IL PRETORE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nei confronti di Balestrini
 Alberto, imputato come da decreto di citazione a giudizio;
    Osservato che il Balestrini e' imputato, tra l'altro (capo C9, del
 reato p. e p. dall'art. 26  del  d.P.R.  n.  915/1982  perche'  nella
 qualita'   di   titolare  della  ditta  "G-ART"  esercente  attivita'
 galvanotecnica,  effettuava  lo  stoccaggio  provvisorio  di   fanghi
 tossici  e  nocivi, derivanti dall'attivita' suindicata, senza essere
 munito della prescritta autorizzazione;
    Rilevato  che  l'imputato chiede di essere mandato assolto da tale
 reato invocando il disposto dell'art. 34 della  legge  della  regione
 Marche  n.  31 del 26 aprile 1990 (in B.U. reg.le n. 58 del 28 aprile
 1990), il quale, al comma secondo, esonera "dalle  autorizzazioni  a'
 sensi  del d.P.R. n. 915/1982... lo stoccaggio provvisorio di rifiuti
 tossici e nocivi derivanti da attivita' commerciali ed artigianali...
 purche' tale stoccaggio rispetti le seguenti condizioni:
       a)  sia  effettuato  all'interno  del  perimetro delle sedi ove
 vengono prodotti i rifiuti;
       b)  costituisca  fase  preliminare  al  conferimento  in  altri
 impianti di trattamento o stoccaggio autorizzati;
       c) non superi il quantitativo massimo di kg. 50";
    Ritenuto  che  nel  caso  in  esame, come emerge chiaramente dagli
 atti, ricorrono tutte le condizioni ed i requisiti per l'applicazione
 di  quella norma regionale, la quale avrebbe come conseguenza che non
 costituirebbe  piu'   comportamento   assoggettabile   a   preventiva
 autorizzazione  regionale - e percio' non costituirebbe piu' condotta
 penalmente rilevante a' sensi degli artt.  16  e  26  del  d.P.R.  n.
 915/1982  -  lo  stoccaggio  provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi
 alle condizioni sopra prevedute;
    Ritenuto,  quindi,  che  la  norma regionale in parola, venendo ad
 incidere  direttamente  sul  precetto  della  norma  penale  statale,
 rappresenta  punto  di  passaggio  obbligato  per  la decisione sulla
 penale responsabilita' dell'imputato in ordine al  reato  di  cui  al
 capo C) della rubrica;
    Rilevato,  peraltro,  che  la  citata  norma  regionale si pone in
 evidente contrasto non solo con la normativa statale  in  materia  di
 rifiuti e percio' con il precetto dell'art. 117 della Costituzione in
 quanto  nella  specie  questa  normativa  costituisce  attuazione  di
 obblighi assunti dallo Stato italiano e livello comunitario; ma anche
 e  soprattutto  con  il  precetto  ricavabile  dall'art.   25   della
 Costituzione   la  quale  afferma  che  soltanto  nella  legislazione
 nazionale  risiede  la  fonte  del  potere  punitivo,  onde  non   e'
 consentito  alla  regione di depenalizzare e cioe' considerare lecita
 una attivita' che invece  l'ordinamento  statale  considera  reato  e
 sanziona penalmente;
    Ritenuto,  in conclusione, che appare non manifestamente infondata
 e, per quanto sopra detto, altresi' rilevante nel caso da decidere la
 questione   di   legittimita'   costituzionale   della  citata  norma
 regionale;
    Richiamate   le  sentenze  nn.  370/1989  e  43/1990  della  Corte
 costituzionale.