LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO Ha pronunciato la seguente dicisione su appello, proposto da Montiroli Emilio - Corinaldo, contro l'ufficio imposte dirette di Senigallia, avvero la decisione emessa dalla commissione tributaria di primo grado di Ancona, sezione prima, il 23 maggio 1985 con il n. 1024, via Banzio 5/A, e depositata il 19 gennaio 1987; presenti in udienza il dott. Leoni Francesco in rappresentanza dell'ufficio; assente il ricorrente regolarmente invitato; Sentito il relatore dott. Piazza; Letti gli atti in allegato al presente contesto; FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO Con avviso di accertamento n. 83/1964, l'ufficio delle imposte dirette di Senigallia, a seguito di processo verbale di constatazione, notificava in data 8 agosto 1984 al contribuente Montironi Emilio di Corinaldo di avere elevato il reddito dichiarato nella dichiarazione congiunta del 1977, relativo ai redditi del 1976 della coniuge Rossini Maura, esercente laboratorio di maglieria, da L. 379.000 a L. 87.544.000. Contro l'accertamento il contribuente ricorre alla commissione tributaria di primo grado di Ancona, dichiarando di essere del tutto estraneo al lavoro della moglie e contestando la propria responsabilita'; resisteva l'ufficio, contestando tutti i motivi del contribuente. Il ricorso veniva discusso nell'udienza del 23 maggio 1985. La commissione adita respingeva l'istanza di rinvio chiesta dal contribuente in data 25 maggio 1985, con allegato del certificato medico del dott. Saverio Messina, non ritenendo valide le ragioni di impedimento (tre giorni successivi) del breve viaggio Corinaldo - Ancona. Nel merito la commissione ha dichiarato infondato il ricorso e lo respinge, ritenendo che l'accertamento e' stato eseguito e notificato al Montironi Emilio ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, che al quarto comma dispone che quando i coniugi si sono avvalsi della facolta' di presentare dichiarazione congiunta, gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e la notifica deve avvenire nei confronti del marito. Avverso la decisione della commissione adita n. 1024 del 23 maggio 1985, il contribuente propone appello, dichiarando che nessun rilievo e' mai scaturito nei suoi confronti in merito alle dichiarazioni dei redditi propri, per cui e' palesamente ingiusto e illegittimo addossargli responsabilita' non sue e sanzioni per fatti non connessi per comportamenti erronei di altri. Nel ribadire quanto esposto in primo grado, eccepisce la questione relativa alla incostituzionalita' della norma contenuta nell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, per cui ne chiede la declaratoria di incostituzionalita' in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione. L'appellante fa presente che il processo verbale di constatazione e' stato notificato il 18 ottobre 1983 al rag. Bartera Leo Dino di Senigallia nella sua qualita' di curatore fallimentare della signora Rossini Maura, dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Ancona nei giorni 26-31 marzo 1982 e pertanto ritiene ingiusto e illegittimo che in conseguenza della chiusura di detta impresa si faccia rivalsa sul sottoscritto per il fatto di avere presentato dichiarazione dei redditi congiuntamente. La responsabilita' in solito prevista dal su richiamato art. 17 della legge n. 114 del 13 aprile 1977 riguarda eventuali infedelta' o irregolarita' della dichiarazione in senso stretto e non possibili irregolarita' riconducibili alle fonti di produzione dei redditi dei singoli coniugi, i quali non possono sapere e non sono in grado di verificare l'esatta contabilita' presentata in dichiarazione del coniuge co-dichiarante. I coniugi sono tenuti in solito verso l'erario a soddisfare l'obbligazione tributaria solo perche' presentano dichiarazione congiunta, mentre i coniugi che presentano dichiarazioni autonome e disgiunte non sono tenuti a questo obbligo. Questa differenza formale porta ad una rilevantissima conseguenza sostanziale e si ritiene che in tale regolamentazione possa ravvisarsi un contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, perche' si realizza un ingiustificato diverso trattamento a parita' di posizione contributiva tra coniugi che hanno presentato una dichiarazione congiunta e i coniugi che hanno presentato due distinte dichiarazioni. L'art. 17 precitato pone oneri contributivi a carico di uno dei coniugi prescindendo del tutto dalle sue capacita' contributive, dovendo quest'ultimo, praticamente in forza del vincolo contributivo solidale, rispondere di beni e di redditi dell'altro, dei quali peraltro non ha la disponibilita' o, come nel caso in esame, non e' il curatore. A riprova della fondatezza di illegittimita' costituzionale sollevata con il presente ricorso, il sottoscritto fa presente che la commissione tributaria di primo grado di Ancona (ordinanza 11 febbraio 1985, n. 484) e la commissione tributaria di Napoli, sezione prima, hanno ritenuto non manifestamente infondata di illegittimita' costituzionale l'ultimo comma dell'art. 17 della legge n. 114/1977; per casi simili o uguali a quello del sottoscritto, in quanto violerebbe gli artt. 3 e 53 della Costituzione. L'appellante chiede di essere escluso della responsabilita' in solido sugli accertamenti di rettifica dell'ufficio sull'ammontare soggetto a Irpef e Ilor prodotti nel 1976 dall'impresa del coniuge co-dichiarante Rossini Maura. In via subordinata chiede di riconoscere fondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 17 su richiamato, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione, ordinando la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il giudizio relativo e la sospensione dell'accertamento e giudizio in corso. Nelle sue controdeduzioni l'ufficio rileva che le eccezioni sollevate dal contribuente sono del tutto pretestuose e inammissibili, in quanto egli non entra in merito della rettifica operata nei confronti del coniuge, ma si limita a contestare la sua posizione in solido, che nella vertenza in questione non ha rilevanza poiche' la fattispecie non riguarda la riscossione, ma un avviso di accertamento notificato allo stesso quale dichiarante a seguito di rettifica del reddito di impresa della moglie; quindi l'atto di appello e' inammissibile. Al ricorrente e' sfuggito che l'accertamento e' stato eseguito e notificato ai sensi dell'art. 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, dove al quinto comma e' stabilito che i coniugi sono responsabili in solido per il pagamento della imposta, delle pene pecuniarie e degli interessi iscritti a ruolo. L'ufficio chiede la conferma della decisione e di respingere l'appello de quo. Questa commissione esaminata la fattispecie, ritiene che in tale regolamentazione possa ravvisarsi un contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, perche' si realizza un ingiustificato diverso trattamento, a parita' di posizione contributiva tra coniugi che hanno presentato una unica dichiarazione congiunta, e coniugi che hanno presentato due distinte dichiarazioni. L'art. 17 pone oneri contributivi a carico di uno dei coniugi prescindendo del tutto dalle sue effettive capacita' contributive, dovendo quest'ultimo praticamente in forza del vincolo di solidarieta', rispondere di beni e di redditi dallo altro dei quali peraltro non ha la disponibilita'. In relazione alle sposte argomentazioni va dichiarata la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17, ultimo comma, della legge 13 aprile 1977, n. 114, in relazione agli artt. 3 e 53 della Costituzione e il presente giudizio restera' sospeso, ordinandosi la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il relativo giudizio di legittimita' costituzionale.