ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 5, primo e
 secondo comma, della legge  9  dicembre  1977,  n.  903  (Parita'  di
 trattamento  tra  uomini  e donne in materia di lavoro), promosso con
 ordinanza emessa il 2 febbraio 1990 dalla  Corte  di  cassazione  nel
 procedimento penale a carico di Borgarello Giorgio ed altra, iscritta
 al n. 522 del registro ordinanze 1990  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  35, prima serie speciale, dell'anno
 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto  che  la  Corte  di cassazione, nel procedimento penale a
 carico di Borgarello Giorgio e Ceresa Maria Maddalena,  imputati  del
 reato  di  cui agli artt. 5 e 16 della legge 9 dicembre 1977, n. 903,
 per avere adibito a lavoro notturno nove lavoratrici,  con  ordinanza
 del 2 febbraio 1990 (R.O. n. 522 del 1990), ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo e secondo comma, della
 legge  9  dicembre  1977,  n. 903, per violazione dell'art. 37, primo
 comma, della  Costituzione,  che  riconosce  alla  donna  gli  stessi
 diritti  dell'uomo  nel  rispetto  delle  condizioni  di  lavoro  che
 consentano l'adempimento della funzione familiare e  assicurino  alla
 madre e al bambino una speciale, adeguata protezione;
      che  l'ordinanza  e' stata regolarmente comunicata, notificata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 concluso per la inammissibilita' della questione;
    Considerato  che,  secondo  il  testo  attuale  della disposizione
 denunciata, il divieto di lavoro notturno per  le  lavoratrici  delle
 aziende  manifatturiere  non e' assoluto, ma puo' essere diversamente
 disciplinato o rimosso mediante la contrattazione  collettiva,  anche
 aziendale;
      che  questa Corte ha gia' dichiarato la questione manifestamente
 infondata (ordinanza n. 378 del 1989), perche' allo stato puo' essere
 presa  in  considerazione la particolare e peculiare condizione della
 donna e la sua posizione in seno alla famiglia;
      che  non sono addotti motivi nuovi o diversi che possano fondare
 una diversa decisione;
    Visti  gli  artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
 alla Corte Costituzionale;