IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza. F A T T O Con delibera n. 40 del 14 febbraio 1990 il consiglio comunale di Sestri Levante dichiarava la decadenza di Ravettino Franco dalla assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, di proprieta' dell'I.A.C.P., ubicato in Sestri Levante, via Antica Romana Orientale n. 35/1, per il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 46, secondo comma, lettere A) e B), della legge della regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6. Ravettino impugnava tale delibera ai sensi dell'art. 46, settimo comma, della legge regionale citata, con ricorso depositato il 18 aprile 1990, eccependo pregiudizialmente l'illegittimita' costituzionale di tale ultima norma per violazione dell'art. 108 della Costituzione. D I R I T T O L'eccezione di incostituzionalita' e' rilevante e non manifestamente infondata. L'art. 46 della legge della regione Liguria n. 6/1983, dopo avere previsto al secondo comma che il comune pronuncia la decadenza dell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica qualora, fra gli altri casi, l'assegnatario abbia ceduto l'alloggio (lett. A) ovvero non vi abiti stabilmente (lett. B), al successivo settimo comma prescrive che ai provvedimenti di decadenza si applicano gli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035; in particolare il terzultimo comma del citato art. 11 prevede la facolta' degli interessati di ricorrere al pretore del luogo di ubicazione dell'immobile contro i decreti di decadenza dall'assegnazione dei suddetti alloggi. Il d.P.R. n. 1035/1972 non considera pero' la cessione o l'abbandono dell'alloggio da parte del destinatario un'ipotesi di decadenza, disciplinata dall'art. 11, bensi' di revoca dell'assegnazione, istituto regolato dal successivo art. 17, il cui ultimo capoverso prevede l'applicabilita' a siffatti tipi di provvedimenti del dodicesimo comma dell'art. 11 (concernente la sua efficacia di titolo esecutivo), ma non anche dei tre successivi commi, il primo dei quali (il terzultimo) stabilisce, come gia' ricordato, la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria e la competenza del pretore in ordine ai relativi ricorsi. La giurisprudenza della Corte di cassazione, dopo varie incertezze, si e' orientata nel ritenere (sez. un. 9 febbraio 1987, n. 1350; sez. un. 19 aprile 1990, n. 3252) che il limitato e circoscritto richiamo al dodicesimo comma dell'art. 11, e non ai successivi capoversi, effettuato dall'art. 17 del d.P.R. n. 1035/1972 deve essere interpretato nel senso che le controversie relative alla impugnazione dei decreti di revoca di assegnazione degli alloggi non rientrano automaticamente nella competenza funzionale pretorile, ma devono essere attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria ovvero a quella amministrativa secondo i normali e classici criteri di ripartizione collegati alle posizioni soggettive (diritti o interessi legittimi) vantate dei privati rispetto al provvedimento impugnato. Peraltro in ordine alla qualificazione di dette posizioni soggettive e' da tempo esistente aperto contrasto, tuttora insanato, fra la giurisprudenza ordinaria e quella amministrativa che, ravvisando nella medesima ipotesi (e cioe' in presenza di provvedimenti di revoca di assegnazioni di alloggi disposti ex art. 17 del d.P.R. n. 1035/1972) la tutelabilita' rispettivamente di diritti o di interessi legittimi, affermano ciascuna la propria giurisdizione a decidere tale tipo di contoversia. Orbene, tornando all'esame della fattispecie costituente oggetto del presente procedimento (cessione o abbandono dell'immobile da parte dell'assegnatario), si osserva che la legge regionale qualifica ("decadenza" diversamente da quella statale ("revoca" il provvedimento di ritiro dell'atto di assegnazione emesso dalla pubblica amministrazione, e ne attribuisce espressamente alla competenza del pretore il relativo contenzioso (art. 46, settimo comma, della legge della regione Liguria n. 6/1983), nel silenzio della normativa dello Stato (art. 17 del d.P.R. n. 1035/1972), che evita di dettare specifiche disposizioni in tale materia, nella quale, si ribadisce, sussiste tuttora contrasto giurisprudenziale circa la ravvisabilita' della giurisdizione del giudice ordinario, ovvero di quello amministrativo. E' percio' evidente il sospetto di incostituzionalita' della norma regionale citata, che attribuisce all'autorita' giudiziaria ordinaria un tipo di controversia in ordine alla quale la giurisprudenza amministrativa rivendica la propria giurisdizione, interferendo pertanto nella materia giurisdizionale che l'art. 108 della Costituzione riserva alla legge dello Stato. Giova ricordare che in fattispecie consimile la Corte costituzionale, con sentenza 30 giugno 1988, n. 727, ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, della legge della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (norma di contenuto analogo a quello dell'art. 46, settimo comma, della legge della regione Liguria n. 6/1983), precisando che la violazione dell'art. 108 della Costituzione non e' esclusa dall'avere la legge regionale effettuato rinvio nella sua formulazione agli ultimi tre commi dell'art. 11 del d.P.R. n. 1035/1972, dal momento che anche la mera riproduzione di norme statali comporta un'indebita novazione della fonte. Appare evidente che la suesposta questione di costituzionalia' e' rilevante ai fini del presente procedimento, poiche' la sua risoluzione condiziona le giurisdizione di questo pretore, dal momento che la norma denunciata gli attribuisce in maniera vincolante la competenza in ordine a tale tipo di controversia, precludendogli di valutare, e quindi eventualmente di denegare la propria giurisdizione nella concreta fattispecie, alla stregua della vigente normativa dello Stato. Giova infine evidenziare, incidentalmente, anche se la questione non e' rilevante ai fini del presente procedimento, che l'art. 46, settimo comma, della legge della regione Liguria n. 6/1983 sembra incostituzionale per gli stessi suesposti motivi anche nella parte in cui attribuisce al pretore il contenzioso relativo ai provvedimenti di annullamento degli atti di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, materia regolata dal primo comma del citato art. 46, nonche' dall'art. 16 del d.P.R. n. 1035/1972, ed in ordine alla quale anche la piu' recente giurisprudenza della Corte di cassazione ha riconosciuto l'esistenza della giurisdizione dell'autorita' giudiziaria amministrativa.