IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
 al n. 622/85 del ruolo generale, avente ad oggetto risarcimento danni
 e  vertente  tra  Rocca Salvatore e Lio Vanda, rappresentati e difesi
 dall'avv. R. Medici, per procura a margine  dell'atto  di  citazione,
 attori  contro  Fabiano  Antonia,  compagnia  di assicurazione Phenix
 Soleil,  in   persona   del   legale   rappresentante   pro   tempore
 rappresentata  e  difesa  dall'avv.  A.   Di  Bartolo,  per procura a
 margine della comparsa di risposta,  convenuti;  posta  in  decisione
 all'udienza  collegiale  del  9 novembre 1989, sulle conclusioni come
 appresso precisate.
                            OSSERVA IN FATTO
    Con  atto  di  citazione, notificato in data 31 luglio 1985, Rocca
 Salvatore e Lio Vanda premesso che in data 26 luglio  1983  in  Isola
 Centro  Rizzuto, alla contrada S. Anna l'autocarro Ducati 2005, targa
 277589, condotto dal Rocca Felice,  nell'effettuare  una  manovra  di
 retromarcia  aveva  investito  il  minore Rocca Antonio, figlio degli
 istanti,  causandone  la  morte,  convenivano  in  giudizio   Fabiano
 Antonia,  proprietaria  del  veicolo  investitore,  e la compagnia di
 assicurazione Phenix Soleil, in persona del legale rappresentante pro
 tempore,  per sentire condannare gli stessi in solido al risarcimento
 dei danni subiti per la morte del figlio  e  da  quantificarsi  nella
 somma  di  L. 40.000.000 o dell'altra ritenuta di giustizia, il tutto
 con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
    Si  costituiva  ritualmente  la  convenuta societa' contestando la
 domanda  sull'unica  eccezione  dell'inoperativita'  della   garanzia
 assicurativa trattandosi di evento occorso a soggetto non considerato
 terzo  dall'art.  4  della  legge  n.  990/1969  essendo  la  vittima
 discendente legittimo (nipote) del conducente il veicolo investitore,
 e  come  tale,  escluso  dai  benefici  derivanti  dall'assicurazione
 obbligatoria.
    La  causa  passava  in  decisione  all'esito  dell'espletamento di
 articolata attivita' istruttoria.
                           OSSERVA IN DIRITTO
    Ritiene  il  collegio  che  trovi applicazione alla fattispecie la
 normativa dettata dall'art. 4, lettera b) della  legge  n.  990/1969,
 che  esclude  l'operativita' della garanzia assicurativa obbligatoria
 nella circolazione dei veicoli, per i danni subiti  da  soggetti  che
 siano  legati al proprietario o al conducente del veicolo investitore
 (tali essendo per consolidato orientamento della suprema Corte coloro
 la  cui  responsabilita'  deve  essere coperta dall'assicurazione) da
 vincoli di parentela dettagliatamente indicati nell'articolo  di  cui
 tattasi.
    La  vittima  del  sinistro  stradale era infatti nipote in secondo
 grado e quindi discendente legittimo del conducente.
    Ne'  si  ritiene  possa  trovare  applicazione alla fattispecie la
 direttiva comunitaria del 30 dicembre 1983, n. 84/5, che ha stabilito
 che  "i  membri  della  famiglia dell'assicurato, del conducente e di
 qualsiasi altra persona la cui responsabilita'  civile  sia  sorta  a
 causa  di  un sinistro e sia coperta da assicurazione di cui all'art.
 1, non possono essere esclusi a motivo del legame  di  parentela  dal
 beneficio   dell'assicurazione  per  quanto  riguarda  i  danni  alla
 persona". E', infatti, parere di questo  collegio  che  le  direttive
 comunitarie,  le  quali  prevedendo obblighi particolari di contenuto
 precettivo, siano applicabili da parte del giudice  indipendentemente
 dall'adempimento  alle  stesse da parte dello Stato membro attraverso
 apposita legiferazione solo allo scadere del  termine  stabilito  per
 l'attuazione  da  parte  dello  Stato  membro della direttiva stessa.
 Orbene il termine previsto per  l'adeguamento  alla  direttiva  sopra
 richiamata e' quello del 31 dicembre 1987. Il sinistro si e', invece,
 verificato nell'anno 1983 sicche' la detta  norma  non  puo'  operare
 retroattivamente  e  viceversa  la  fattispecie rimane regolata dalla
 legislazione   italiana   vigente   in   materia   di   assicurazione
 obbligatoria.
    Tanto  detto vale ai fini di evidenziare come sia rilevante per il
 giudizio la questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  4
 della  legge  n.  990/1969,  lett.  b),  il  cui  accertamento  viene
 demandato  da  parte  di   questo   collegio   alla   suprema   Corte
 costituzionale.
    Ed  invero appare manifesta ed eclatante la violazione dell'art. 3
 della Carta costituzionale nella differenziazione  che  la  legge  ha
 operato  tra  i  terzi  danneggiati  dalla circolazione di un veicolo
 distinguendoli  in  base  al  legame  di  parentela   esistente   con
 l'assicurato,  al fine di escludere la garanzia assicurativa solo per
 una categoria a differenza, dell'altra.
    Si  ricorda  che  lo stesso articolo escludeva dal beneficio della
 garanzia assicurativa i terzi trasportati e che successivamente detta
 esclusione e' venuta meno con la sostituzione operata dall'art. 1 del
 d.-l. 23 dicembre 1976, n. 857, come convertito in legge 26  febbraio
 1977,  n.  39,  della  lettera  c)  dell'art.  4  e del secondo comma
 dell'art. 1 della legge n. 990/1969.
    Alla   luce  dei  principi  costituzionali  dettati  dall'art.  2,
 inoltre, deve riconoscersi  il  diritto  inviolabile  dell'uomo  come
 soggetto  ad  essere  tutelato  nella  persona e nelle sue cose dalla
 circolazione dei veicoli che per se' stessa rappresenta  un'attivita'
 socialmente pericolosa.
    Appare  altresi'  incomprensibile  la  ragione  per  la  quale non
 debbano  definirsi  terzi,  come  tali   coperti   dall'assicurazione
 obbligatoria  della  responsabilita'  civile,  i  soggetti  legati da
 vincoli di parentela stretta agli assicurati, anche per i danni  alla
 persona  ed  addirittura  per  il  caso  di  morte,  quasi  che fosse
 possibile ipotizzare l'accordo dei parenti a realizzare  l'indennita'
 assicurativa a costo della vita dello stesso congiunto.
    Se,  infatti,  per  terzo deve intendersi la persona estranea alla
 circolazione del  veicolo  assicurato  (sia  esso  pedone  o  persona
 trasportata o conducente di altro veicolo venuto in collisione con il
 primo), come puo' il legislatore non considerarla piu' terzo solo per
 il  rapporto di parentela che lega la vittima ai soggetti assicurati,
 se non privilegiando evidentemente ed in modo arbitrario un interesse
 del  tutto  privatistico  delle  Societa' di assicurazioni ad evitare
 eventuali collusioni ai suoi danni in un campo,  quale  quello  della
 sicurezza   della   circolazione   stradale,  che  deve  privilegiare
 l'interesse sociale alla  garanzia  assicurativa  (e  tale  interesse
 giustifica il carattere di obbligatorieta' della stessa assicurazione
 per la circolazione sulle strade pubbliche o ad esse  equiparate  dei
 veicoli) soprattutto per i danni che riguardano la persona.
    Si  ricorda  a tal proposito che la distinzione non opera in altri
 campi come, ad esempio, nell'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
 infortuni,  che  considera  terzi  i parenti del datore di lavoro che
 prestano la loro attivita' alle sue dipendenze.
    Si ritiene, pertanto, che l'articolo 4, lettera b) sia illegittimo
 in quanto  rende  rilevanti,  con  effetti  socialmente  ingiusti  ed
 aberranti (caso di specie della non risarcibilita' dei danni morali e
 materiali, in favore dei genitori della vittima di un sinistro per il
 solo  fatto  che  quest'ultima  era  legata in vita da un rapporto di
 discendenza legittima al  conducente  del  veicolo  investitore),  le
 condizioni   personali   di   soggetti  che  devono,  invece,  essere
 considerati semplicemente terzi e che come tali devono, al pari degli
 altri   soggetti   rientranti   nella   categoria,   essere   coperti
 dall'assicurazione obbligatoria soprattutto nel  caso  in  cui  danni
 prodotti  dal  veicolo  a  causa  della  sua  circolazione  su strade
 pubbliche riguardino la persona.
    E'  preciso  dovere  dello  Stato,  e risponde allo spirito cui e'
 improntata la stessa legge n. 990, garantire tutti gli  utenti  delle
 strade  ad  uso  pubblico  dai  danni che possono loro derivare dalla
 circolazione dei  veicolo  ponendo  l'obbligo  dell'assicurazione  ai
 privati, senza alcuna distinzione tra le vittime.
    Pertanto  non ha, a giudizio di questo collegio, alcun ragionevole
 fondamento l'esclusione dalla garanzia assicurativa dei membri  della
 famiglia  dell'assicurato  o  del  conducente  o  di  qualsiasi altro
 responsabile, per i danni subiti  a  seguito  di  sinistro  stradale.
 Conseguentemente   ai   suddetti   soggetti   deve  essere  accordata
 protezione analoga a quella assicurata dalla legge agli  altri  terzi
 vittime, quanto meno per i danni alle persone.