IL PRETORE Letti gli atti del procedimento ed esaminate le risultanze dibattimentali; O S S E R V A Benedetti Orlando e' stato citato in giudizio perche' imputato del reato di cui agli artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, per avere, quale legale rappresentante della "Ceramica Gold Art" S.r.l., effettuato presso la sede dello stabilimento lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi consistenti in materiale da demolizione e fanghi ceramici, senza aver ottenuto l'autorizzazione regionale. L'art. 16, primo comma, del d.P.R. n. 915/1982 prescrive l'obbligo dell'autorizzazione per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e sottopone specificamente ad autorizzazione la fase dello "stoccaggio provvisorio", subordinandone il rilascio all'accertamento della rispondenza del sito e delle annesse attrezzature ai requisiti tecnici prescritti e richiedono inoltre che siano specificati nel provvedimento i tipi e quantitativi massimi di rifiuti stoccabili. La legge regionale dell'Emilia Romagna n. 6 del 27 gennaio 1986, come modificata dalla legge regionale 26 luglio 1988, n. 29, all'art. 15 lett. b) contempla, tra le autorizzazioni di competenza regionale, quella allo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi. All'art. 18 statuisce che non e' soggetto all'autorizzazione l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi effettuato dalle imprese nel corso dei rispettivi cicli lavorativi purche' tale accumulo: a) sia effettuato all'interno del perimetro degli stabilimenti o aziende ove vengono prodotti i rifiuti; b) si riferisca esclusivamente ai rifiuti prodotti negli stessi stabilimenti o aziende; c) costituisca fase preliminare al conferimento in altri impianti di trattamento e/o stoccaggio autorizzati. I titolari di attivita' di accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi, a norma dell'art. 18 comma 2, devono darne tempestiva comunicazione alle autorita' competenti per il controllo. La legge regionale quindi prevede due distinte categorie, lo stoccaggio provvisorio e l'accumulo temporaneo. Il secondo si differenzia dal primo solo perche' avviene all'interno dello stabilimento di produzione dei rifiuti. L'autorizzazione e' richiesta dalla legge regionale soltanto per lo stoccaggio provvisorio. Preliminarmente giova sottolineare come la legge regionale adoperi l'espressione "accumulo temporaneo" che non compare in alcuno dei testi normativi in materia di rifiuti, cioe' nella direttiva del Consiglio della C.E.E. del 20 marzo 1978, nel d.P.R. n. 915/1982, ne' infine nella delibera del comitato interministeriale del 27 luglio 1984. A parte il problema terminologico, nei testi normativi comunitari e statali, in tema di rifiuti non e' dato rinvenire alcun elemento che consenta di fondare una distinzione tra lo stoccaggio provvisorio effettuato all'esterno dello stabilimento di produzione e quello realizzato all'interno, definito dalla legge regionale "accumulo temporaneo". Il d.P.R. n. 915/1982 agli artt. 6, lett. d), e 16 detta una disciplina puntuale sull'obbligo dell'autorizzazione per ogni fase dello smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, senza distinguere in alcun modo tra lo stoccaggio sito all'esterno oppure all'interno dell'azienda. Ne' puo' attribuirsi alcun pregio alla teoria secondo cui lo stoccaggio provvisorio, in quanto previsto dall'art. 16 del d.P.R. n. 915/1982 dopo la raccolta ed il trasporto, deve intendersi come operazione effettuata all'esterno dello stabilimento. Non vi e' alcun elemento per sostenere che la successione testuale delle lettere a) e b) presupponga la successione cronologica delle attivita' ivi descritte. Analoghe considerazioni discendono dall'esame degli artt. 9 e 10 della direttiva C.E.E. n. 319/1978, alla luce della quale deve interpretarsi il d.P.R. n. 915/1982 che ne costituisce attuazione. Nel citato art. 9 e' espressamente previsto l'obbligo dell'autorizzazione per "gli impianti, gli stabilimenti o le imprese che provvedono all'ammasso, al trattamento e/o al deposito dei rifiuti tossici e nocivi". L'art. 10 dispone che "chiunque produca o detenga rifiuti tossici e nocivi per i quali non abbia ottenuto l'autorizzazione... deve al piu' presto farli ammassare, trattare e/o depositare da un impianto, stabilimento o impresa autorizzati". Dal che si ricava agevolmente l'obbligo dell'autorizzazione per l'ammasso dei rifiuti propri all'interno dello stabilimento. Infine, l'unica disposizione della delibera del comitato interministeriale relativa allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi all'interno dell'azienda, il punto 2.3., disciplina esclusivamente il trasporto di detti rifiuti all'interno dello stabilimento, ma nessuna specificazione introduce sullo stoccaggio provvisorio c.d. interno. Lo stesso art. 18 della legge regionale configura l'accumulo temporaneo come una species del genus stoccaggio provvisorio. Difatti, ove non sussistessero i requisiti cui alle lettere a) b) e c) dell'art. 18, primo comma l'accumulo temporaneo verrebbe riassorbito nello stoccaggio provvisorio (come si desume dalla lettera dell'art. 18 nonche' dal punto 3 della delibera del consiglio regionale n. 1302 del 5 maggio 1987). Peraltro, ai fini della tutela della salute e dell'ambiente, non pare vi sia alcun motivo valido per differenziare lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi a seconda che avvenga all'interno od all'esterno dello stabilimento essendo identici i pericoli che possono crearsi. Posto che la legge statale prevede la necessita' dell'autorizzazione per ogni fase dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, senza distinguere tra lo stoccaggio rifiuti tossici e nocivi, senza distinguere tra lo stoccaggio provvisorio "interno" o "esterno", deve ritenersi costituzionalmente illegittimo l'art. 18 della legge regionale dell'Emilia-Romagna in quanto crea un'ingiustificata eccezione alla predetta regola generale, non assoggettando ad autorizzazione l'accumulo temporaneo. Anzitutto puo' ravvisarsi una violazione dell'art. 117 della Costituzione che riconosce alle regioni una potesta' legislativa da esercitarsi "nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato". L'art. 18 si pone invece in contrasto con la normativa statale, in particolare con gli artt. 6, lett. d) e 16 del d.P.R. n. 915/1982. Esso inoltre risulta incompatibile con l'art. 4, lett. f), del d.P.R. n. 915/1982, che riserva allo Stato il potere di dettare norme generali per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti tossici e nocici. La norma regionale e' inoltre illegittima per violazione dell'art. 25, secondo comma della Costituzione in quanto, svincolando dall'obbligo dell'autorizzazione l'ipotesi di accumulo temporaneo, incide sull'applicabilita' della norma penale di cui all'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982. Al riguardo, la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che la fonte del potere punitivo risiede solo nella che la fonte del potere punitivo risiede solo nella legislazione statale e che le regioni non possono comminare, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste in una data materia. Le regioni cioe' non possono interferire negativamente con le norme penali, considerando lecita un'attivita' penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale (vedi sentenza n. 79/1977). La disposizione della legge regionale n. 6/1986, eliminando l'obbligo dell'autorizzazione per l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici e nocivi, ha sottratto alla sfera dell'illecito penale una fattispecie che, secondo la legge statale, va qualificata come reato ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982. Tale rilievo e' sufficiente per ritenere non infondata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 18, primo comma della legge regionale citata. La Corte costituzionale si e' peraltro gia' pronunciata su ipotesi analogie riconoscendo il contrasto con l'art. 25, secondo comma, della Costituzione delle leggi regionali Friuli-Venezia Giulia e Piemonte in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi (vedi sentenze n. 370/1989 e 309/1990). La questione sottoposta al vaglio della Corte ha un decisivo rilievo sull'esito del procedimento in corso. Il Benedetti e' imputato per aver effettuato all'interno dello stabilimento lo stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi propri. Tali rifiuti venivano accumulati in vista di un conferimento ad impianti di trattamento e/o stoccaggio autorizzati. Tale conferimento, non ancora definito al momento degli accertamenti, e' stato poi attuato secondo un programma concordato con la u.s.l. La fattispecie descritta dovrebbe qualificarsi come accumulo temporaneo, ricorrendo i requisiti di cui all'art. 18, primo comma. Ne' puo' attribuirsi rilevanza alla omessa comunicazione dell'attivita' alle autorita' competenti per il controllo, secondo quanto disposto dall'art. 18, secondo comma. Il mancato rispetto di tale prescrizione non esclude la qualificazione dell'attivita' come accumulo temporaneo. Alla luce del citato art. 18, il processo dovrebbe concludersi con una assoluzione perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato. Ove venisse dichiarata l'illegittimita' costituzionale della norma, potrebbe applicarsi alla fattispecie in esame l'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982.