ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 5 della legge
 della  Regione  Campania  21  febbraio  1981,  n.  8   (Acquisto   di
 prefabbricati  destinati  a locali per servizi di utilita' pubblica e
 sociale, attivita' produttive e commerciali, case sparse o rurali), e
 dell'art. 3, quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776
 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto
 del  novembre  1980),  convertito  in  legge 22 dicembre 1980, n. 874
 (Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  26
 novembre  1980,  n.  776,  recante interventi urgenti in favore delle
 popolazioni colpite dal terremoto del novembre  1980),  promosso  con
 ordinanza  emessa  il  22  marzo 1990 dal Tribunale di S. Maria Capua
 Vetere nel procedimento civile vertente  tra  Luigia  Sgambato  e  il
 Comune  di  S.  Felice  a  Cancello,  iscritta al n. 663 del registro
 ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 9 gennaio 1991 il Giudice
 relatore Gabriele Pescatore.
                           Ritenuto in fatto
    1.  -  Il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha emesso il 22 marzo
 1990  ordinanza  nel  corso  di  un  giudizio  promosso  avverso   la
 determinazione   dell'indennita'   di   occupazione  di  alcune  aree
 fabbricabili, disposta in  applicazione  della  legge  della  Regione
 Campania  21 febbraio 1981, n. 8 (Acquisto di prefabbricati destinati
 a locali per  servizi  di  utilita'  pubblica  e  sociale,  attivita'
 produttive e commerciali, case sparse o rurali).
    In  tale  ordinanza  e'  stata sollevata questione di legittimita'
 costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 42, terzo
 comma,  della  Costituzione,  dell'art.  5 della su detta legge della
 Regione Campania, nonche' dell'art. 3,  quinto  comma,  del  D.L.  26
 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni
 colpite dal terremoto del novembre 1980), nel testo risultante  dalla
 legge  di  conversione  22  dicembre  1980, n. 874, a norma dei quali
 doveva essere quantificata l'indennita' di occupazione.
    Il  giudice  a quo espone che la legge n. 8 del 1981 della Regione
 Campania ha assegnato ai comuni terremotati, compresi in un  apposito
 elenco,  fondi per l'acquisto di prefabbricati destinati a locali per
 servizi sociali e  attivita'  produttive.  L'occupazione  delle  aree
 necessarie  doveva  effettuarsi  secondo  il disposto dell'art. 3 del
 D.L.  26  novembre  1980,  n.  776,  il  quale  stabilisce,  per   la
 determinazione  delle  relative indennita', che esse vanno calcolate,
 per  ciascun  anno  di  occupazione,  nella  misura  di   un   quarto
 dell'indennita'  che dovrebbe essere corrisposta per l'espropriazione
 delle aree occupate ai sensi della legge 29 luglio 1980, n. 385.
    Poiche'  l'art.  3,  quinto  comma,  del  D.L. n. 776 del 1980 non
 prevede  un  termine   massimo   per   l'occupazione   degl'immobili,
 l'adozione   di   tale  criterio,  secondo  il  giudice  a  quo,  ove
 l'occupazione si protragga - come nel caso al suo  esame  -  oltre  i
 quattro  anni,  comporterebbe  che al proprietario del suolo occupato
 vada riconosciuto un indennizzo maggiore di quello  che  gli  sarebbe
 spettato in caso di espropriazione. Cio' contrasterebbe con gli artt.
 3 e 42, terzo comma,  della  Costituzione,  poiche'  tale  disciplina
 sarebbe  irrazionale,  potendo  dar  luogo  ad  una super-valutazione
 dell'indennita', non consentita dall'art. 42  della  Costituzione,  e
 addirittura   -   nel   caso  che  l'immobile  venga  successivamente
 espropriato - ad una sua duplicazione.
    L'art.  5  della  legge regionale n. 8 del 1981 e l'art. 3, quinto
 comma, del D.L. n. 776 del 1980 contrasterebbero,  inoltre,  con  gli
 artt.  3  e 42, terzo comma, della Costituzione, anche perche' questa
 Corte,  con  la   sentenza   n.   223   del   1983,   ha   dichiarato
 costituzionalmente    illegittimi   i   criteri   di   determinazione
 dell'indennita' di espropriazione stabiliti dalla legge  n.  385  del
 1980, relativamente alle aree edificabili.
    Secondo  il  giudice  a  quo, avendo l'art. 3, quinto comma, della
 legge n. 874 del 1980 recepito detti criteri, benche' la legge n. 385
 del  1980  sia  stata  dichiarata  costituzionalmente illegittima, il
 rinvio ad essi continuerebbe ad essere operante,  finche'  non  siano
 dichiarate  illegittime le norme che hanno disposto tale rinvio e che
 contrasterebbero a loro volta con gli artt.  3  e  42,  terzo  comma,
 della  Costituzione,  avendo  adottato  un criterio di determinazione
 dell'indennita' di occupazione  (e  di  espropriazione)  ritenuto  da
 questa Corte illegittimo.
    2. - Dinanzi a questa Corte non vi e' stata alcuna costituzione di
 parti e pertanto la causa e' stata fissata per l'esame in  camera  di
 consiglio  ai  sensi  dell'art.  26, comma secondo, della l. 11 marzo
 1953, n. 87.
                         Considerato in diritto
    1.  -  Il  giudice  a  quo ha sollevato due distinte questioni che
 investono la legittimita' costituzionale:  a)  dell'art.  5,  secondo
 comma,  della  legge della Regione Campania 21 febbraio 1981, n. 8, e
 dell'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n.  776,  quale
 risulta  dalla  legge  di conversione, con modificazioni, 22 dicembre
 1980, n. 874. Le anzidette norme sarebbero illegittime  in  quanto  -
 facendo   riferimento   per   la  determinazione  dell'indennita'  di
 occupazione, circa le le aree edificabili, a criteri stabiliti  dalla
 legge   29   luglio  1980,  n.   385,  dichiarata  costituzionalmente
 illegittima con la sentenza n. 223 del 1983  -  contrastano  con  gli
 artt.  3  e  42,  terzo  comma,  della  Costituzione,  cosi'  come le
 disposizioni da essi richiamate; b) dell'art. 3 del D.L. 26  novembre
 1980,  n.  776,  sopraindicato,  nella  parte  in  cui non prevede un
 termine massimo per l'occupazione degli immobili e dell'art. 5  della
 legge  regionale  della  Campania 21 febbraio 1981, n. 8, che ad esso
 rinvia.
    Essi   sarebbero   costituzionalmente   illegittimi   in   quanto,
 stabilendo che le indennita' di occupazione vanno  quantificate,  per
 ogni  anno  di occupazione, nella misura di un quarto dell'indennita'
 di espropriazione stabilita ai sensi della legge 29 luglio  1980,  n.
 385,  contrasterebbero  con  gli  artt.  3  e  42, terzo comma, della
 Costituzione, dando luogo, ove l'occupazione si protragga nel tempo e
 sia    seguita    dall'espropriazione,    ad   una   supervalutazione
 dell'indennizzo irragionevole e non consentita  dall'art.  42,  terzo
 comma, della Costituzione.
    2. - La prima delle su dette questioni e' fondata.
    La  legge  della  Regione  Campania  21  febbraio  1981,  n. 8, ha
 previsto - per far fronte all'emergenza conseguente al terremoto  del
 1980  - l'acquisto di prefabbricati destinati, tra l'altro, a servizi
 di utilita' pubblica e sociale,  attribuendo  ai  comuni  il  compito
 d'individuare,  nell'ambito  delle  aree  destinate  ad  insediamenti
 provvisori per fronteggiare le piu' immediate esigenze abitative, gli
 spazi  da  destinare  a  servizi collettivi. All'art. 5 tale legge ha
 statuito che l'occupazione delle aree debba avvenire con le modalita'
 previste  dall'art.  3,  quinto  comma, del D.L. 26 novembre 1980, n.
 776, cosi' come risultante dalla legge  di  conversione  22  dicembre
 1980, n. 874.
    Tale  comma  aveva  disposto  che  le indennita' per l'occupazione
 "sono determinate secondo le norme previste  dalla  legge  29  luglio
 1980,  n.  385,  calcolando per ciascun anno di occupazione un quarto
 dell'indennita' che  dovrebbe  essere  corrisposta,  ai  sensi  della
 predetta  legge  n.  385 del 1980, per l'espropriazione delle aree da
 occupare, ovvero per ciascun mese o frazione di mese,  un  dodicesimo
 dell'indennita' annua come sopra determinata".
    La  legge  n.  385 del 1980 - emanata in seguito alle declaratorie
 d'illegittimita' costituzionale contenute nella  sentenza  n.  5  del
 1980  relativamente  ai  criteri  di  determinazione,  per  le aree a
 destinazione  edificatoria,  delle  indennita'   di   espropriazione,
 stabiliti  da  talune  leggi  relative  alla  materia - aveva fissato
 all'art. 1 criteri provvisori di determinazione di  dette  indennita'
 "valevoli  fino  all'entrata  in vigore di apposita legge sostitutiva
 delle norme dichiarate illegittime". Le  indennita'  cosi'  stabilite
 dovevano  essere  oggetto  di  "conguaglio"  nella  misura  e  con le
 modalita'  che  sarebbero  state  fissate  nel  termine  di  un  anno
 (prorogato  con  le  successive  leggi  29  luglio 1982, n. 481, e 23
 dicembre 1982,  n.  943)  mediante  una  normativa  in  concreto  mai
 emanata.
    Con  la  sentenza  n.  223  del  1983  la  Corte costituzionale ha
 dichiarato illegittimo anche l'art. 1, primo e secondo  comma,  della
 l. n. 385 del 1980, per violazione degli artt. 42 e 136 Cost., avendo
 adottato  una  normativa  che  riproduceva   sostanzialmente   quella
 dichiarata illegittima dalla sentenza n. 5 del 1980.
    In  tale  contesto,  il  giudice a quo ha dedotto il contrasto con
 l'art. 42, terzo  comma,  della  Costituzione  dell'art.  5,  secondo
 comma,  della  legge della Regione Campania n. 8 del 1981 e dell'art.
 3, quinto comma, del D.L. n. 776 del 1980 sopraindicato.
    Come   innanzi  si  e'  esposto,  infatti,  quest'ultimo  articolo
 statuisce che l'indennita' di  occupazione  sia  commisurata  ad  una
 percentuale  dell'indennita'  di  espropriazione,  calcolata ai sensi
 della  legge   n.   385   del   1980,   proporzionale   alla   durata
 dell'occupazione stessa.
    Il   riferimento,   per   la   determinazione  dell'indennita'  di
 occupazione, alla misura di quella di espropriazione,  non  contrasta
 in  linea  di  principio con la garanzia prevista nell'art. 42, terzo
 comma, della Costituzione, sempre che la misura dell'indennita' posta
 a  base del computo sia congrua e la percentuale prevista ragionevole
 (cfr. sent. n. 216 del 1990).
    Viceversa,  l'impugnato  art. 3, quinto comma, del D.L. n. 776 del
 1980 pone a base di  computo,  per  l'occupazione,  un'indennita'  di
 espropriazione  determinata  secondo  criteri  che  furono dichiarati
 illegittimi da questa Corte proprio in riferimento all'art. 42, terzo
 comma,   della  Costituzione,  in  quanto  inidonei  a  garantire  la
 congruita' del ristoro. Ne deriva che il su  detto  articolo  3,  col
 criterio  di  riferimento adottato, non assicura tale congruita' e si
 pone in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
    Parimenti,  l'art.  5,  secondo  comma,  della legge della Regione
 Campania 21 febbraio 1981, n. 8, fa riferimento  per  le  occupazioni
 all'art.  3  ora indicato. La legge regionale riproduce la normativa,
 dichiarata  illegittima,  che  ha  per  contenuto  una   disposizione
 caratterizzata  dallo  stesso  criterio  di calcolo delle indennita',
 contrastante con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione.
   Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale: a)
 dell'art. 3, quinto comma, del D.L. 26 novembre 1980, n.  776,  quale
 risultante dalla legge di conversione, con modificazioni, 22 dicembre
 1980, n. 874, nella parte in cui  stabilisce  che  le  indennita'  di
 occupazione  vanno  determinate secondo le norme previste dalla l. 29
 luglio 1980, n. 385; b) dell'art. 5, secondo comma, della legge della
 Regione  Campania  21 febbraio 1981, n. 8, nella parte in cui, per la
 determinazione  dell'indennita'  di  occupazione   delle   aree,   fa
 riferimento  all'art.  3,  quinto comma, del su detto D.L. n. 776 del
 1980, quale risultante dalla legge di conversione.
    3.  -  Le  suddette  declaratorie  d'illegittimita' costituzionale
 comportano l'assorbimento del  profilo,  riferito  all'art.  3  Cost.
 relativamente alla questione fin qui esaminata, nonche' della seconda
 questione,  sollevata  dal  giudice  a  quo,  condizionatamente  alla
 infondatezza della prima questione.