LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  dicisione  su  appello, proposto da
 Montiroli Emilio - Corinaldo, contro  l'ufficio  imposte  dirette  di
 Senigallia,  avvero  la decisione emessa dalla commissione tributaria
 di primo grado di Ancona, sezione prima, il 23 maggio 1985 con il  n.
 1024,  via  Banzio  5/A, e depositata il 19 gennaio 1987; presenti in
 udienza il dott.  Leoni  Francesco  in  rappresentanza  dell'ufficio;
 assente il ricorrente regolarmente invitato;
    Sentito il relatore dott. Piazza;
    Letti gli atti in allegato al presente contesto;
              FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
    Con  avviso  di  accertamento  n. 83/1964, l'ufficio delle imposte
 dirette  di  Senigallia,   a   seguito   di   processo   verbale   di
 constatazione,  notificava  in  data  8  agosto  1984 al contribuente
 Montironi Emilio di Corinaldo di avere elevato il reddito  dichiarato
 nella  dichiarazione congiunta del 1977, relativo ai redditi del 1976
 della coniuge Rossini Maura, esercente laboratorio di  maglieria,  da
 L. 379.000 a L. 87.544.000.
    Contro  l'accertamento  il  contribuente  ricorre alla commissione
 tributaria di primo grado di Ancona, dichiarando di essere del  tutto
 estraneo   al   lavoro   della   moglie   e  contestando  la  propria
 responsabilita'; resisteva l'ufficio, contestando tutti i motivi  del
 contribuente.  Il  ricorso veniva discusso nell'udienza del 23 maggio
 1985. La commissione adita respingeva l'istanza di rinvio chiesta dal
 contribuente  in  data  25  maggio 1985, con allegato del certificato
 medico del dott. Saverio Messina, non ritenendo valide le ragioni  di
 impedimento  (tre  giorni  successivi)  del breve viaggio Corinaldo -
 Ancona.
    Nel  merito la commissione ha dichiarato infondato il ricorso e lo
 respinge, ritenendo che l'accertamento e' stato eseguito e notificato
 al Montironi Emilio ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977,
 n. 114, che al quarto comma dispone che  quando  i  coniugi  si  sono
 avvalsi  della  facolta'  di  presentare dichiarazione congiunta, gli
 accertamenti in rettifica  sono  effettuati  a  nome  di  entrambi  i
 coniugi e la notifica deve avvenire nei confronti del marito.
    Avverso la decisione della commissione adita n. 1024 del 23 maggio
 1985, il contribuente propone appello, dichiarando che nessun rilievo
 e'  mai scaturito nei suoi confronti in merito alle dichiarazioni dei
 redditi  propri,  per  cui  e'  palesamente  ingiusto  e  illegittimo
 addossargli responsabilita' non sue e sanzioni per fatti non connessi
 per comportamenti erronei di altri.
    Nel ribadire quanto esposto in primo grado, eccepisce la questione
 relativa alla incostituzionalita' della norma contenuta nell'art.  17
 della legge 13 aprile 1977, n. 114, per cui ne chiede la declaratoria
 di  incostituzionalita'  in  relazione  agli  artt.  3  e  53   della
 Costituzione.
    L'appellante  fa presente che il processo verbale di constatazione
 e' stato notificato il 18 ottobre 1983 al rag. Bartera  Leo  Dino  di
 Senigallia  nella sua qualita' di curatore fallimentare della signora
 Rossini Maura, dichiarata  fallita  con  sentenza  del  tribunale  di
 Ancona  nei  giorni  26-31  marzo  1982 e pertanto ritiene ingiusto e
 illegittimo che in conseguenza della chiusura  di  detta  impresa  si
 faccia  rivalsa  sul  sottoscritto  per  il fatto di avere presentato
 dichiarazione dei redditi congiuntamente.
    La  responsabilita'  in  solito prevista dal su richiamato art. 17
 della legge n. 114 del 13 aprile 1977 riguarda eventuali infedelta' o
 irregolarita'  della  dichiarazione  in senso stretto e non possibili
 irregolarita' riconducibili alle fonti di produzione dei redditi  dei
 singoli  coniugi,  i  quali non possono sapere e non sono in grado di
 verificare l'esatta  contabilita'  presentata  in  dichiarazione  del
 coniuge co-dichiarante.
    I  coniugi  sono  tenuti  in  solito  verso  l'erario a soddisfare
 l'obbligazione  tributaria  solo  perche'  presentano   dichiarazione
 congiunta,  mentre  i coniugi che presentano dichiarazioni autonome e
 disgiunte non sono tenuti a questo obbligo. Questa differenza formale
 porta  ad una rilevantissima conseguenza sostanziale e si ritiene che
 in tale regolamentazione possa ravvisarsi un contrasto con gli  artt.
 3  e  53  della  Costituzione,  perche' si realizza un ingiustificato
 diverso trattamento a parita' di posizione contributiva  tra  coniugi
 che  hanno  presentato  una  dichiarazione  congiunta e i coniugi che
 hanno presentato due distinte dichiarazioni.
    L'art.  17  precitato  pone oneri contributivi a carico di uno dei
 coniugi prescindendo del  tutto  dalle  sue  capacita'  contributive,
 dovendo  quest'ultimo, praticamente in forza del vincolo contributivo
 solidale, rispondere di beni  e  di  redditi  dell'altro,  dei  quali
 peraltro  non  ha la disponibilita' o, come nel caso in esame, non e'
 il curatore.
    A   riprova  della  fondatezza  di  illegittimita'  costituzionale
 sollevata con il presente ricorso, il sottoscritto fa presente che la
 commissione  tributaria  di  primo  grado  di  Ancona  (ordinanza  11
 febbraio 1985, n. 484) e la commissione tributaria di Napoli, sezione
 prima,  hanno ritenuto non manifestamente infondata di illegittimita'
 costituzionale l'ultimo comma dell'art. 17 della legge  n.  114/1977;
 per  casi  simili  o  uguali  a  quello  del  sottoscritto, in quanto
 violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione.
    L'appellante  chiede  di  essere  escluso della responsabilita' in
 solido sugli accertamenti di  rettifica  dell'ufficio  sull'ammontare
 soggetto  a  Irpef  e Ilor prodotti nel 1976 dall'impresa del coniuge
 co-dichiarante  Rossini  Maura.  In   via   subordinata   chiede   di
 riconoscere  fondata  la  questione  di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 17 su richiamato, in relazione agli  artt.  3  e  53  della
 Costituzione,   ordinando  la  trasmissione  degli  atti  alla  Corte
 costituzionale  per   il   giudizio   relativo   e   la   sospensione
 dell'accertamento e giudizio in corso.
    Nelle  sue  controdeduzioni  l'ufficio  rileva  che  le  eccezioni
 sollevate   dal   contribuente   sono   del   tutto   pretestuose   e
 inammissibili,  in  quanto  egli  non entra in merito della rettifica
 operata nei confronti del coniuge, ma si limita a contestare  la  sua
 posizione in solido, che nella vertenza in questione non ha rilevanza
 poiche' la fattispecie non riguarda la riscossione, ma un  avviso  di
 accertamento  notificato  allo  stesso quale dichiarante a seguito di
 rettifica del reddito di  impresa  della  moglie;  quindi  l'atto  di
 appello   e'   inammissibile.   Al   ricorrente   e'   sfuggito   che
 l'accertamento e' stato eseguito e notificato ai sensi  dell'art.  17
 della legge 13 aprile 1977, n. 114, dove al quinto comma e' stabilito
 che i coniugi sono responsabili in  solido  per  il  pagamento  della
 imposta, delle pene pecuniarie e degli interessi iscritti a ruolo.
    L'ufficio  chiede  la  conferma  della  decisione  e di respingere
 l'appello de quo.
    Questa  commissione  esaminata la fattispecie, ritiene che in tale
 regolamentazione possa ravvisarsi un contrasto con gli artt. 3  e  53
 della  Costituzione,  perche'  si  realizza un ingiustificato diverso
 trattamento, a parita' di  posizione  contributiva  tra  coniugi  che
 hanno  presentato  una  unica  dichiarazione congiunta, e coniugi che
 hanno presentato due distinte dichiarazioni.  L'art.  17  pone  oneri
 contributivi a carico di uno dei coniugi prescindendo del tutto dalle
 sue   effettive   capacita'   contributive,   dovendo    quest'ultimo
 praticamente in forza del vincolo di solidarieta', rispondere di beni
 e di redditi dallo altro dei quali peraltro non ha la disponibilita'.
    In  relazione  alle  sposte  argomentazioni  va  dichiarata la non
 manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  17,  ultimo  comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, in
 relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione e il presente giudizio
 restera'  sospeso,  ordinandosi  la immediata trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale per il relativo  giudizio  di  legittimita'
 costituzionale.