ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto
 del Presidente della Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione di
 amnistia),  promosso  con  ordinanza  emessa  il  23  luglio 1990 dal
 Tribunale di Forli' nel procedimento penale a  carico  di  Compagnone
 Giovanni, iscritta al n. 553 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
 nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  38,  prima   serie
 speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio del
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Giuseppe Borzellino;
    Ritenuto  che  con ordinanza emessa il 23 luglio 1990 il Tribunale
 penale di Forli' ha sollevato questione incidentale  di  legittimita'
 costituzionale   dell'art.   2   del  decreto  del  Presidente  della
 Repubblica 12 aprile 1990, n. 75 (Concessione  di  amnistia),  "nella
 parte in cui non prevede i casi, come la dichiarazione di fallimento,
 di impossibilita' di effettuare il versamento  nel  termine  da  tale
 norma previsto", in riferimento all'art. 3 della Costituzione;
      che  e'  intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
 ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
 Stato,   che   ha   concluso  per  la  manifesta  inammissibilita'  o
 infondatezza della questione;
    Considerato   che   all'imputato  nel  giudizio  a  quo  e'  stato
 contestato  il  reato  di  cui  all'art.  2,   secondo   comma,   del
 decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto
 1982, n. 516, per aver omesso il versamento  delle  ritenute  fiscali
 dal  febbraio  all'ottobre  1984  e che lo stesso e' stato dichiarato
 fallito il 21 dicembre 1984 (con termine per la dichiarazione annuale
 fino all'aprile 1985);
       che,  successivamente all'ordinanza di rimessione, con l'art. 3
 del  decreto-legge  14  gennaio  1991,  n.  7,  si  e'  data  diversa
 configurazione  alle  ipotesi  di  reato  di cui al citato art. 2 del
 decreto-legge 10 luglio 1982, n. 516;
       che  l'art.7, secondo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991,
 n. 7, ha stabilito, sia pure a condizione della regolarizzazione  dei
 periodi d'imposta "ai quali le violazioni si riferiscono", che l'art.
 3 ha efficacia retroattiva;
       che  l'art. 8, ultimo comma, del decreto-legge 14 gennaio 1991,
 n. 7, sospende i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 2 del
 decreto-  legge  10  luglio  1982,  n.  429, convertito nella legge 7
 agosto 1982, n. 516, "fino alla data del 31 luglio 1991" e, "in  caso
 di  rateizzazione",  per  documentata  istanza dell'interessato, fino
 alla  scadenza  del   versamento   rateale",   onde   consentire   la
 regolarizzazione;
       che  si  rende necessaria, pertanto, la restituzione degli atti
 al giudice remittente per un nuovo esame della rilevanza;