LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  decisione  sul  ricorso prodotto da
 Peloni Giuseppe - Ancona,  avverso  alla  commissione  tributaria  di
 primo grado n. 1820 del 9 ottobre 1984;
    Sentiti  il dott. Giuseppe Peloni ed il dott. Ridolfi Rodolfo, per
 l'intendenza di finanza;
    Udito il relatore dott. Vincenzo Valentino;
                           RITENUTO IN FATTO
    Contro  il  silenzio-rifiuto dall'intendenza di finanza di Ancona,
 il contribuente ha inoltrato ricorso alla commissione di primo grado,
 per l'Irpef anno 1982, per il riconoscimento della detrazione tre per
 cento per spese ed oneri non documentati, detrazione abolita  con  il
 d.-l.  30 dicembre 1982, n. 953, sostenendo la incostituzionalita' di
 detta norma legislativa.
    L'intendenza  ha  sostenuto che essendo entrata in vigore la nuova
 normativa prima del termine di scadenza per  la  presentazione  della
 dichiarazione  dei  redditi  conseguiti  nel  1982,  il  contribuente
 avrebbe dovuto non calcolare piu',  in  detrazione  del  reddito,  il
 suddetto tre per cento per spese non documentate.
    La  commissione  di  primo  grado  ha  accolto  le  argomentazioni
 dell'Amministrazione finanziaria e, con decisione del 9 ottobre 1984,
 ha respinto il ricorso.
    Con  appello  del  2  febbraio 1985 il contribuente ha ribadito la
 propria tesi circa la incostituzionalita' della  norma  richiamata  e
 l'intendenza con appello incidentale del 3 maggio 1985, ha confermato
 la piena applicabilita', dal 1› gennaio 1982, dell'art. 2  del  d.-l.
 30  dicembre  1982 n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983 n.
 53.
    La  commissione  ritiene  che  l'eccezione  di incostituzionalita'
 abbia fondamento dato che nel 1983 (quando cioe'  in  pratica  si  e'
 conosciuto  il  d.-l.  30  dicembre  1982) un contribuente non poteva
 avere la possibilita' di documentarsi, per il 1982, di  quelle  spese
 che  le norme tributarie all'epoca vigenti facevano rientrare in quel
 tre per cento ammesso per le "spese non documentate".