LA CORTE D'APPELLO
    Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza nel procedimento penale n.
 338/1990 contro Ciambrone Francesco  e  altri  fissato  alla  odierna
 udienza   per  la  trattazione  dell'appello  proposto  da  Ciambrone
 Francesco, Lopilato Rosa, La  Croce  antonio,  La  Croce  Domenico  e
 Fabiani Fausto;
    "Atteso  che  e'  pregiudiziale  sulla  decisione  in  ordine alla
 richiesta di rinvio, quanto segue:
    Premesso   che   due  dei  componenti  di  questo  collegio  hanno
 presentato in data  7  novembre  1990  e  in  data  8  novembre  1990
 dichiarazione  di astensione per incompatibilita', in quanto l'uno e'
 concorso a pronunciare  l'ordinanza  di  rinvio  a  giudizio,  avendo
 esercitato  l'ufficio  di giudice istruttore, e l'altro ha esercitato
 nel procedimento  la  funzione  di  pubblico  ministero,  promuovendo
 l'azione  penale  e  richiedendo,  con  atto  del 5 dicembre 1983, il
 giudice istruttore di procedere con rito formale alla istruzione  (v.
 foglio 73, vol. 2503/82 r.g.p.m.a.);
    Premesso  che  il  presidente  della corte di appello, con decreti
 dell'8  e  del  9  novembre  1990,  deducendo  che  la  richiesta  di
 istruzione  formale  non implichi attivita' valutativa in ordine alla
 responsabilita' del giudicabile" e  che  il  magistrato  che  presto'
 l'ufficio  di  giudice  istruttore  non sia concorso a pronunciare il
 provvedimento  di  rinvio  a  giudizio,  ha  rigettato  entrambe   le
 dichiarazioni di astensione;
    Considerato  che la legge non consente al magistrato astenutosi di
 esperire alcun rimedio avverso detto  decreto  del  presidente  della
 corte,  laddove,  in  materia di ricusazione l'art. 69 cpv, n. 3, del
 c.p.p. 1930, prevede che, in  relazione  alle  medesime  ipotesi  che
 integrano   casi  di  astensione,  il  magistrato  interessato  possa
 proporre  ricorso  per  cassazione  avverso  il  provvedimento   "che
 dichiara  inammissibile  la dichiarazione di ricusazione o che decide
 su questa";
    Considerato che la disparita' di trattamento appare irragionevole,
 ingiustificata, vulneratrice del  principio  di  eguaglianza  sancito
 dall'art.  3  della  Costituzione,  una  volta che l'ordinamento, col
 citato art. 69 del c.p.p. 1930, ha riconosciuto in capo al magistrato
 la  titolarita' di un autonomo interesse nel procedimento incidentale
 di ricusazione;
    Considerato  ancora che, laddove nella delicatissima materia della
 astensione si prospettano questioni che attengono  alla  liberta'  di
 coscienza  e  alla serenita' di giudizio della persona del magistrato
 giudicante, la mancata previsione di venir rimedio  in  relazione  al
 decreto  del  capo  dell'ufficio (che potrebbe vulnerare fondamentali
 valori) si appalesa lesiva del principio della garanzia  dei  diritti
 inviolabili  dell'uomo  sia come singolo sia nelle formazioni sociali
 ove  si  svolge  la  sua  personalita',  sancito  dall'art.  2  della
 Costituzione;
    Considerato  che la questione di legittimita' costituzionale infra
 annunciata in anticipo, si appalesa non manifestamente infondata, per
 le  considerazioni che precedono, e rilevante, in quanto i magistrati
 che  hanno  presentato  dichiarazione  di  astensione,  costituiscono
 addirittura la maggioranza del collegio giudicante;