IL TRIBUNALE Decidendo sulla eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 233 delle disp. att. del c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 97 della Costituzione; Sentiti il difensore di p.c. e il p.m.; Ritenuta non manifestamente infondata la eccezione sotto il profilo del rilevato contrasto con l'art. 76 della Costituzione, atteso che la norma direttiva 43 dell'art. 2 della legge delega nell'elencare il caso in cui al p.m. e' riconosciuto il potere di presentare l'imputato direttamente a giudizio non comprende le altre due ipotesi previste dall'art. 233 delle disp. att. del c.p.p.; che quest'ultima norma appare quindi viziata da eccesso di delega; che la questione in quanto attinente alla legittimita' del rito e' rilevante ai fini del giudizio;