Ricorso della regione autonoma della Sardegna, in persona del presidente della giunta regionale on. Mario Floris, giusta deliberazione della giunta regionale del 21 dicembre 1990, rappresentata e difesa, in virtu' di procura a margine del presente atto dall'avv. prof. Sergio Panunzio, e presso di esso elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica, per il regolamento di competenza in relazione al decreto del Ministro del commercio con l'estero 30 ottobre 1990, recante l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990. F A T T O 1. - La regione autonoma della Sardegna e' titolare di attribuzioni primarie, legislative ed amministrative, in materia di biblioteche e musei di enti locali, ai sensi degli artt. 3, lett. q), e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (statuto speciale per la Sardegna). La regione e' inoltre titolare di competenze legislative ed amministrative di integrazione ed attuazione in materia di antichita' e belle arti, ai sensi dell'art. 5, lett. c), dello statuto. Le suddette attribuzioni sono nella piena disponibilita' della regione Sardegna, anche a seguito della emanazione delle norme di attuazione dello statuto di cui al d.P.R. 24 novembre 1965, n. 1532, con il quale sono state trasferite alla regione ricorrente le funzioni amministrative gia' esercitate dal Ministero della pubblica istruzione nei confronti delle biblioteche e dei musei di enti locali nella regione Sardegna. Le norme di attuazione ora citate, tuttavia, facevano salve le attribuzioni amministrative statali "in ordine alla tutela delle cose di interesse storico ed artistico". 2. - Successivamente, con d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, recante "Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna", allo scopo di consentire alla regione ricorrente un esercizio organico delle proprie competenze in materia di biblioteche e musei di enti locali, e' stato delegato alla regione stessa l'esercizio di quelle funzioni amministrative - gia' esercitate, all'atto del ricordato trasferimento, dalla soprintendenza ai beni librari per la Sardegna (ufficio, quest'ultimo, trasferito alla regione con il d.P.R. n. 1532/1965, art. 2) - che residuavano ancora alla competenza statale. In particolare, l'art. 12 del d.P.R. n. 480/1975 stabilisce che sono delegate alla regione le competenze relative alla "conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle stampe ed incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati (lett. a)"; la regione dovra' pure provvedere alla compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo dei beni librari ora richiamati, nonche' esercitare le altre competenze previste dalla legge 1 giugno 1939, n. 1089 e dalla successiva legislazione statale, come stabilito dalle lettere da b) ad l) del cit. art. 12 del d.P.R. n. 480/1975. Fra tali competenze e' esplicitamente ricompresa (lett. f) art. 12) quella di "esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1 giugno 1939, n. 1089". In definitiva, con l'art. 12 del d.P.R. n. 480/1975 sono state delegate alla regione autonoma della Sardegna il complesso delle competenze statali in ordine alla tutela, nel territorio sardo, dei beni librari di interesse storico ed artistico. 3. - Neppure e' mancato, da parte della Regione ricorrente, l'esercizio concreto delle proprie competenze nella materia in oggetto: fin dal 1958 (legge 7 febbraio 1958, n. 1) la regione Sardegna aveva infatti stabilito (art. 4 della legge n. 1/1958) che "ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato. . . la regione vigila, a mezzo dell'assessorato alla pubblica istruzione, sul patrimonio storico, artistico. . . della Sardegna", compreso dunque quello librario. Il successivo d.P.G. 22 ottobre 1986, n. 119, recante "Norme per l'esecuzione della l.r. 17 agosto 1978, n. 51, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'istituzione dei servizi e dei settori della presidenza della giunta e degli assessorati, nonche' il funzionamento degli organi collegiali", ha poi individuato nel "settore dei beni librari e delle biblioteche degli enti locali", ricompreso nel "servizio dei beni culturali e problemi culturali, dell'informazione, dello spettacolo e dello sport", dipendente dall'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport (art. 13, secondo comma), l'ufficio competente, nell'ambito dell'amministrazione regionale, ad esercitare le competenze in contestazione. 4. - Cio' premesso, sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 1990 e' stato pubblicato il testo del decreto del Ministro del commercio con l'estero 30 ottobre 1990, adottato di concerto con il Ministro delle finanze, recante "elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'esportazione e per il transito". Il decreto in questione stabilisce, fra l'altro, che "l'esportazione definitiva o temporanea, degli oggetti che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico, ivi compresi i codici, i manoscritti, gli incunaboli, le stampe, i libri, le incisioni. . . e' vincolata alla presentazione, tra l'altro, di una 'licenza' o di un 'nulla osta' al cui rilascio sono autorizzati esclusivamente gli 'uffici di esportazione degli oggetti d'antichita' e d'arte' dipendenti dal Ministero per i beni culturali e ambientali, aventi sede presso alcune sopraintendenze". Tale decreto, ove ritenuto applicabile anche nei confronti della regione autonoma della Sardegna, e per la parte ora richiamata, e' gravemente lesivo delle attribuzioni costituzionali della regione medesima che, pertanto, lo impugna per i seguenti motivi di D I R I T T O Violazione delle attribuzioni regionali di cui agli artt. 3, lett. q), 5, lett. c) e 6 dello statuto speciale per la Sardegna e relative norme di attuazione (spec. d.P.R. 22 maggio 1975, n. 480, art. 12); nonche', per quanto di ragione, dell'art. 56, primo comma, dello statuto. 1. - E' opportuno rilevare subito, ed in via preliminare, che l'ammissibilita' del presente conflitto e' sicuramente fondata sulla piu' recente evoluzione della giurisprudenza costituzionale. A partire dalla sentenza n. 559/1988, e con successive pronunce (sentenze nn. 1034 e 1112 del 1988, 165/1989 e 314/1990) e' stata invero costantemente ritenuta, da codesta ecc.ma Corte, l'ammissibilita' di conflitti di attribuzione che attengano a materie (non trasferite ma) delegate alle regioni, purche' la delega delle funzioni amministrative sia: a) devolutiva o traslativa, sicche' la titolarita' delle funzioni che ne costituiscono l'oggetto sia sottratta alla sfera statale per essere nel contempo ricompresa in quella regionale; b) necessaria, nel senso che le funzioni delegate debbono costituire "un'integrazione necessaria delle competenze 'proprie', di modo che la lesione delle prime comporti anche una menomazione delle seconde" (sentenza n. 559/1988, punto 2.3 della motivazione). 2. - Ebbene, le caratteristiche della delega operata con il citato art. 12 del d.P.R. n. 480/1975 rispondono in pieno ai requisiti ora indicati. Con essa, infatti, come gia' riferito in narrativa, allo scopo di consentire alla regione autonoma della Sardegna un esercizio organico delle proprie attribuzioni, legislative ed amministrative, in materia di biblioteche e musei di enti locali (attribuzioni, e' bene ricordarlo, che costituiscono oggetto di una competenza primaria della regione ricorrente) e' stato devoluto alla regione stessa l'insieme delle funzioni amministrative che residuava allo stato della materia in oggetto e che veniva individuato, dall'art. 3 del d.P.R. n. 1532/1965 (con il quale si era provveduto a trasferire all'amministrazione regionale le funzioni amministrative esercitate dal Ministero della pubblica istruzione nei confronti delle biblioteche e dei musei degli enti locali, trasferendo nel contempo alla regione autonoma della Sardegna la soprintendenza ai beni librari competente per la regione), nella "tutela delle cose di interesse storico ed artistico". 3. - La disciplina posta dall'art. 12 del d.P.R. n. 480/1975 si salda dunque a quella previgente del d.P.R. n. 1532/1965: al trasferimento delle funzioni amministrative proprie della regione ricorrente, operato con quest'ultimo decreto, si collega strettamente, con un vincolo reso necessario per l'organico esercizio delle competenze regionali, la delega contenuta nel decreto presidenziale del 1975, che devolve in via integrale alla regione autonoma della Sardegna le residue competenze statali nella materia. Fra tali competenze, l'art. 12, lett. f), del d.P.R. n. 480/1975 ricomprende espressamente quelle relative all'esportazione di beni librari (esportazione regolata dagli artt. 35 e 42 della legge n. 1089/1939, sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico), precisando che "le funzioni di ufficio per l'esportazione" di tali beni sono delegate alla regione ricorrente. 4. - In definitiva, non si puo' dubitare che fra le "funzioni di ufficio per l'esportazione" delegate alla regione Sardegna debba annoverarsi anche quella relativa al rilascio di una licenza per l'esportazione dei beni librari di interesse artistico e storico, gia' previste dal primo comma dell'art. 36 della legge n. 1089/1939. Funzione che e' palesemente da ricomprendere fra quelle delegate alla regione autonoma della Sardegna, secondo il testuale disposto della lett. f) dell'art. 12 del d.P.R. n. 480/1975, che in via espressa richiama la suddetta legge n. 1089/1939. Come gia' ricordato in narrativa, inoltre, la regione ricorrente aveva gia' dal 1958 (l.r. 7 febbraio 1958, n. 1) inteso esercitare concretamente le proprie competenze nella materia in oggetto, stabilendo (art. 4) che "ad integrazione della tutela esercitata dallo Stato a norma dell'art. 9 della Costituzione della Repubblica e delle vigenti leggi in materia di antichita' e belle arti, la regione vigila, a mezzo dell'assessorato alla pubblica istruzione, sul patrimonio storico, artistico... della Sardegna". Palesemente illegittimo si manifesta dunque, se inteso a produrre effetti anche nei confronti della regione ricorrente, il decreto 30 ottobre 1990 del Ministro del commercio con l'estero, adottato di concerto con il Ministro delle finanze, con il quale si pretende, fra l'altro, di assoggettare l'esportazione "definitiva o temporanea" di beni librari di interesse storico o artistico al rilascio di una licenza che "esclusivamente gli 'uffici di esportazione degli oggetti d'antichita' e d'arte' dipendenti dal Ministero per i beni culturali ed ambientali" sarebbero competenti a rilasciare. E' evidente infatti che spetta invece ai competenti uffici regionali, nel territorio sardo, esercitare tale competenza, e che non potrebbe in alcun modo riconoscersi, senza nel contempo vulnerare le attribuzioni costituzionalmente tutelate della regione ricorrente, la legittimita' di un intervento statale come quello in questione che, per mezzo di un semplice decreto ministeriale, pretende di sottrarre alla regione autonoma della Sardegna competenze che sono state delegate a quest'ultima con un decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale (adottato secondo la speciale procedura dell'art. 56, primo comma, dello statuto sardo). Competenze che le sono state delegate proprio allo scopo di consentire alla regione medesima un esercizio organico delle funzioni indicate dalla lett. q) dell'art. 3 e dalla lett. c) dell'art. 5 dello statuto.