LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso di D'Angelo
 Antonio, contro l'intendenza di finanza di  Roma,  oggetto:  rimborso
 Irpef, indennita' di buonuscita.
                         IN FATTO E IN DIRITTO
    Letto  il  ricorso  proposto  in  data  6  luglio 1987 da D'Angelo
 Antonio con il  quale  costui  chiedeva  che  fosse  riconosciuto  il
 diritto  al  rimborso  delle  maggiori  imposte trattenute dall'Opafs
 (Opera di previdenza ed  assistenza  ferrovieri  di  Stato)  all'atto
 della  liquidazione  della indennita' di buonuscita a seguito del suo
 collocamento a riposo avvenuto in data 22 gennaio 1974.
    Considerato  che  con sentenza n. 178/1986 la Corte costituzionale
 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  4,
 primo  e  quarto  comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella
 parte in cui non prevedono che  dall'imponibile  da  assoggettare  ad
 imposta   vada   detratta  anche  una  somma  pari  alla  percentuale
 dall'indennita' di buonuscita (di cui all'art. 3, del d.P.R. n.  1032
 del   1973)  corrispondente  al  rapporto  esistente  alla  data  del
 collocamento a riposo tra il contributo del 2,50% posto a carico  del
 pubblico   dipendente   e   l'aliquota   complessiva  del  contributo
 previdenziale obbligatorio versato al fondo di previdenza Enpas.
    Ritenuto  che  in  base agli artt. 14 e 36 della legge 14 dicembre
 1973, n. 829, con la quale e' stata riformata l'opera di previdenza a
 favore  del  personale  dell'azienda  autonoma  delle  ferrovie dello
 Stato, l'opera  corrisponde  ai  dipendenti  della  predetta  azienda
 autonoma,  tra  l'altro,  somme  a titolo di indennita' di buonuscita
 disponendo di entrate ordinarie alimentate anche da ritenute a carico
 degli iscritti da identificare nei dipendenti medesimi (art. 2, primo
 comma della legge n. 829/1973).
    Rilevato che in conformita' alla motivazione della citata sentenza
 n. 178 sembra che  per  la  parte  afferente  in  via  virtuale  alla
 contribuzione  degli iscritti sia illogico ed arbitrario ritenere che
 la  indennita'  di  buonuscita  si  profili  come  reddito,  con   la
 conseguenza  che  la  imposizione  di essa si configurerebbe come una
 lesione al principio  di  capacita'  contributiva  in  contrasto  con
 l'art. 53, primo comma della Costituzione.
    Considerato,    pertanto,    che   il   dubbio   di   legittimita'
 costituzionale avanzato dal ricorrente in ordine agli artt.  2  e  4,
 primo e secondo comma della legge n. 482 del 1985, nella parte in cui
 non escludono che dall'imponibile dell'indennita'  di  buonuscita  da
 assoggettare  ad  imposta  vada detratta la somma pari al 4% dell'80%
 dello stipendio, dell'assegno personale pensionabile e  del  compenso
 per  ex-combattente,  non  appare  manifestamente  infondata e che il
 giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
 della citata questione.