ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale degli artt. 247, quarto
 comma, del decreto legislativo 28  luglio  1989,  n.  271  (Norme  di
 attuazione,  di  coordinamento  e transitorie del codice di procedura
 penale), 438,  primo  comma,  e  440,  primo  comma,  del  codice  di
 procedura  penale,  in  riferimento agli artt. 3, 25, 102 e 107 della
 Costituzione; 438, 439, 440, 441, 442, 443 del  codice  di  procedura
 penale,  promosso  con ordinanza emessa il 21 maggio 1990 dal giudice
 istruttore presso il Tribunale di Firenze nel procedimento  penale  a
 carico  di Secondo Domenico ed altri, iscritta al n. 515 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 14 novembre 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze,
 nel procedimento penale  a  carico  di  Secondo  Domenico  ed  altri,
 imputati di concorso nei delitti di tentato omicidio pluriaggravato e
 di strage, premesso che i detti imputati avevano ritualmente  chiesto
 ad  esso  giudice  istruttore la definizione del processo con il rito
 abbreviato ai sensi degli artt. 438 e segg. del codice  di  procedura
 penale,  245  e  247,  quarto comma, del decreto legislativo 8 luglio
 1989, n. 271, e che il  pubblico  ministero  aveva  espresso  il  suo
 dissenso,  con ordinanza del 21 maggio 1990 (R.O. n. 515 del 1990) ha
 sollevato questione di legittimita' costituzionale:
       a)  dell'art.  247,  quarto  comma,  del decreto legislativo 28
 luglio 1989, n. 271, perche' in contrasto con gli artt. 3,  35,  102,
 107  della  Costituzione  in  quanto  non  prevede  per  il  pubblico
 ministero l'obbligo  della  motivazione  del  mancato  consenso  alla
 richiesta  di  rito  abbreviato  e,  di  conseguenza, nega al giudice
 istruttore la possibilita' di valutare tale dissenso e, nel  caso  in
 cui lo ritenga ingiustificato, di applicare a favore dell'imputato la
 riduzione di pena prevista dall'art. 442, secondo comma,  del  codice
 di procedura penale;
       b)  degli  articoli 438, 439, 440, 441, 442 e 443 del codice di
 procedura penale e 247, quarto  comma,  del  decreto  legislativo  28
 luglio  1989, n. 271, nelle parti in cui, per i reati attribuiti alla
 competenza della Corte di assise, giudice naturale precostituito  per
 legge,  prevedono  che quest'ultima sia sostituita dal giudice per le
 indagini preliminari o dell'udienza preliminare  ovvero  dal  giudice
 istruttore, per violazione degli artt. 1, 3, 13, 24, 25, 76, 77, 101,
 102, 107 e 111 della Costituzione, 6 della  Convenzione  dei  diritti
 dell'uomo  firmata  a Roma il 14 novembre 1950 e ratificata con legge
 n. 848 del 1955;
      che   l'Avvocatura   Generale   dello   Stato,   intervenuta  in
 rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
 per l'inammissibilita' o l'infondatezza delle questioni;
    Considerato  che  il  giudice  istruttore remittente, da un verso,
 censura la norma de qua perche' non  gli  consente  di  sindacare  le
 ragioni   poste   dal   pubblico   ministero   a  base  del  dissenso
 dall'accoglimento della  richiesta  degli  imputati  di  definire  il
 processo  con il rito abbreviato ai sensi degli artt. 438 e segg. del
 codice  di  procedura  penale,  e,  dall'altro  verso,   rileva   che
 l'attribuzione  della  relativa  competenza  al  giudice  istruttore,
 importando il suo sostituirsi alla Corte di assise, giudice  naturale
 precostituito  per  legge  per  giudicare  dei  delitti  di  cui sono
 imputati i richiedenti il giudizio abbreviato, violerebbe  l'art.  25
 della Costituzione;
      che,  pertanto,  l'ordinanza  di rimessione e' affetta da palese
 contraddittorieta'  e  che   detto   vizio   cagiona   la   manifesta
 inammissibilita'    delle   sollevate   questioni   di   legittimita'
 costituzionale;
      che, quindi, va emessa declaratoria in tal senso;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;