LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO
    Ha   pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso  di  Sarra
 Giuseppe, contro l'intendenza di finanza di Roma,  oggetto:  rimborso
 di imposta su indennita' di buonuscita.
    Letto  il  ricorso  proposto  in  data  26  agosto  1988  da Sarra
 Giusepppe, con il quale costui chiedeva  che  fosse  riconosciuto  il
 diritto  al  rimborso  della  maggiore  imposta ritenuta alla fonte a
 titolo di Irpef sulla  somma  di  L.  16.600.503  corrispostagli  dal
 Ministero della difesa aeronautica d.G.P.M. - cassa ufficiale in sede
 di liquidazione dell'indennita' supplementare;
    Considerato  che  con sentenza n. 178/1986 la Corte costituzionale
 ha dichiarato la illegittimita' costituzionale degli  artt.  2  e  4,
 primo  e  quarto  comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella
 parte in cui non prevedono che  dall'imponibile  da  assoggettare  ad
 imposta   vada   detratta  anche  una  somma  pari  alla  percentuale
 dell'indennita' di buonuscita (di cui all'art. 3, d.P.R. n. 1032, del
 1973)  corrispondente al rapporto esistente alla data di collocamento
 a riposo tra il contributo del 2,50%  posto  a  carico  del  pubblico
 dipendente  e  l'aliquota  complessiva  del  contributo previdenziale
 obbligatorio versato al Fondo di previdenza E.n.p.a.s.;
    Ritenuto  che  in  base  agli artt. 1, 4 e 6 della legge 4 gennaio
 1937, n. 35, con la quale e' stata prevista la corresponsione di  una
 indennita'   supplementare  agli  ufficiali  dell'aeronautica,  oltre
 quella loro corrisposta dall'opera di previdenza dei personali civili
 e  militari  dello  Stato,  risulta  che  gli ufficiali predetti sono
 soggetti ad una ritenuta a favore della cassa medesima  nella  misura
 dell'uno per cento sullo stipendio lordo di diritto;
    Rilevato   che,  in  conformita'  alla  motivazione  della  citata
 sentenza n. 178, sembra che per la parte afferente alla contribuzione
 degli  iscritti sia illogico ed arbitrario ritenere che la indennita'
 supplettiva si profili  come  reddito,  con  la  conseguenza  che  la
 imposizione  di  essa si configurerebbe come una lesione al principio
 di capacita' contributiva in contrasto con  l'art.  53,  primo  comma
 della Costituzione.
    Considerato,    pertanto,    che   il   dubbio   di   legittimita'
 costituzionale avanzato dal ricorrente in ordine agli artt.  2  e  4,
 primo  e quarto comma della legge n. 482/1985, nella parte in cui non
 escludono   che   dall'imponibile   dell'indennita'   di   buonuscita
 (supplementare)  da  assoggettare  ad  imposta vada detratta la somma
 dell'1%   sullo   stipendio   lordo    spettante    agli    ufficiali
 dell'aeronautica  iscritti  alla  cassa  ufficiali  di cui all'art. 4
 della legge n. 35/1937, non appare manifestamente infondato e che  il
 giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione
 della citata questione.