IL PRETORE Ha pronunciato la seguente ordinanza fuori udienza in funzione di giudice del lavoro nella causa iscritta al n. 79/90 r.g.lav., promossa da Pavani Doriano (avv. Gallotta) contro l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (dott. proc. Zavalloni e avv. Ravenna) avente ad oggetto: richiesta di assegno di assistenza personale continuata. Osserva il pretore a scioglimento della riserva: 1) Con ricorso depositato il 1 febbraio 1990 Pavani Doriano, premesso che a seguito dell'infortunio sul lavoro del 29 settembre 1986 aveva subito un gravissimo trauma vertebro-midollare con fratture e lussazioni delle vertebre ed una grave lesione al midollo osseo con paraplegia; che l'I.N.A.I.L., pur riconoscendogli l'inabilita' permanente assoluta con la costituzione della conseguente rendita, aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere l'assegno per l'assistenza personale continuativa, richiesto perche' la sua invalidita' era tale da rendere necessario l'ausilio di terze persone per assolvere ad una vasta parte delle piu' comuni funzioni vitali; che il rigetto dell'istanza amministrativa trovava la sua motivazione nella circostanza che non era affetto da paralisi flaccida, agli arti inferiori, come richiesto dalla tabella di cui all'allegato 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, bensi' spastica, assumendo di aver diritto alla richiesta prestazione, conveniva in giudizio l'I.N.A.I.L. per chiedere che venisse dichiarato che era portatore di una invalidita' permanente assoluta in conseguenza della quale e' indispensabile una assistenza personale continuativa, con la condanna dell'Istituto alla corresponsione dell'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa con decorrenza dalla domanda. Si costituiva, ritualmente, in giudizio l'I.N.A.I.L il quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda, evidenziando come la paraplegia spastica da cui era afflitto il ricorrente non rientrasse tra le patologie tassativamente elencate dalla tabella allegata al n. 3 del d.P.R. n. 1124/1965 che danno titolo a fruire dell'assegno di assistenza personale continuata. 2) In fatto si premette che non sussiste alcun dubbio sulla classificazione medica della patologia della quale e' portatore il Pavani, gia' definita paraplegia spastica nella collegiale medica del 4 luglio 1988; risulta, poi, pacifico fra le parti che tale infermita' e' collegata con nesso di causalita' all'infortunio patito il 29 settembre 1986. 3) Durante la fase amministrativa non e' stato riconosciuto da parte dell'I.N.A.I.L. al Pavani l'assegno mensile per l'assistenza personale continuativa perche' la paralisi di cui e' portatore non rientra fra le menomazioni tassativamente elencate nella tabella allegato 3 al testo unico n. 1124/1965. A tale proposito si osserva che l'art. 218 del d.P.R. n. 1124/1965, per il settore agricolo corrispondente all'art. 76 per l'industria, prevede l'integrazione della rendita con un assegno mensile, "nei casi di inabilita' permanente assoluta conseguente menomazioni elencate nella tabella allegato n. 3, nei quali sia indispensabile all'invalido un'assistenza personale continuativa e questa non sia prestata o direttamente dall'istituto assicuratore in luogo di ricovero o da altro, ente". Il n. 3 della tabella allegata consente il riconoscimento dell'assegno per l'assistenza personale continuativa per le lesioni del sistema nervoso centrale che abbiano prodotto "paralisi totale flaccida dei due arti inferiori". Nella fattispecie la domanda del Pavani non poteva trovare accoglimento per essere quest'ultimo portatore di una paresi spastica degli arti inferiori, ancorche' contratta in seguito ad un infortunio agricolo. In sostanza la mancanza di identita' fra il mero dato testuale, risultante dalla tabella allegata, e la lesione del ricorrente hanno indotto l'I.N.A.I.L. a non concedere il richiesto assegno, senza che potesse in alcun modo essere valutata l'effettiva necessita' dell'assistenza personale continuativa. Ne' a diverse conclusioni sembra potersi pervenire in sede giudiziaria anche considerando la decisione della Corte costituzionale del 18 febbraio 1988, n. 179, che, sancendo il superamento del c.d. "sistema tabellare chiuso" di tutela assicurativa nei confronti delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura, ha promosso il passaggio ad un nuovo sistema di garanzia "misto a liste aperte", nell'ambito del quale vengono conservati ai lavoratori i vantaggi derivanti dal sistema tabellare ma vengono eliminati i vuoti di tutela determinati dalla restrittiva nozione legale di malattia professionale indennizzabile adottata nel d.P.R. n. 1124/1965. Infatti la citata sentenza della Corte costituzionale non ha avuto alcuna incidenza diretta sugli articoli 76 e 218 del d.P.R. n. 1124/1965 e tanto meno sulla tabella allegato n. 3 al testo unico infortuni. Inoltre, a parte il dato formale dei limiti oggettivi della decisione n. 179/1988 della Corte costituzionale, e' necessario considerare che la prestazione integrativa richiesta dal Pavani e' del tutto autonoma rispetto a quella inerente alle malattie professionali e la sua concessione e' collegata dalla legge al verificarsi di specifici e propri presupposti. Infine si deve anche rilevare che la patologia paraplegica professionale di cui il ricorrente e' portatore non deriva da una tecnopatia bensi' da un infortunio agricolo. In tale contesto non sembra poter trovare accoglimento la domanda giudiziaria del Pavani, anche perche' la giurisprudenza ha da sempre considerato tassativo l'elenco delle menomazioni che possono dar luogo alla concessione dell'assegno per l'assistenza personale continuativa. 4) Tuttavia la sentenza n. 179/1988 della Corte costituzionale contiene l'enunciazione di principi fondamentali, che sembra possano essere estesi anche alla diversa prestazione rappresentata dall'assegno per l'assistenza personale continuativa. Con l'introduzione del sistema tabellare a liste aperte si e', in sostanza, realizzato un adeguamento delle norme alla realta' concreta e si e' finito per consentire la copertura della garanzia assicurativa a situazioni in precedenza non tutelate in attuazione del precetto costituzionale che persegue l'eguaglianza sostanziale di trattamento dei cittadini nonche' il diritto dei lavoratori a che siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio o malattia. In tale contesto la necessita' che la menomazione, ai fini della concessione dell'assegno di cui trattasi, debba essere compresa fra quelle tassativamente elencate nella tabella allegato 3 al t.u. infortuni sembra comportare una violazione dei precetti costituzionali sanciti dagli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione. La conservazione del sistema tabellare chiuso, anche se unicamente riferito alle situazioni elencate nell'allegato 3, sembra determinare, infatti, una disparita' di trattamento fra lavoratori e l'affievolimento del diritto riservato agli stessi alla previsione e garanzia di mezzi adeguati di vita in caso di infortunio o malattia. La tassativita' delle menomazioni che danno luogo al diritto all'assegno per l'assistenza personale continuata comporta un considerevole vuoto di tutela perche' determina, in modo ingiustificato, la mancanza di copertura assicurativa per situazioni, quale quella in esame, assimilabili a quelle tutelate. Infatti la concessione della prestazione dipende dal mero presupposto formale che la menomazione invalidante sia inserita nella tabella allegata al testo unico infortuni, per cui finiscono per rimanere penalizzati in modo ingiustificato quei lavoratori che, pur risultando permanentemente e totalmente inabili per causa di lavoro e bisognosi di assistenza continuativa, sono portatori di infermita' non incluse nella tabella. In sostanza l'impossibilita' per costoro di poter accedere alla prestazione, mediante la prova della necessita' della assistenza personale e continuativa, soltanto sulla base di un mero elemento formale, determina una irrazionale compressione del diritto alla garanzia di mezzi adeguati di vita in caso di infortunio o malattia. In altri termini la normativa in esame, non solo, comporta una ingiustificata disparita' di trattamento fra situazioni omogenee, caratterizzate da una gravissima invalidita' per causa di lavoro, perche' consente solo ai portatori delle menomazioni tabellate di accedere all'assegno per l'assistenza personale continuativa, ma si traduce anche in una limitazione della tutela previdenziale dei lavoratori che, allo stato del vigente ordinamento giuridico, non sembra trovare alcun fondamento razionale. Deve, pertanto, essere ritenuta, in relazione al caso di specie, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 218 del d.P.R. n. 1124/1965, in relazione all'art. 76 dello stesso decreto e alla tabella allegato n. 3, nella parte in cui non consente la concessione dell'assegno mensile integrativo per assistenza personale continuativa nei casi di inabilita' permanente assoluta conseguenti a menomazioni non elencate nella tabella allegato n. 3 e comunque comportanti la necessita' di assistenza personale continuativa, per contrasto con gli articoli 3 e 38, secondo comma, della Costituzione.