ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 12, secondo
 comma, della legge 22 maggio  1978,  n.  194  (Norme  per  la  tutela
 sociale   della   maternita'  e  sull'interruzione  volontaria  della
 gravidanza), emessa il 28 luglio 1990 dal Giudice tutelare presso  la
 Pretura  di  La  Spezia  sull'istanza  proposta  da  Di Bonito Maura,
 iscritta al n. 647 del registro ordinanze  1990  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  4,  prima serie speciale,
 dell'anno 1990;
    Udito  nella  camera  di  cosiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice
 relatore Vincenzo Caianiello;
    Ritenuto  che,  con ordinanza del 28 luglio 1990, il Pretore di La
 Spezia, in funzione di giudice tutelare, investito  del  procedimento
 di  volontaria  giurisdizione  previsto  dall'art.  12 della legge 22
 maggio 1978, n. 194, e concernente  l'interruzione  volontaria  della
 gravidanza  da  parte  di  minore  degli  anni diciotto, ha sollevato
 questione  di  legittimita'  costituzionale  del  predetto  art.  12,
 limitatamente  all'inciso  "o sconsiglino", in riferimento agli artt.
 24 e 30 della Costituzione;
      che la disposizione impugnata viene censurata nella parte in cui
 consentirebbe al giudice tutelare di autorizzare la minore a decidere
 l'interruzione  della  gravidanza  senza  che  ne  siano  informati i
 genitori,  qualora   sussistano   "seri   motivi",   non   solo   che
 "impediscano",   ma   che   anche   semplicemente   "sconsiglino"  la
 consultazione di questi ultimi o di uno di essi;
      che  il  giudice  rimettente  ricorda di avere gia' sollevato la
 medesima questione, che e' stata decisa con ordinanza n. 14 del 1989,
 nel   senso   della  manifesta  infondatezza,  anche  alla  luce  del
 precedente  giurisprudenziale   intervenuto   sempre   sulla   stessa
 questione (sentenza n. 109 del 1981);
      che,  tuttavia, dissentendo dalle argomentazioni contenute nelle
 due cennate pronunce, lo stesso giudice a quo  esclude  di  avere  la
 possibilita'  di consultare il genitore non informato, per acquisirne
 l'assenso ove lo ritenga opportuno, perche' il tenore letterale della
 norma  impugnata  sembrerebbe consentire tale accertamento nella sola
 fase amministrativa che precede la trasmissione degli atti al giudice
 tutelare,  da  parte quindi della struttura sanitaria e non anche nel
 corso del procedimento di giurisdizione volontaria;
      che,   comunque,   ogni  prudente  valutazione  del  giudice  in
 proposito non assicurerebbe sufficientemente la  tutela  del  diritto
 soggettivo  di difesa del genitore non informato, tutela che non puo'
 essere  il  risultato  di  una  benevola  concessione  dell'autorita'
 giudiziaria, ma che deve godere di una incondizionata e non eventuale
 garanzia;
      che,  in  conclusione,  ritenendo  ancora valide e insuperate le
 ragioni gia' sottoposte alla valutazione di questa Corte, il  giudice
 a  quo ripropone la questione di legittimita' costituzionale, ponendo
 in evidenza che il diritto soggettivo, sostanziale e processuale, dei
 genitori  della  minorenne  non puo' soffrire restrizioni all'infuori
 del caso di "incapacita'" dei medesimi,  si'  che  nessun  intervento
 sostitutivo, oltre i limiti indicati nell'art. 30 della Costituzione,
 sarebbe legittimo, e che quando, come nella  fattispecie,  concorrano
 piu'   diritti,   tutti   di   valenza  costituzionale,  non  sarebbe
 ammissibile che uno di essi sia sacrificato in funzione dell'altro;
      che non e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
 ne' si e' costituita la parte privata;
    Considerato  che  dagli  atti di causa risulta che e' sopravvenuto
 l'assenso di entrambi i genitori per l'interruzione della  gravidanza
 della  minore,  la  quale  e'  stata  gia'  sottoposta  al  richiesto
 intervento da parte della struttura sanitaria, e che di cio' e' stata
 data  notizia  al  giudice  tutelare  da parte della unita' sanitaria
 locale competente, con nota in data 18 settembre 1990;
      che  tali fatti appaiono suscettibili di esplicare, in relazione
 al rapporto processuale dedotto innanzi al  giudice  rimettente,  una
 concreta  incidenza  sui  provvedimenti da adottare (ordinanza n. 250
 del 1990) e,  quindi,  sulla  rilevanza  della  questione,  donde  la
 necessita'  di  disporre  la restituzione degli atti al giudice a quo
 per un riesame di tale rilevanza.