ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449 (Approvazione delle norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale ed a quello a carico degli imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15 (Modificazioni agli artt. 71 e 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituiti, rispettivamente, dagli artt. 21 e 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla delega delle funzioni di pubblico ministero), nonche' dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso con ordinanza emessa il 25 maggio 1990 dal Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di Bergomi Vittorio ed altro, iscritta al n. 596 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco; Ritenuto che il Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone, nel procedimento penale a carico di Bergomi Vittorio ed altro, con ordinanza del 25 maggio 1990 (R.O. n. 596 del 1990), ha sollevato questione di legittimita' costituzionale dell'art. 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'art. 22 del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonche' dell'art. 162 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in cui dette norme prevedono che le funzioni del pubblico ministero nell'udienza dibattimentale penale innanzi al Pretore possano essere delegate ad ufficiali di polizia giudiziaria; che, secondo il giudice remittente, risulterebbero violati gli artt. 24, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 109, 111 e 112 della Costituzione, i quali stabiliscono che il giudice e' soggetto solo alla legge; impongono che le funzioni giurisdizionali siano esercitate unicamente da magistrati; dispongono che l'ordine giudiziario debba essere indipendente, che ai magistrati onorari e comunque non di carriera possano essere conferite solo funzioni giudicanti singole e che l'azione penale debba essere esercitata dal pubblico ministero; che l'ordinanza e' stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale; che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per la infondatezza della questione; Considerato che identica questione e' stata gia' ritenuta infondata (sentenza n. 333 del 1990) e manifestamente infondata (ordinanze nn. 451, 517 e 574 del 1990); che non sono stati addotti motivi nuovi e diversi per una modifica della decisione; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;