LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  decisione  sul  ricorso prodotto da
 Romagnuolo Domenico e Camerata Picena, avverso la  decisione  n.  322
 del 27 febbraio 1985 della commissione di primo grado;
    Letti gli atti;
    Sentito il rappresentante dell'intendenza di finanza;
    Udito il relatore dott. Carlo Zampetti;
                           RITENUTO IN FATTO
    Con  tempestiva  istanza  prodotta  all'intendenza  di  finanza di
 Ancona il ricorrente, che esercita la professione di medico, chiedeva
 il  rimborso della somma di L. 876.000 quale Irpef pagata sul tre per
 cento dei propri compensi  lordi  percepiti  nel  1982  perche'  tale
 percentuale,  relativa  alle  spese ed oneri professionali detraibili
 senza obbligo di  documentazione,  venne  abolita  con  il  d.-l.  30
 dicembre 1982 a decorrere dal 1› gennaio 1982. Il ricorrente, che non
 si era documentato con quietanze e fatture ha dovuto corrispondere il
 tributo  sull.ammontare  lordo  dei  compensi  percepiti  nel 1982. E
 poiche' l'amministrazione finanziaria  ha  opposto  un  rifiuto  alla
 domanda, il contribuente si e' rivolto alla commissione tributaria di
 primo grado lamentando la retroattivita' del citato decreto del quale
 faceva anche notare alcuni aspetti di sospetta incostituzionalita'.
    La  commissione  respingeva il ricorso osservando che la deduzione
 forfettaria  era  una  facolta'   ed   un   beneficio   concesso   ai
 professionisti  i  quali  avrebbero  dovuto documentarsi per tutte le
 spese effettivamente sostenute.
    Presenta  ora  appello  l'interessato  che rinnova la richiesta di
 rimborso e ripropone alcuni aspetti di incostituzionalita'  dell'art.
 1   del   citato   decreto  laddove  ad  esso  viene  data  efficacia
 retroattiva.
    Questa  commissione  non  puo' accogliere la richiesta di rimborso
 ostandovi  il  disposto  dell'art.  1  del  d.-l.  30  dicembre  1982
 convertito  con  modificazioni  nella  legge 28 febbraio 1983, n. 53.
 Tuttavia ritiene non  manifestamente  infondata  la  questione  della
 legittimita'  costituzionale  della efficacia retroattiva della norma
 che ha abolito la detrazione forfettaria.
    In  proposito  questo consesso osserva che l'art. 50 del d.P.R. n.
 597/1973 precisa che il reddito derivante dall'esercizio  di  arti  e
 professioni   e'  costituito  "...dalla  differenza  tra  i  compensi
 percepiti nel periodo di imposta e le  spese  inerenti  all'esercizio
 dell'arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso".
 Chiarisce il secondo comma che sono deducibili le  spese  documentate
 per  l'acquisto  di beni strumentali entro un certo limite annuale ed
 il terzo comma aggiungeva che sono deducibili nella  misura  del  tre
 per  cento  dell'ammontare lordo dei compensi i costi e gli oneri non
 documentati.
    Questo  terzo  comma e' stato soppresso a far tempo dal periodo di
 imposta 1982 con l'art. 1 del citato decreto. L'efficacia retroattiva
 di  questo  provvedimento  ha danneggiato quei professionisti che per
 quell'anno avevano preferito non documentarsi per  le  piccole  spese
 accettando  la detrazione forfettaria, costringendoli a corrispondere
 l'Irpef sul reddito non depurato di  spese  ed  oneri  effettivamente
 sostenuti.
    Ne segue che per il periodo d'imposta 1982 la norma, con efficacia
 retroattiva, ha posto in essere una condizione di disparita' tra  gli
 stessi professionisti alcuni dei quali avevano preferito documentarsi
 per le piccole spese e gli altri che invece  avevano  optato  per  la
 detrazione   forfettaria,   poi  negata.  Ed  analoga  disparita'  di
 trattamento tributario si  e'  verificata  tra  questi  ultimi  e  la
 generalita' degli altri contribuenti che corrispondono il tributo sul
 reddito netto in  vario  modo  accertato  secondo  le  singole  leggi
 d'imposta.  Tutto  cio'  evidentemente  contrasta con il principio di
 eguaglianza espresso dall'art. 3 della Costituzione.
    La  lamentata  efficacia retroattiva della norma di cui si discute
 sembra anche non concordare con l'art. 23 della  Costituzione  quando
 precisa  che  nessuna prestazione patrimoniale puo' essere imposta se
 non in base alla  legge,  in  quanto  nell'anno  1982  la  legge  non
 prevedeva   l'imponibile   anche  sul  tre  per  cento  dei  proventi
 professionali.
    La  stessa  norma  retroattiva sembra anche ledere il principio di
 cui all'art. 53 della Costituzione e cioe' quello  secondo  cui  ogni
 cittadino  deve  concorrere  alle  spese  pubbliche  in ragione della
 propria capacita' contributiva, in  quanto  quei  professionisti  che
 avevano  optato  per  la  detrazione  forfettaria  furono costretti a
 corrispondere il tributo per l'anno 1982 su una base  imponibile  non
 depurata  delle spese mentre ogni cittadino e' tenuto a corrispondere
 il tributo sul reddito netto.
    Ritiene  quindi questa commissione non manifestamente infondata la
 questione di incostituzionalita' sopra indicata e