ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 72 del regio
 decreto 30  gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento  giudiziario),  come
 sostituito  dall'art.  22  del  d.P.R.  22  settembre  1988,  n.  449
 (Approvazione  delle   norme   per   l'adeguamento   dell'ordinamento
 giudiziario  al  nuovo  processo  penale  ed  a quello a carico degli
 imputati minorenni), modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 2
 febbraio  1990,  n.  15  (Modificazioni  agli artt. 71 e 72 del regio
 decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  come  sostituiti,  rispettivamente,
 dagli  artt.  21  e  22  del  d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, sulla
 delega delle funzioni di pubblico ministero), nonche'  dell'art.  162
 del  decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione,
 di coordinamento e  transitorie  del  codice  di  procedura  penale),
 promosso  con  ordinanza  emessa  il  25  maggio  1990 dal Pretore di
 Bergamo, Sezione distaccata di Clusone,  nel  procedimento  penale  a
 carico  di Bergomi Vittorio ed altro, iscritta al n. 596 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Francesco Greco;
    Ritenuto che il Pretore di Bergamo, Sezione distaccata di Clusone,
 nel procedimento penale a carico di Bergomi Vittorio  ed  altro,  con
 ordinanza  del  25  maggio  1990 (R.O. n. 596 del 1990), ha sollevato
 questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  72  del  regio
 decreto  30  gennaio  1941,  n.  12, come sostituito dall'art. 22 del
 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, modificato dall'art. 1 del  decreto
 legislativo 2 febbraio 1990, n. 15, nonche' dell'art. 162 del decreto
 legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nella parte in  cui  dette  norme
 prevedono   che  le  funzioni  del  pubblico  ministero  nell'udienza
 dibattimentale penale innanzi al Pretore possano essere  delegate  ad
 ufficiali di polizia giudiziaria;
      che,  secondo  il giudice remittente, risulterebbero violati gli
 artt. 24, 101, 102,  104,  105,  106,  107,  109,  111  e  112  della
 Costituzione,  i  quali  stabiliscono che il giudice e' soggetto solo
 alla  legge;  impongono  che  le   funzioni   giurisdizionali   siano
 esercitate   unicamente   da   magistrati;  dispongono  che  l'ordine
 giudiziario debba essere indipendente, che ai  magistrati  onorari  e
 comunque  non  di  carriera  possano  essere  conferite solo funzioni
 giudicanti singole e che l'azione penale debba essere esercitata  dal
 pubblico ministero;
      che  l'ordinanza  e' stata regolarmente notificata, comunicata e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale;
      che  l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta nel giudizio
 in rappresentanza del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
 concluso per la infondatezza della questione;
    Considerato   che   identica  questione  e'  stata  gia'  ritenuta
 infondata (sentenza n.  333  del  1990)  e  manifestamente  infondata
 (ordinanze nn. 451, 517 e 574 del 1990);
      che  non  sono  stati  addotti  motivi  nuovi  e diversi per una
 modifica della decisione;
     Visti  gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;