IL PRETORE
    Ha pronunciato la seguente ordinanza.
                               F A T T O
    Con  delibera  n. 40 del 14 febbraio 1990 il consiglio comunale di
 Sestri Levante dichiarava la  decadenza  di  Ravettino  Franco  dalla
 assegnazione  dell'alloggio  di  edilizia  residenziale  pubblica, di
 proprieta' dell'I.A.C.P.,  ubicato  in  Sestri  Levante,  via  Antica
 Romana  Orientale  n.  35/1,  per  il  verificarsi  delle  condizioni
 previste dall'art. 46, secondo comma, lettere A) e  B),  della  legge
 della regione Liguria 28 febbraio 1983, n. 6.
    Ravettino  impugnava  tale delibera ai sensi dell'art. 46, settimo
 comma, della legge regionale citata, con  ricorso  depositato  il  18
 aprile    1990,    eccependo    pregiudizialmente    l'illegittimita'
 costituzionale di tale ultima  norma  per  violazione  dell'art.  108
 della Costituzione.
                             D I R I T T O
    L'eccezione    di   incostituzionalita'   e'   rilevante   e   non
 manifestamente infondata.
    L'art.  46 della legge della regione Liguria n. 6/1983, dopo avere
 previsto al secondo  comma  che  il  comune  pronuncia  la  decadenza
 dell'assegnazione  degli  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica
 qualora, fra gli altri casi, l'assegnatario abbia  ceduto  l'alloggio
 (lett.  A)  ovvero  non vi abiti stabilmente (lett. B), al successivo
 settimo  comma  prescrive  che  ai  provvedimenti  di  decadenza   si
 applicano  gli  ultimi  tre commi dell'art. 11 del d.P.R. 30 dicembre
 1972, n. 1035; in particolare il terzultimo comma del citato art.  11
 prevede  la  facolta'  degli  interessati di ricorrere al pretore del
 luogo di ubicazione  dell'immobile  contro  i  decreti  di  decadenza
 dall'assegnazione dei suddetti alloggi.
    Il   d.P.R.  n.  1035/1972  non  considera  pero'  la  cessione  o
 l'abbandono dell'alloggio da parte  del  destinatario  un'ipotesi  di
 decadenza,    disciplinata    dall'art.    11,   bensi'   di   revoca
 dell'assegnazione, istituto regolato dal successivo art. 17,  il  cui
 ultimo   capoverso   prevede  l'applicabilita'  a  siffatti  tipi  di
 provvedimenti del dodicesimo comma dell'art. 11 (concernente  la  sua
 efficacia  di  titolo  esecutivo),  ma  non  anche dei tre successivi
 commi, il primo dei  quali  (il  terzultimo)  stabilisce,  come  gia'
 ricordato, la giurisdizione dell'autorita' giudiziaria ordinaria e la
 competenza del pretore in ordine ai relativi ricorsi.
    La   giurisprudenza   della   Corte   di  cassazione,  dopo  varie
 incertezze, si e' orientata nel ritenere (sez. un. 9  febbraio  1987,
 n.  1350;  sez.  un.  19  aprile  1990,  n.  3252)  che il limitato e
 circoscritto richiamo al dodicesimo comma  dell'art.  11,  e  non  ai
 successivi capoversi, effettuato dall'art. 17 del d.P.R. n. 1035/1972
 deve essere interpretato nel senso che le controversie relative  alla
 impugnazione  dei decreti di revoca di assegnazione degli alloggi non
 rientrano automaticamente nella competenza funzionale  pretorile,  ma
 devono essere attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria ovvero a
 quella  amministrativa  secondo  i  normali  e  classici  criteri  di
 ripartizione collegati alle posizioni soggettive (diritti o interessi
 legittimi) vantate dei privati rispetto al provvedimento impugnato.
   Peraltro   in   ordine   alla  qualificazione  di  dette  posizioni
 soggettive e' da tempo esistente aperto contrasto, tuttora  insanato,
 fra   la   giurisprudenza  ordinaria  e  quella  amministrativa  che,
 ravvisando  nella  medesima  ipotesi  (e   cioe'   in   presenza   di
 provvedimenti  di  revoca di assegnazioni di alloggi disposti ex art.
 17 del d.P.R.  n.  1035/1972)  la  tutelabilita'  rispettivamente  di
 diritti  o  di  interessi  legittimi,  affermano  ciascuna la propria
 giurisdizione a decidere tale tipo di contoversia.  Orbene,  tornando
 all'esame   della   fattispecie   costituente  oggetto  del  presente
 procedimento   (cessione   o   abbandono   dell'immobile   da   parte
 dell'assegnatario),  si  osserva  che  la  legge  regionale qualifica
 ("decadenza"   diversamente   da   quella   statale   ("revoca"    il
 provvedimento  di  ritiro  dell'atto  di  assegnazione  emesso  dalla
 pubblica  amministrazione,  e  ne  attribuisce   espressamente   alla
 competenza  del  pretore  il  relativo  contenzioso (art. 46, settimo
 comma, della legge della regione Liguria  n.  6/1983),  nel  silenzio
 della  normativa  dello  Stato (art. 17 del d.P.R. n. 1035/1972), che
 evita di dettare  specifiche  disposizioni  in  tale  materia,  nella
 quale,  si  ribadisce,  sussiste  tuttora contrasto giurisprudenziale
 circa la ravvisabilita' della giurisdizione  del  giudice  ordinario,
 ovvero di quello amministrativo.
    E' percio' evidente il sospetto di incostituzionalita' della norma
 regionale citata, che attribuisce all'autorita' giudiziaria ordinaria
 un  tipo  di  controversia  in  ordine  alla  quale la giurisprudenza
 amministrativa  rivendica  la  propria  giurisdizione,   interferendo
 pertanto   nella   materia   giurisdizionale  che  l'art.  108  della
 Costituzione riserva alla legge dello Stato.
    Giova   ricordare   che   in   fattispecie   consimile   la  Corte
 costituzionale, con sentenza 30 giugno 1988, n. 727, ha dichiarato la
 illegittimita' costituzionale dell'art. 23, quarto comma, della legge
 della regione Emilia-Romagna 14 marzo 1984, n. 12 (norma di contenuto
 analogo  a  quello  dell'art.   46,  settimo comma, della legge della
 regione Liguria n. 6/1983), precisando che  la  violazione  dell'art.
 108  della  Costituzione non e' esclusa dall'avere la legge regionale
 effettuato rinvio  nella  sua  formulazione  agli  ultimi  tre  commi
 dell'art.  11 del d.P.R. n.  1035/1972, dal momento che anche la mera
 riproduzione di norme statali comporta  un'indebita  novazione  della
 fonte.
    Appare  evidente che la suesposta questione di costituzionalia' e'
 rilevante  ai  fini  del  presente  procedimento,  poiche'   la   sua
 risoluzione  condiziona  le  giurisdizione  di  questo  pretore,  dal
 momento che la norma denunciata gli attribuisce in maniera vincolante
 la  competenza  in ordine a tale tipo di controversia, precludendogli
 di  valutare,  e  quindi  eventualmente  di   denegare   la   propria
 giurisdizione  nella concreta fattispecie, alla stregua della vigente
 normativa dello Stato.
    Giova  infine  evidenziare, incidentalmente, anche se la questione
 non e' rilevante ai fini del presente procedimento,  che  l'art.  46,
 settimo  comma,  della  legge  della regione Liguria n. 6/1983 sembra
 incostituzionale per gli stessi suesposti motivi anche nella parte in
 cui  attribuisce  al pretore il contenzioso relativo ai provvedimenti
 di annullamento degli atti di assegnazione  di  alloggi  di  edilizia
 residenziale  pubblica,  materia  regolata dal primo comma del citato
 art. 46, nonche' dall'art. 16 del d.P.R. n. 1035/1972, ed  in  ordine
 alla  quale  anche  la  piu'  recente  giurisprudenza  della Corte di
 cassazione   ha   riconosciuto   l'esistenza   della    giurisdizione
 dell'autorita' giudiziaria amministrativa.