LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente decisione sul ricorso prodotto da Peloni Giuseppe - Ancona, avverso alla commissione tributaria di primo grado n. 1820 del 9 ottobre 1984; Sentiti il dott. Giuseppe Peloni ed il dott. Ridolfi Rodolfo, per l'intendenza di finanza; Udito il relatore dott. Vincenzo Valentino; RITENUTO IN FATTO Contro il silenzio-rifiuto dall'intendenza di finanza di Ancona, il contribuente ha inoltrato ricorso alla commissione di primo grado, per l'Irpef anno 1982, per il riconoscimento della detrazione tre per cento per spese ed oneri non documentati, detrazione abolita con il d.-l. 30 dicembre 1982, n. 953, sostenendo la incostituzionalita' di detta norma legislativa. L'intendenza ha sostenuto che essendo entrata in vigore la nuova normativa prima del termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi conseguiti nel 1982, il contribuente avrebbe dovuto non calcolare piu', in detrazione del reddito, il suddetto tre per cento per spese non documentate. La commissione di primo grado ha accolto le argomentazioni dell'Amministrazione finanziaria e, con decisione del 9 ottobre 1984, ha respinto il ricorso. Con appello del 2 febbraio 1985 il contribuente ha ribadito la propria tesi circa la incostituzionalita' della norma richiamata e l'intendenza con appello incidentale del 3 maggio 1985, ha confermato la piena applicabilita', dal 1 gennaio 1982, dell'art. 2 del d.-l. 30 dicembre 1982 n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983 n. 53. La commissione ritiene che l'eccezione di incostituzionalita' abbia fondamento dato che nel 1983 (quando cioe' in pratica si e' conosciuto il d.-l. 30 dicembre 1982) un contribuente non poteva avere la possibilita' di documentarsi, per il 1982, di quelle spese che le norme tributarie all'epoca vigenti facevano rientrare in quel tre per cento ammesso per le "spese non documentate".