaria la
 restituzione degli atti al giudice che li ha trasmessi;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.