IL TRIBUNALE
    Decidendo   sulla   eccezione   di  illegittimita'  costituzionale
 dell'art. 233 delle disp. att. del c.p.p. in relazione agli artt.  3,
 24, 76 e 97 della Costituzione;
    Sentiti il difensore di p.c. e il p.m.;
    Ritenuta  non  manifestamente  infondata  la  eccezione  sotto  il
 profilo del rilevato contrasto  con  l'art.  76  della  Costituzione,
 atteso  che  la  norma  direttiva  43  dell'art. 2 della legge delega
 nell'elencare il caso in cui al p.m. e'  riconosciuto  il  potere  di
 presentare  l'imputato direttamente a giudizio non comprende le altre
 due ipotesi previste dall'art. 233 delle disp. att. del c.p.p.;
      che  quest'ultima  norma  appare  quindi  viziata  da eccesso di
 delega;
      che  la questione in quanto attinente alla legittimita' del rito
 e' rilevante ai fini del giudizio;