LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso di De Carlo Felice, contro l'intendenza di finanza di Roma, oggetto: rimborso Irpef. IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto in data 1 giugno 1987 da De Carlo Felice con il quale costui chiedeva che fosse riconosciuto il diritto al rimborso delle maggiori imposte trattenute dall'Opafs (Opere di previdenza ed assistenza ferrovieri di Stato) all'atto della liquidazione della indennita' di buonuscita a seguito del suo collocamento a riposo avvenuto in data 25 aprile 1980. Considerato che con sentenza n. 178/1986 la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e 4, primo e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta anche una somma pari alla percentuale dall'indennita' di buonuscita (di cui all'art. 3, del d.P.R. n. 1032 del 1973) corrispondente al rapporto esistente alla data del collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza Enpas. Ritenuto che in base agli artt. 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, con la quale e' stata riformata l'opera di previdenza a favore del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'opera corrisponde ai dipendenti della predetta azienda autonoma, tra l'altro, somme a titolo di indennita' di buonuscita disponendo di entrate ordinarie alimentate anche da ritenute a carico degli iscritti da identificare nei dipendenti medesimi (art. 2, primo comma della legge n. 829/1973). Rilevato che in conformita' alla motivazione della citata sentenza n. 178 sembra che per la parte afferente in via virtuale alla contribuzione degli iscritti sia illogico ed arbitrario ritenere che la indennita' di buonuscita si profili come reddito, con la conseguenza che la imposizione di essa si configurerebbe come una lesione al principio di capacita' contributiva in contrasto con l'art. 53, primo comma della Costituzione. Considerato, pertanto, che il dubbio di legittimita' costituzionale avanzato dal ricorrente in ordine agli artt. 2 e 4, primo e secondo comma della legge n. 482 del 1985, nella parte in cui non escludono che dall'imponibile dell'indennita' di buonuscita da assoggettare ad imposta vada detratta la somma pari al 4% dell'80% dello stipendio, dell'assegno personale pensionabile e del compenso per ex-combattente, non appare manifestamente infondata e che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della citata questione.