IL PRETORE
    Ha  pronunciato la seguente ordinanza fuori udienza in funzione di
 giudice del  lavoro  nella  causa  iscritta  al  n.  79/90  r.g.lav.,
 promossa   da   Pavani  Doriano  (avv.  Gallotta)  contro  l'Istituto
 nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro  (dott.
 proc.  Zavalloni  e  avv.  Ravenna)  avente  ad oggetto: richiesta di
 assegno di assistenza personale continuata.
    Osserva il pretore a scioglimento della riserva:
      1)  Con  ricorso  depositato il 1› febbraio 1990 Pavani Doriano,
 premesso che a seguito dell'infortunio sul lavoro  del  29  settembre
 1986   aveva  subito  un  gravissimo  trauma  vertebro-midollare  con
 fratture e lussazioni delle vertebre ed una grave lesione al  midollo
 osseo   con   paraplegia;   che   l'I.N.A.I.L.,  pur  riconoscendogli
 l'inabilita'  permanente   assoluta   con   la   costituzione   della
 conseguente  rendita,  aveva  respinto  la  sua  domanda  diretta  ad
 ottenere l'assegno per l'assistenza personale continuativa, richiesto
 perche'  la  sua invalidita' era tale da rendere necessario l'ausilio
 di terze persone per assolvere ad una vasta parte delle  piu'  comuni
 funzioni  vitali;  che il rigetto dell'istanza amministrativa trovava
 la sua motivazione nella circostanza che non era affetto da  paralisi
 flaccida,  agli  arti  inferiori, come richiesto dalla tabella di cui
 all'allegato 3 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124,  bensi'  spastica,
 assumendo  di  aver  diritto alla richiesta prestazione, conveniva in
 giudizio l'I.N.A.I.L. per chiedere che  venisse  dichiarato  che  era
 portatore di una invalidita' permanente assoluta in conseguenza della
 quale e' indispensabile una assistenza personale continuativa, con la
 condanna  dell'Istituto  alla corresponsione dell'assegno mensile per
 l'assistenza personale continuativa con decorrenza dalla domanda.
    Si  costituiva,  ritualmente,  in  giudizio  l'I.N.A.I.L  il quale
 chiedeva  il  rigetto  dell'avversa  domanda,  evidenziando  come  la
 paraplegia  spastica da cui era afflitto il ricorrente non rientrasse
 tra le patologie tassativamente elencate dalla tabella allegata al n.
 3  del  d.P.R. n. 1124/1965 che danno titolo a fruire dell'assegno di
 assistenza personale continuata.
      2)  In  fatto  si  premette  che non sussiste alcun dubbio sulla
 classificazione medica della patologia della quale  e'  portatore  il
 Pavani, gia' definita paraplegia spastica nella collegiale medica del
 4  luglio  1988;  risulta,  poi,  pacifico  fra  le  parti  che  tale
 infermita' e' collegata con nesso di causalita' all'infortunio patito
 il 29 settembre 1986.
      3)  Durante  la fase amministrativa non e' stato riconosciuto da
 parte dell'I.N.A.I.L. al Pavani l'assegno  mensile  per  l'assistenza
 personale  continuativa  perche'  la paralisi di cui e' portatore non
 rientra fra le  menomazioni  tassativamente  elencate  nella  tabella
 allegato 3 al testo unico n. 1124/1965.
    A  tale  proposito  si  osserva  che  l'art.  218  del  d.P.R.  n.
 1124/1965, per il settore agricolo  corrispondente  all'art.  76  per
 l'industria,  prevede  l'integrazione  della  rendita  con un assegno
 mensile, "nei casi  di  inabilita'  permanente  assoluta  conseguente
 menomazioni  elencate  nella  tabella  allegato  n.  3, nei quali sia
 indispensabile all'invalido un'assistenza  personale  continuativa  e
 questa  non sia prestata o direttamente dall'istituto assicuratore in
 luogo di ricovero o da altro, ente".
    Il   n.  3  della  tabella  allegata  consente  il  riconoscimento
 dell'assegno per l'assistenza personale continuativa per  le  lesioni
 del  sistema  nervoso  centrale che abbiano prodotto "paralisi totale
 flaccida dei due arti inferiori".
    Nella  fattispecie  la  domanda  del  Pavani  non  poteva  trovare
 accoglimento per essere quest'ultimo portatore di una paresi spastica
 degli arti inferiori, ancorche' contratta in seguito ad un infortunio
 agricolo.
    In  sostanza  la  mancanza di identita' fra il mero dato testuale,
 risultante dalla tabella allegata, e la lesione del ricorrente  hanno
 indotto  l'I.N.A.I.L. a non concedere il richiesto assegno, senza che
 potesse  in  alcun  modo  essere  valutata   l'effettiva   necessita'
 dell'assistenza personale continuativa.
    Ne'  a  diverse  conclusioni  sembra  potersi  pervenire  in  sede
 giudiziaria   anche   considerando   la   decisione    della    Corte
 costituzionale  del  18  febbraio  1988,  n.  179,  che,  sancendo il
 superamento  del  c.d.   "sistema   tabellare   chiuso"   di   tutela
 assicurativa    nei    confronti    delle    malattie   professionali
 nell'industria e nell'agricoltura, ha promosso  il  passaggio  ad  un
 nuovo  sistema  di  garanzia  "misto a liste aperte", nell'ambito del
 quale vengono conservati  ai  lavoratori  i  vantaggi  derivanti  dal
 sistema  tabellare ma vengono eliminati i vuoti di tutela determinati
 dalla  restrittiva   nozione   legale   di   malattia   professionale
 indennizzabile adottata nel d.P.R. n. 1124/1965.
    Infatti la citata sentenza della Corte costituzionale non ha avuto
 alcuna incidenza diretta sugli  articoli  76  e  218  del  d.P.R.  n.
 1124/1965  e  tanto  meno  sulla tabella allegato n. 3 al testo unico
 infortuni.
    Inoltre,  a  parte  il  dato  formale  dei  limiti oggettivi della
 decisione n.  179/1988  della  Corte  costituzionale,  e'  necessario
 considerare  che  la  prestazione integrativa richiesta dal Pavani e'
 del  tutto  autonoma  rispetto  a  quella  inerente   alle   malattie
 professionali  e  la  sua  concessione  e'  collegata  dalla legge al
 verificarsi di specifici e propri presupposti.
    Infine  si  deve  anche  rilevare  che  la  patologia  paraplegica
 professionale di cui il ricorrente e' portatore  non  deriva  da  una
 tecnopatia bensi' da un infortunio agricolo.
    In  tale contesto non sembra poter trovare accoglimento la domanda
 giudiziaria del Pavani, anche perche' la giurisprudenza ha da  sempre
 considerato  tassativo  l'elenco  delle  menomazioni  che possono dar
 luogo  alla  concessione  dell'assegno  per  l'assistenza   personale
 continuativa.
      4)  Tuttavia  la sentenza n. 179/1988 della Corte costituzionale
 contiene l'enunciazione di principi fondamentali, che sembra  possano
 essere   estesi   anche   alla   diversa   prestazione  rappresentata
 dall'assegno per l'assistenza personale continuativa.
    Con  l'introduzione del sistema tabellare a liste aperte si e', in
 sostanza, realizzato un adeguamento delle norme alla realta' concreta
 e   si   e'   finito  per  consentire  la  copertura  della  garanzia
 assicurativa a situazioni in precedenza non  tutelate  in  attuazione
 del precetto costituzionale che persegue l'eguaglianza sostanziale di
 trattamento dei cittadini nonche' il diritto  dei  lavoratori  a  che
 siano previsti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita
 in caso di infortunio o malattia.
    In  tale  contesto la necessita' che la menomazione, ai fini della
 concessione dell'assegno di cui trattasi, debba essere  compresa  fra
 quelle  tassativamente  elencate  nella  tabella  allegato  3 al t.u.
 infortuni   sembra   comportare   una   violazione    dei    precetti
 costituzionali  sanciti  dagli  artt.  3  e  38, secondo comma, della
 Costituzione.
    La conservazione del sistema tabellare chiuso, anche se unicamente
 riferito   alle   situazioni   elencate   nell'allegato   3,   sembra
 determinare,  infatti, una disparita' di trattamento fra lavoratori e
 l'affievolimento del diritto riservato agli stessi alla previsione  e
 garanzia  di mezzi adeguati di vita in caso di infortunio o malattia.
    La  tassativita'  delle  menomazioni  che  danno  luogo al diritto
 all'assegno  per  l'assistenza  personale  continuata   comporta   un
 considerevole   vuoto   di   tutela   perche'   determina,   in  modo
 ingiustificato, la mancanza di copertura assicurativa per situazioni,
 quale quella in esame, assimilabili a quelle tutelate.
    Infatti   la   concessione  della  prestazione  dipende  dal  mero
 presupposto formale che la menomazione invalidante sia inserita nella
 tabella  allegata  al  testo  unico  infortuni, per cui finiscono per
 rimanere penalizzati in modo ingiustificato quei lavoratori che,  pur
 risultando permanentemente e totalmente inabili per causa di lavoro e
 bisognosi di assistenza continuativa, sono  portatori  di  infermita'
 non incluse nella tabella.
    In  sostanza  l'impossibilita'  per costoro di poter accedere alla
 prestazione, mediante la  prova  della  necessita'  della  assistenza
 personale  e  continuativa,  soltanto  sulla base di un mero elemento
 formale, determina una  irrazionale  compressione  del  diritto  alla
 garanzia  di mezzi adeguati di vita in caso di infortunio o malattia.
    In  altri  termini  la  normativa in esame, non solo, comporta una
 ingiustificata disparita' di  trattamento  fra  situazioni  omogenee,
 caratterizzate  da  una  gravissima  invalidita' per causa di lavoro,
 perche' consente solo ai portatori  delle  menomazioni  tabellate  di
 accedere  all'assegno  per l'assistenza personale continuativa, ma si
 traduce anche in  una  limitazione  della  tutela  previdenziale  dei
 lavoratori  che,  allo  stato  del vigente ordinamento giuridico, non
 sembra trovare alcun fondamento razionale.
    Deve,  pertanto,  essere ritenuta, in relazione al caso di specie,
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  dell'art.  218  del d.P.R. n. 1124/1965, in relazione
 all'art. 76 dello stesso decreto e alla tabella allegato n. 3,  nella
 parte  in  cui  non  consente  la  concessione  dell'assegno  mensile
 integrativo  per  assistenza  personale  continuativa  nei  casi   di
 inabilita' permanente assoluta conseguenti a menomazioni non elencate
 nella tabella allegato n. 3 e comunque comportanti la  necessita'  di
 assistenza personale continuativa, per contrasto con gli articoli 3 e
 38, secondo comma, della Costituzione.