IL PRETORE
    Letti  gli  atti  del  procedimento  ed  esaminate  le  risultanze
 dibattimentali;
                             O S S E R V A
    Benedetti Orlando e' stato citato in giudizio perche' imputato del
 reato di cui agli artt. 16 e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915,
 per  avere,  quale  legale  rappresentante  della "Ceramica Gold Art"
 S.r.l., effettuato presso la sede dello  stabilimento  lo  stoccaggio
 provvisorio  di  rifiuti tossici e nocivi consistenti in materiale da
 demolizione e fanghi ceramici, senza aver  ottenuto  l'autorizzazione
 regionale.
    L'art. 16, primo comma, del d.P.R. n. 915/1982 prescrive l'obbligo
 dell'autorizzazione per  ogni  fase  dello  smaltimento  dei  rifiuti
 tossici e nocivi e sottopone specificamente ad autorizzazione la fase
 dello   "stoccaggio   provvisorio",   subordinandone   il    rilascio
 all'accertamento   della   rispondenza   del  sito  e  delle  annesse
 attrezzature ai requisiti tecnici prescritti e richiedono inoltre che
 siano  specificati nel provvedimento i tipi e quantitativi massimi di
 rifiuti stoccabili.
    La  legge  regionale dell'Emilia Romagna n. 6 del 27 gennaio 1986,
 come modificata dalla legge regionale 26 luglio 1988, n. 29, all'art.
 15 lett. b) contempla, tra le autorizzazioni di competenza regionale,
 quella allo stoccaggio  provvisorio  di  rifiuti  tossici  e  nocivi.
 All'art.   18   statuisce  che  non  e'  soggetto  all'autorizzazione
 l'accumulo temporaneo di rifiuti tossici e  nocivi  effettuato  dalle
 imprese  nel  corso  dei  rispettivi  cicli  lavorativi  purche' tale
 accumulo:
       a)  sia effettuato all'interno del perimetro degli stabilimenti
 o aziende ove vengono prodotti i rifiuti;
       b) si riferisca esclusivamente ai rifiuti prodotti negli stessi
 stabilimenti o aziende;
       c)  costituisca  fase  preliminare  al  conferimento  in  altri
 impianti di trattamento e/o stoccaggio autorizzati.
    I  titolari di attivita' di accumulo temporaneo di rifiuti tossici
 e nocivi, a norma dell'art.  18  comma  2,  devono  darne  tempestiva
 comunicazione alle autorita' competenti per il controllo.
    La  legge  regionale  quindi  prevede  due  distinte categorie, lo
 stoccaggio  provvisorio  e  l'accumulo  temporaneo.  Il  secondo   si
 differenzia   dal   primo  solo  perche'  avviene  all'interno  dello
 stabilimento di produzione dei rifiuti. L'autorizzazione e' richiesta
 dalla legge regionale soltanto per lo stoccaggio provvisorio.
    Preliminarmente giova sottolineare come la legge regionale adoperi
 l'espressione "accumulo temporaneo" che non  compare  in  alcuno  dei
 testi  normativi  in  materia  di  rifiuti, cioe' nella direttiva del
 Consiglio della C.E.E. del 20 marzo 1978, nel d.P.R. n. 915/1982, ne'
 infine  nella  delibera  del comitato interministeriale del 27 luglio
 1984.
    A  parte il problema terminologico, nei testi normativi comunitari
 e statali, in tema di rifiuti non e' dato  rinvenire  alcun  elemento
 che consenta di fondare una distinzione tra lo stoccaggio provvisorio
 effettuato all'esterno dello  stabilimento  di  produzione  e  quello
 realizzato  all'interno,  definito  dalla  legge  regionale "accumulo
 temporaneo".
    Il  d.P.R.  n.  915/1982  agli  artt.  6, lett. d), e 16 detta una
 disciplina puntuale sull'obbligo dell'autorizzazione  per  ogni  fase
 dello  smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi, senza distinguere in
 alcun modo tra lo  stoccaggio  sito  all'esterno  oppure  all'interno
 dell'azienda.
    Ne'  puo'  attribuirsi  alcun  pregio  alla  teoria secondo cui lo
 stoccaggio provvisorio, in quanto previsto dall'art. 16 del d.P.R. n.
 915/1982  dopo  la  raccolta  ed  il  trasporto, deve intendersi come
 operazione effettuata all'esterno dello stabilimento. Non vi e' alcun
 elemento per sostenere che la successione testuale delle lettere a) e
 b)  presupponga  la  successione  cronologica  delle  attivita'   ivi
 descritte.
    Analoghe  considerazioni  discendono dall'esame degli artt. 9 e 10
 della direttiva C.E.E.  n.  319/1978,  alla  luce  della  quale  deve
 interpretarsi  il  d.P.R.  n. 915/1982 che ne costituisce attuazione.
 Nel   citato   art.   9   e'   espressamente    previsto    l'obbligo
 dell'autorizzazione  per "gli impianti, gli stabilimenti o le imprese
 che provvedono  all'ammasso,  al  trattamento  e/o  al  deposito  dei
 rifiuti  tossici e nocivi". L'art. 10 dispone che "chiunque produca o
 detenga rifiuti tossici e nocivi  per  i  quali  non  abbia  ottenuto
 l'autorizzazione... deve al piu' presto farli ammassare, trattare e/o
 depositare da un impianto, stabilimento o impresa  autorizzati".  Dal
 che si ricava agevolmente l'obbligo dell'autorizzazione per l'ammasso
 dei rifiuti propri all'interno dello stabilimento.
    Infine,   l'unica   disposizione   della   delibera  del  comitato
 interministeriale relativa allo smaltimento  dei  rifiuti  tossici  e
 nocivi   all'interno   dell'azienda,   il   punto   2.3.,  disciplina
 esclusivamente  il  trasporto  di  detti  rifiuti  all'interno  dello
 stabilimento,  ma  nessuna  specificazione introduce sullo stoccaggio
 provvisorio c.d. interno.
    Lo  stesso  art.  18  della  legge  regionale configura l'accumulo
 temporaneo  come  una  species  del  genus  stoccaggio   provvisorio.
 Difatti,  ove  non sussistessero i requisiti cui alle lettere a) b) e
 c)  dell'art.  18,  primo  comma   l'accumulo   temporaneo   verrebbe
 riassorbito  nello  stoccaggio  provvisorio  (come  si  desume  dalla
 lettera dell'art. 18 nonche' dal punto 3 della delibera del consiglio
 regionale n. 1302 del 5 maggio 1987).
    Peraltro,  ai  fini della tutela della salute e dell'ambiente, non
 pare vi sia alcun  motivo  valido  per  differenziare  lo  stoccaggio
 provvisorio  di  rifiuti  tossici  e  nocivi  a  seconda  che avvenga
 all'interno od all'esterno  dello  stabilimento  essendo  identici  i
 pericoli che possono crearsi.
    Posto    che    la    legge    statale   prevede   la   necessita'
 dell'autorizzazione  per  ogni  fase  dello  smaltimento  di  rifiuti
 tossici e nocivi, senza distinguere tra lo stoccaggio rifiuti tossici
 e nocivi, senza distinguere tra lo stoccaggio provvisorio "interno" o
 "esterno",  deve  ritenersi  costituzionalmente illegittimo l'art. 18
 della   legge   regionale   dell'Emilia-Romagna   in   quanto    crea
 un'ingiustificata   eccezione  alla  predetta  regola  generale,  non
 assoggettando ad autorizzazione l'accumulo temporaneo.
   Anzitutto  puo'  ravvisarsi  una  violazione  dell'art.  117  della
 Costituzione che riconosce alle regioni una potesta'  legislativa  da
 esercitarsi  "nei  limiti  dei  principi fondamentali stabiliti dalle
 leggi dello Stato". L'art. 18 si pone  invece  in  contrasto  con  la
 normativa  statale, in particolare con gli artt. 6, lett. d) e 16 del
 d.P.R. n. 915/1982.
    Esso  inoltre  risulta  incompatibile  con l'art. 4, lett. f), del
 d.P.R. n. 915/1982, che riserva allo Stato il potere di dettare norme
 generali  per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei
 rifiuti tossici e nocici.
    La norma regionale e' inoltre illegittima per violazione dell'art.
 25,  secondo  comma  della  Costituzione   in   quanto,   svincolando
 dall'obbligo  dell'autorizzazione  l'ipotesi  di accumulo temporaneo,
 incide sull'applicabilita' della norma penale di cui all'art. 26  del
 d.P.R. n. 915/1982.
    Al  riguardo,  la Corte costituzionale ha piu' volte affermato che
 la fonte del potere punitivo risiede solo  nella  che  la  fonte  del
 potere  punitivo  risiede  solo  nella  legislazione statale e che le
 regioni non possono comminare, rimuovere o variare con proprie  leggi
 le  pene  previste  in una data materia. Le regioni cioe' non possono
 interferire negativamente con le norme  penali,  considerando  lecita
 un'attivita'  penalmente  sanzionata dall'ordinamento nazionale (vedi
 sentenza n. 79/1977).
    La  disposizione  della  legge  regionale  n.  6/1986,  eliminando
 l'obbligo dell'autorizzazione per l'accumulo  temporaneo  di  rifiuti
 tossici  e  nocivi,  ha sottratto alla sfera dell'illecito penale una
 fattispecie che, secondo la legge statale, va qualificata come  reato
 ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 915/1982.
     Tale  rilievo  e'  sufficiente  per  ritenere  non  infondata  la
 questione di legittimita' costituzionale della  disposizione  di  cui
 all'art. 18, primo comma della legge regionale citata.
    La Corte costituzionale si e' peraltro gia' pronunciata su ipotesi
 analogie riconoscendo il contrasto  con  l'art.  25,  secondo  comma,
 della  Costituzione  delle  leggi  regionali  Friuli-Venezia Giulia e
 Piemonte in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi  (vedi
 sentenze n. 370/1989 e 309/1990).
    La  questione  sottoposta  al  vaglio  della  Corte ha un decisivo
 rilievo  sull'esito  del  procedimento  in  corso.  Il  Benedetti  e'
 imputato  per  aver  effettuato  all'interno  dello  stabilimento  lo
 stoccaggio provvisorio di  rifiuti  tossici  e  nocivi  propri.  Tali
 rifiuti  venivano  accumulati in vista di un conferimento ad impianti
 di trattamento e/o stoccaggio  autorizzati.  Tale  conferimento,  non
 ancora  definito  al momento degli accertamenti, e' stato poi attuato
 secondo  un  programma  concordato  con  la  u.s.l.  La   fattispecie
 descritta  dovrebbe qualificarsi come accumulo temporaneo, ricorrendo
 i requisiti di cui all'art. 18, primo  comma.  Ne'  puo'  attribuirsi
 rilevanza  alla  omessa  comunicazione  dell'attivita' alle autorita'
 competenti per il controllo, secondo quanto  disposto  dall'art.  18,
 secondo  comma.  Il mancato rispetto di tale prescrizione non esclude
 la qualificazione dell'attivita' come accumulo temporaneo.
    Alla luce del citato art. 18, il processo dovrebbe concludersi con
 una assoluzione perche' il fatto non e'  previsto  dalla  legge  come
 reato.  Ove  venisse dichiarata l'illegittimita' costituzionale della
 norma, potrebbe applicarsi alla fattispecie in esame  l'art.  26  del
 d.P.R. n. 915/1982.