Ricorso  per  conflitto  di attribuzioni per la regione Toscana, in
 persona  del   predidente   pro-tempore   della   giunta   regionale,
 rappresentato  e  difeso  per  mandato  a  margine  del presente atto
 dall'avv. Alberto Predieri  e  presso  il  suo  studio  elettivamente
 domiciliato in Roma, via G. Carducci n. 4, giusta delibera g.r. n. 36
 del 7 gennaio 1991, contro il Presidente del Consiglio  dei  Ministri
 pro-tempore per l'annullamento dell'art. 1, ultimo comma, del decreto
 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del  tesoro  e
 il  Ministro  delle  finanze, del 10 novembre 1990 "attribuzione alle
 regioni e  all'Automobile  club  d'Italia  di  somme  pari  a  quelle
 devolute per l'anno 1988 a titolo di imposta di soggiorno" pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990, p. 8.
    1. - Sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1990 e' stato
 pubblicato il decreto ministeriale con il quale,  fra  l'altro,  sono
 attribuite  alle  regioni  per  l'anno  1989  somme di importo pari a
 quelle devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno 1988 agli
 enti beneficiari del gettito di tale imposta indicati nell'art. 1 del
 decreto per le somme ugualmente indicate nell'art. 1.
    Il terzo comma dell'art. 1 stabilisce inoltre che per l'anno 1990,
 sono attribuite alle regioni somme in misura pari a quelle  assegnate
 per il 1989 oppure somme "parzialmente ridotte" nel caso i versamenti
 affluiti allo Stato ai sensi dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. n.
 66/1989  siano inferiori al complessivo importo indicato nello stesso
 articolo (che e' lo stesso importo totale attribuito alle regioni per
 l'anno 1989).
    Nella  parte motiva del decreto, quest'ultimo fa riferimento - fra
 l'altro - al  secondo  comma  dell'art.  10  del  d.-l.  n.  66/1989,
 convertito in legge n. 144/1989.
    2.  -  L'art.  10  del  d.-l.  n.  66/1989  convertito in legge n.
 144/1989 dispone:
    "1.  Con  effetto  dal  1›  gennaio 1989 e' soppressa l'imposta di
 soggiorno di cui al d.-l. 24 novembre 1938, n. 1926, convertito dalla
 legge  2  giugno  1939,  n.  739  a),  e  successive  modificazioni e
 integrazioni.
    2.  Alle  regioni sono attribuite, per gli anni 1989 e 1990, somme
 di importo pari a quelle devolute a titolo di  imposta  di  soggiorno
 per  l'anno  1988  agli enti beneficiari del gettito di tale imposta,
 esclusi i comuni e le sezioni autonome per  l'esercizio  del  credito
 alberghiero  e  turistico. Le somme pervenute alle regioni sono dalle
 stesse  utilizzate  per  il   fabbisogno   finanziario   degli   enti
 provinciali per il turismo, delle aziende di soggiorno o di quelle di
 promozione turistica".
    Il  precedente art. 6 "Disposizioni particolari per l'applicazione
 e dell'imposta (trattasi dell'imposta  comunale  per  l'esercizio  di
 imprese e di arti e professioni) e varie", stabilisce che:
    "1.  Nei  comuni  istituiti  successivamente al 1› gennaio 1989 si
 applicano le misure minime d'imposta, previste dall'allegata tabella,
 fino  all'anno  antecedente  a  quello  per  il  quale e' adottata la
 deliberazione di cui all'art. 2.
    2. Il dieci per cento delle somme riscosse dai comuni per imposta,
 sanzioni ed interessi e' devoluto, a cura  dei  comuni  stessi,  alle
 rispettive province, le quali trattengono il settanta per cento delle
 somme ricevute e versano il restante trenta per cento allo Stato  per
 la  sua  attribuzione ai comuni e alle province sulla base di criteri
 perequativi, salvo quanto disposto dal terzo comma.
    3. Le somme affluite allo Stato ai sensi del secondo comma per gli
 anni 1989 e 1990 sono utilizzate per l'attribuzione  delle  somme  di
 cui  all'art.  10,  secondo  e  terzo  comma,  fino a concorrenza del
 relativo  fabbisogno,  secondo  modalita'  e  termini  stabiliti  con
 decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con i Ministri del
 tesoro e  delle  finanze.  L'attribuzione  delle  somme  predette  e'
 effettuata  dal  Ministro dell'interno. Le modalita' ed i termini per
 l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono stabiliti  con
 decreto  del  Ministro  dell'interno,  di concerto con i Ministri del
 tesoro e delle finanze, su proposta della commissione di ricerca  per
 la  finanza  locale ai sensi dell'art. 18 del d.-l. 28 febbraio 1983,
 n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983,  n.
 131,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni  a),  sentite
 l'associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province
 d'Italia e l'Unione nazionale comuni comunita' enti montani".
    3.  - Come gia' accennato, il decreto del Ministro dell'interno di
 concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro delle  finanze  del
 10  novembre  1990,  che significativamente si intitola "attribuzione
 alle regioni e all'Automobile club d'Italia di somme  pari  a  quelle
 devolute  per l'anno 1988 a titolo di imposta di soggiorno", all'art.
 1, ultimo comma, stabilisce che "per l'anno 1990  alle  regioni  sono
 attribuite  somme  in misura pari a quelle assegnate per l'anno 1989,
 ovvero somme proporzionalmente ridotte qualora i versamenti  affluiti
 allo  Stato  ai  sensi  dell'art. 6, secondo comma, del d.-l. 2 marzo
 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
 1989,  n.  144,  siano  inferiori,  in base alle risultanze del conto
 consuntivo  per  l'anno  1990,   al   complessivo   importo   di   L.
 42.479.268.679".
    4.  -  In  tal  modo  si riduce in modo illegittimo e lesivo della
 spesa regionale il contributo dovuto alle regioni che per legge  deve
 essere  pari  tanto  per  l'anno 1989 quanto per l'anno 1990 a quello
 devoluto nel 1988, come sopra detto.
    La  legge  esplicitamente  prevede  la  misura del contributo, che
 dev'essere pari, e non puo' essere ridotto da un atto  amministrativo
 la  cui  competenza  e'  limitata  alle modalita' e ai termini di cui
 parla l'art. 6,  terzo  comma,  primo  periodo,  senza  intaccare  la
 disposizione dell'art. 10.
    5. - Viceversa, l'illegittimo decreto, violando gli artt. 3, primo
 comma,  117,  118,  119  della  Costituzione,  opera   un'illegittima
 riduzione  pretendendo  di  modificare il chiaro disposto della legge
 (contributo pari) riducendo l'attribuzione di somme alle  regioni  in
 correlazione  all'ammontare dei versamenti delle quote spettanti allo
 Stato dell'imposta sulle imprese, arti e professioni. Tali versamenti
 sono   disciplinati   dall'art.  6,  secondo  comma,  cosi'  come  e'
 disciplinato l'impiego delle somme versate dalle province e  affluite
 allo Stato.
    Le  somme  vanno utilizzate prioritariamente per i versamenti alle
 regioni dei contributi di cui all'art. 10, secodo e terzo comma, fino
 alla concorrenza del relativo fabbisogno.
    Il  quale  e' quello di raggiungere la parita' con l'importo delle
 somme devolute a titolo di imposta di soggiorno per l'anno  1988;  se
 il  gettito  della  imposta  sulle  imprese  arti  e  professioni  e'
 superiore al fabbisogno predetto,  le  residue  somme  affluite  alle
 Casse  dello  Stato  saranno  dai  suoi organi competenti liberamente
 utilizzate.
    Se,  viceversa,  il gettito fosse inferiore al fabbisogno (e cioe'
 alla parita' con l'imposta del 1988) lo Stato  dovra'  provvedere  in
 altro  modo utilizzando altri fondi; non potra' mai non corrispondere
 il contributo pari all'imposta di soggiorno del 1988.
    6.   -   La  lesione  dell'autonomia  regionale  posta  in  essere
 dall'illegittimo decreto governativo, che modifica una norma di legge
 rovesciando i principi di gerarchia delle fonti e la riserva di legge
 posta dall'art. 119  della  Costituzione  (su  cui  sono  intervenute
 numerose  sentenze  della  Corte),  impone  alla  regione  Toscana di
 chiedere