IL PRETORE
    Visti  gli  atti  del  procedimento  penale nei confronti di Lerda
 Livio e Bonino Elio e le risultanze dibattimentali;
    Viste le conclusioni delle parti, rileva quanto segue:
    Il  procedimento  vede  imputati  i  soprascritti per avere, quali
 titolari di  insediamento  produttivo  (allevamento  suinicolo  privo
 della  richiesta  connessione  funzionale  tra allevamento e terreno,
 cfr. delibera 8 maggio 1980 del  comitato  interministeriale  per  la
 tutela  delle  acque  dall'inquinamento, in Gazzetta Ufficiale n. 130
 del 14 maggio 1980), scaricato sul suolo  a  fini  fertirrigativi  il
 liquame   (deiezioni  animali)  proveniente  dall'allevamento,  senza
 previa richiesta di autorizzazione, come previsto dall'art. 21  della
 legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche.
    Ha  rilevato  la  difesa  che, ai sensi dell'art. 21, terzo comma,
 della legge 26 marzo 1990, n. 13, della regione Piemonte, tale  fatto
 non   costituisce  reato  poiche',  secondo  tale  disposizione:  "Lo
 spandimento su terreno a fini agricoli delle  deiezioni  animali  non
 rientra  nell'ambito  di  applicazione della legge 10 maggio 1976, n.
 319, e successive modifiche ed integrazioni ne' della legge regionale
 22  giugno 1979, n. 31, ne' del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, ne'
 della presente legge".
    Ritiene  questo  pretore  che la citata normativa regionale, cosi'
 statuendo, abbia rimosso una fattispecie prenale pevista  e  regolata
 dalla legge statale n. 319/1976: e cio' in contrasto con gli artt. 25
 e 117 della Costituzione.
    La  legge  statale  10  maggio  1976,  n. 319, e succ. mod., nella
 disciplina degli scarichi sul suolo (cfr.  art.  1,  lett.  a)  della
 legge  cit.), ricomprende lo "smaltimento dei liquami sul suolo anche
 adibito ad usi agricoli, purche'  le  immissioni  siano  direttamente
 utili  alla  produzione..."  (cfr art. 2, lett. e), n. 2, della legge
 cit.), attribuendo allo Stato, la  competenza  a  regolamentare  tale
 attivita'  con  norme tecniche generali (cfr. art. 2, lett. e), n. 2,
 della legge cit.), e, alle regioni, ad emanare la relativa  normativa
 integrativa e di attuazione, "e in particolare la delimitazione delle
 zone ove e' ammesso lo  smaltimento  dei  liquami  sul  suolo  e  nel
 sottosuolo.
    Per  quanto concerne in particolare gli scarichi sul suolo adibiti
 ad usi agricoli,  essi  potranno  in  ogni  caso  essere  previsti  e
 regolamentati  soltanto quando le immissioni siano direttamente utili
 alla produzione agricola..." (cfr.  art.  4,  lett.  e)  della  legge
 cit.).
    La  normativa  tecnica  statale  di cui all'art. 2, lett. e) n. 2,
 della citata, e'  contenuta  nella  deliberazione  4  febbraio  1977,
 allegato  5  (in  Suppl. ord. Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1977, n.
 48) del Comitato interministeriale previsto dall'art. 3  della  legge
 n. 319/1976 cit.
    Dall'esame  generale  di  tale  allegato e da quello specifico del
 punto 2.3.2. - Scarichi da allevamenti zootecnici, appare vidente  la
 assoluta  identita'  o  comunque  la  ricomprensione  delle deiezioni
 animali nei liquami zootecnici di cui tratta tale normativa  tecnica:
 "Nel  caso  di smaltimento di liquami zootecnici sui suoli adibiti ad
 uso agricolo si deve tener conto della normale pratica agronomica che
 utilizza  il  suolo  agricolo  quale  recapito  ottimale anche per la
 utilizzazione di tali liquami.
    In  relazione  a  cio'  la  quantita'  di  liquami ammissibili per
 l'utilizzazione agronomica e' quella corrispondente ad un carico  non
 superiore  a  40  q/Ha  di  peso  vivo di bestiame da allevamento..."
 (2.3.2. alleg. 5 delib. cit.).
    Si  evince  inoltre  dalla  legge  n.  319/1976  e dalla normativa
 tecnica citata, che le espressioni scarico e smaltimento  sono  state
 impiegate  in  modo  indifferenziato, esprimendo il medesimo concetto
 (cfr. art. 12 della legge n. 319/1976 e succ. mod., ove, nel regolare
 gli  "scarichi"  dei nuovi insediamenti produttivi, si dice, al n. 3,
 che "possono avere recapito sul suolo... sino alla  emanazione  della
 normativa  specifica  da parte delle autorita' statali e regionali ai
 sensi del punto 2, voce e) dell'art. 2 e della voce e)  dell'art.  4,
 cui  si  dovranno adeguare", cioe' appunto alla normativa riguardante
 lo "smaltimento" dei liquami; art. 4 della legge cit.,  primo  comma,
 voce  e)  e secondo comma, ove, attribuendo alle regioni la normativa
 integrativa e di attuazione dello "smaltimento dei liquami sul suolo"
 si ribadisce che "... per quanto concerne in particolare gli scarichi
 sul suolo adibito ad  usi  agricoli...;  quanto  poi  alla  normativa
 tecnica  si  cfr.  delib.  4  febbraio  1977,  alleg.  5,  punto  1 -
 generalita'"...la presente normativa, relativa allo  smaltimento  dei
 liquami  sul  suolo... riguarda gli sarichi degli insediamenti...; al
 punto 2,  titolato  "Scarichi  sul  suolo":  "...Lo  smaltimento  dei
 liquami  sul suolo e' ammesso..."; al punto 2.3.2. titolato "Scarichi
 da allevamenti zootecnici", ove si dice "Nel caso di smaltimento  dei
 liquami zootecnici sui suoli...).
    Ne'  e'  dubbio  che  le  deiezioni  animali,  da  identificarsi o
 comunque ricomprendersi nei liquami, come sopra scritto,  secondo  il
 dettato  normativo  statale,  costituiscano  rifiuti (cfr. art. 2 del
 d.P.R. 10 settembre 1982,  n.  915  "qualsiasi  sostanza  ad  oggetto
 derivante  da  attivita'  umane  o  da  cicli naturali, abbandonato o
 destinato all'abbandono".
    Puo'  quindi  ritenersi  che la nozione di smaltimento sul suolo a
 fini  agricoli  di  deiezioni  animali  provenienti  da   allevamento
 zootecnico-insediamento  produttivo,  si  identifica  e  comunque  e'
 ricompresa, secondo la legge n. 319/1976 cit., in quella di  scarico,
 (inteso   come   sversamento   di   rifiuti  liquidi  o  idrosolubili
 provenienti da insediamento civile o produttivo) sul  suolo.  E  come
 tale  trova  disciplina,  con  sanzioni  anche penali, nella legge n.
 319/1976 e succ. mod. (cfr. anche art. 2, sesto comma del  d.P.R.  10
 settembre 1982, n. 915).
    Ora, la regione Piemonte, dopo avere, in un primo tempo, con legge
 regionale 22 giugno 1979, n. 31, emanato la normativa  integrativa  e
 di  attuazione  di  cui  all'art.  2, punto e), n. 2, e 3 della legge
 statale  n.  319/1976,  sostanzialmene  nell'ordine  di  idee   sopra
 considerato,  si'  che,  nell'art.  13, al primo comma, si diceva "Le
 deiezioni provenienti da allevamenti zootecnici sono considerate  nel
 loro  complesso  liquami...";  ha,  con l'art. 21, quarto comma della
 legge 26 marzo 1990, n. 13, abrogato  tale  comma,  e,  definite,  al
 primo  comma, le deiezioni animali derivanti da insediamenti civili o
 produttivi  dediti  ad  allevamento  zootecnico  come  "sole  materie
 fecali",  ne ha distinto la disciplina rispetto a quella generale dei
 liquami, disponendo  che  soltanto  lo  "scarico  puntuale"  di  tali
 deiezioni  (cioe'  quello  effettuato  in qualunque ricettore al solo
 fine dell'allontanamento dei reflui dall'insediamento, v. art. 1,  n.
 4  della  legge  26 marzo 1990, n. 13) rientri nella disciplina della
 legge statale n.  319/1976  e  in  quelle  regionali  nn.  31/1979  e
 13/1990.
    Non rientra invece nell'ambito di dette leggi, ne' della normativa
 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, secondo il 3›  comma  dell'art.
 21  della legge n. 13/1990, lo spandimento su terreno a fini agricoli
 delle deiezioni animali.
    Viene  cosi'  sottratta  con  legge  regionale, ai controlli, alla
 regolamentazione e alle sanzioni penali previste dalla legge  statale
 n.  319/1976  un'attivita'  ivi  invece  espressamente  ricompresa in
 quanto pericolosa per le  falde  idriche  se  non  svolta  secondo  i
 dettami della normativa tecnica sopra ricordata.
    In  tal  modo  la regione Piemonte, cui spettava esclusivamente di
 emanare  la  normativa  integrativa  e  di  attuazione  delle   norme
 "tecniche"  generali  emanate  dal  Comitato  interministeriale,  per
 assicurare, che lo spandimento dei liquami avvenisse in siti idonei e
 fosse direttamente utile alla produzione agricola (cfr. art. 4, lett.
 e), della legge n. 319/1976  cit.),  ha  sottratto  la  materia  alla
 disciplina   della   legge   statale,  che  invece  la  ricomprendeva
 espressamente  e  la  regolava,   oltre   che   tecnicamente,   anche
 penalmente.
    In tal senso l'art. 21, terzo comma, della legge 26 marzo 1990, n.
 13, della regione Piemonte appare in contrasto con gli artt. 25 e 117
 della  Costituzione,  in  quanto  ha  privato  di  sanzione penale la
 fattispecie, oggetto del presente  processo  (cfr.  art.  2,  secondo
 comma,  del  c.p.),  dello svolgimento sul suolo, a fini agricoli, di
 deiezioni animali provenienti da allevamento  zootecnico-insediamento
 produttivo,  senza  previa  richiesta  di  autorizzazione, rientrante
 nella previsione dell'art. 21, primo comma, della  legge  statale  10
 maggio  1976,  n. 319, e succ. mod. Ed e' insegnamento ribadito della
 Corte costituzionale (v. da ultimo sentenza n. 309 del  14-22  giugno
 1990)  quello  secondo "... La fonte del potere punitivo risiede solo
 nella legislazione statale e  le  regioni  non  hanno  il  potere  di
 comminare,  rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in
 una data materia; non possono cioe' interferire negativamente con  il
 sistema  penale  statale  considerando penalmente lecita un'attivita'
 che, invece, e' penalmente sanzionata nell'ordinamento nazionale".