ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903 (Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1990 dalla Corte di cassazione nel procedimento penale a carico di Borgarello Giorgio ed altra, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che la Corte di cassazione, nel procedimento penale a carico di Borgarello Giorgio e Ceresa Maria Maddalena, imputati del reato di cui agli artt. 5 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, per avere adibito a lavoro notturno nove lavoratrici, con ordinanza del 2 febbraio 1990 (R.O. n. 522 del 1990), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, della legge 9 dicembre 1977, n. 903, per violazione dell'art. 37, primo comma, della Costituzione, che riconosce alla donna gli stessi diritti dell'uomo nel rispetto delle condizioni di lavoro che consentano l'adempimento della funzione familiare e assicurino alla madre e al bambino una speciale, adeguata protezione; che l'ordinanza e' stata regolarmente comunicata, notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la inammissibilita' della questione; Considerato che, secondo il testo attuale della disposizione denunciata, il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici delle aziende manifatturiere non e' assoluto, ma puo' essere diversamente disciplinato o rimosso mediante la contrattazione collettiva, anche aziendale; che questa Corte ha gia' dichiarato la questione manifestamente infondata (ordinanza n. 378 del 1989), perche' allo stato puo' essere presa in considerazione la particolare e peculiare condizione della donna e la sua posizione in seno alla famiglia; che non sono addotti motivi nuovi o diversi che possano fondare una diversa decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte Costituzionale;